Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26988/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdictional regulation due to lack of full trial and separate proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26988/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the jurisdictional regulation requested by the Sicilian Administrative Regional Court inadmissible. The facts show that the ordinary court had only ruled on a precautionary measure while the administrative court was involved in a separate, distinct proceeding initiated by a different party. The court ruled that such a regulation requires two full trials with conflicting jurisdictional declarations, which were absent here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11, comma 3, c.p.a.; Art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009: A jurisdictional regulation ex officio is inadmissible when proceedings are not a continuation of a prior jurisdictional declination or when one decision was rendered in precautionary proceedings rather than a full trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional regulation conflict of jurisdiction precautionary measure full trial requirement administrative court ordinary court separate proceedings nomina dell'amministratore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 3, c.p.a.
ll conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ex art. 11, comma 3, c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.
Art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009
art. 700 cod. proc. civ
In corso di causa la Sampirisi depositava il 20 febbraio 2021 ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
art. 380-ter cod. proc. civ
Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 9 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 23 luglio 2019 n. 19893
non ostandovi la precedentestatuizione di declinatoria della giurisdizione ( Cass. S.U. 23 luglio 2019 n. 19893; Cass.
Cass. S.U. 28 ottobre 2015 n. 21951
19893; Cass. S.U. 28 ottobre 2015 n. 21951; Cass.
Cass. S.U. 18 dicembre 2014 n. 26655
21951; Cass. S.U. 18 dicembre 2014 n. 26655).
Cass. S.U. 10 febbraio 2022 n. 4297
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 665-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 3937/2021 depositata il 24/12/2021 nella causa tra: GULLOTTA GIUSEPPE; -ricorrente non costituito in questa fase - contro CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE, ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA, MALANDRINO ANGELA, SAMPIRISI MARIA; Ric. 2022 n. 00665 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal ConsigliereANNALISA DI PAOLANTONIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA 1.Con deliberazione commissariale n. 18 del 5 ottobre 2020 il Consorzio di Bonifica n. 7 di Caltagirone dava avvio alla procedura per la copertura di posti vacanti di dirigente dell’area amministrativa, dell’area tecnica e dell’area agraria, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione. Con successiva deliberazione n. 22 del 4 novembre 2020 il Commissario Straordinario approvava la graduatoria per il posto vacante dell’area amministrativa e, dato atto dei punteggi riportati nell’ordine da Angela Malandrino, Maria Sampirisi e Giuseppe Gullotta, assegnava alla prima la posizione dirigenziale, disponendo l’inquadramento della Malandrino nel ruolo di dirigente di IV classe.

2. Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 14 gennaio 2021 Maria Sampirisi chiedeva al giudice ordinario, previo accertamento della nullità e/o illegittimità degli atti della procedura, di dichiarare il diritto della ricorrente all’attribuzione dell’incarico di dirigente dell’area amministrativa e di condannare per l’effetto il Consorzio di Bonifica ad inquadrare la Sampirisi nella qualifica dirigenziale ed a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, le differenze retributive che sarebbero maturate dalla data dell’inquadramento ingiustamente negato.

In corso di causa la Sampirisi depositava il 20 febbraio 2021 ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e, richiamati quanto al fumus boni iuris gli argomenti sviluppati nell’atto introduttivo, deduceva che l’attesa della decisione del merito avrebbe irrimediabilmente compromesso la sua professionalità ed avrebbe vanificato la possibilità di partecipare alla selezione per il posto di direttore generale del Consorzio, ancora vacante. Ric. 2022 n. 00665 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 3 - 3. Il Tribunale di Caltagirone,con ordinanza del 1° giugno 2021, pronunciava sul ricorso cautelare e dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rinviando il regolamento delle spese di lite alla pronuncia definitiva.

Il Tribunale osservava, in sintesi, che in caso di passaggio alla qualifica superiore si determina una novazione del rapporto e,pertanto, al concorso interno bandito dall’amministrazione pubblica si estendono, quanto al riparto di giurisdizione, i medesimi principi che valgono per le procedure concorsuali finalizzate alla costituzione ex novo del rapporto di impiego con la conseguenza che la procedura, anche se indetta da ente pubblico economico, va ritenuta espressione di un potere autoritativo,rispetto al quale il privato è titolare di un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere.

4. Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione distaccata di Catania - l’annullamento della graduatoria e degli atti presupposti veniva domandato anche dall’altro partecipante alla selezione, Giuseppe Gullotta, il quale faceva valere in quella sede l’asserita illegittimità del bando e, comunque, delle modalità di attribuzione dei punteggi. Il T.A.R. respingeva la domanda cautelare che veniva, invece, accolta, in sede di appello cautelare, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana «ai fini limitati della urgente fissazione del merito della causa».

5. All’esito dell’udienza pubblica del 3 novembre 2021 il T.A.R., richiamata l’ordinanza del Tribunale di Caltagirone del 1° giugno 2021 prodotta dalle parti, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione,rilevando che appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici,in quanto la discrezionalità che permea la fase di assunzione non è espressione di potestà pubblica di auto organizzazione,bensì esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica.

6. Le parti interessate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

7. Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2022 n. 00665 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 4 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ll conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ex art. 11, comma 3, c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile. E’ consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite l’orientamento secondo cui il giudice amministrativo può ricorrere allo strumento processuale previsto dal richiamato art. 11, comma 3, c.p.a. nei soli casi in cui, declinata la giurisdizione da parte del giudice ordinario, la causa venga tempestivamente riassunta dinanzi al Tribunale Amministrativo il quale, se non condivide la statuizione del giudice a quo, può sollevare il conflitto.

E’, quindi, necessario che si sia in presenza di una stessa domanda, riproposta dinanzi al giudice ad quem, e che si configuri una prosecuzione del processo nel quale la prima pronuncia sulla giurisdizione è stata resa, perché, altrimenti, il giudice amministrativo deve limitarsi a statuire sulla giurisdizione ex art. 9 c.p.a. non ostandovi la precedentestatuizione di declinatoria della giurisdizione ( Cass. S.U. 23 luglio 2019 n. 19893; Cass. S.U. 28 ottobre 2015 n. 21951; Cass. S.U. 18 dicembre 2014 n. 26655). E’ stato precisato da Cass.

S.U. n. 21951/2015 che «il meccanismo delineato dagli artt. 59 della legge n. 69 del 2009 e 11 c.p.a. perché possa essere introdotto un regolamento di giurisdizione d'ufficio presuppone che un primo giudice declini la giurisdizione e indichi un secondo giudice che egli ritiene fornito di giurisdizione; che tale giudizio venga riassunto dinnanzi a questo secondo giudice; che il secondo giudice a sua volta non condivida la indicazione data dal primo; che per tale ragione, alla prima udienza, chieda alla Corte di cassazione di definire a chi spetti la giurisdizione.».

Si tratta di condizioni che all’evidenza difettano nella fattispecie,perché la pronuncia del Tribunale di Caltagirone, che tra l’altro ha definito il solo ricorso cautelare e non il merito della causa, è intervenuta nel processo introdotto dinanzi al giudice ordinario da Maria Sampirisi, mentre il Tribunale Amministrativo è stato adito da altro partecipante alla medesima procedura, Giuseppe Gullotta, sicché si è in presenza di due giudizi del tutto autonomi e distinti, seppure aventi ad oggetto la medesima selezione. Ric. 2022 n. 00665 sez.

SU -ud. 05-07-2022 - 5 - 2. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, sideve aggiungere che, ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione d’ufficio, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesse all'esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata, come nella fattispecie, in sede cautelare ( Cass.

S.U. 10 febbraio 2022 n. 4297).

3. In via conclusiva il regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal TAR Sicilia deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre statuire sulle spese, perché nessuna delle parti ha svolto in questa sede atti