Ordinanza — n. 26041/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2021 proposto da: RADIOTAXI 3570 SOC. COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN MICHELE ROBERTI, GUIDO BELLITTI e RAFFAELE FRAGALE; -ricorrente - contro AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 c.p, art. 362 c.p; Ordinanza — n. 26041/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MYTAXI ITALIA S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell'avvocato ANDFREA CICALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GOISIS; -controricorrenti - Nonché contro SAMARCANDA - società cooperativa; COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645 - società cooperativa; ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; -intimati - avverso la sentenza n. 7991/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, la quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari il ricorso inammissibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2021 proposto da: RADIOTAXI 3570 SOC. COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN MICHELE ROBERTI, GUIDO BELLITTI e RAFFAELE FRAGALE; -ricorrente - contro AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
MYTAXI ITALIA S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell'avvocato ANDFREA CICALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GOISIS; -controricorrenti - Nonché contro SAMARCANDA - società cooperativa; COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645 - società cooperativa; ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; -intimati - avverso la sentenza n. 7991/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, la quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari il ricorso inammissibile.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che la società RADIOTAXI 3570 soc. coop. ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. per la cassazione della sentenza n. 7991/2020 del Consiglio di Stato, depositata il 14/12/2020, che, riformando la sentenza del Tar Lazio n. 5358/2019, ha rigettato il ricorso della stessa proposto avverso il provvedimento n. 27244 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; che il ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, è stato notificato a tutti i contraddittori della ricorrente nel giudizio di merito, ossia: -l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, -la società MYTAXI ITALIA s.r.l., -la società COOPERATIVA SAMARCANDA a r.l., - la società COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645 - società cooperativa, -l’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la società MYTAXI ITALIA s.r.l. hanno depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 12 aprile 2022, per la quale la contro ricorrente MYTAXI ITALIA s.r.l. ha depositato memoria illustrativa; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritto dal Presidente della società RADIOTAXI 3570 soc. coop., sig.
Loreno Bittarelli, e dal suo difensore avv. Gian Michele Roberti, ritualmente notificato alle controparti a mezzo PEC; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; che non risulta che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la società MYTAXI ITALIA s.r.l. abbiano aderito alla rinuncia, a mente dell’ultimo comma dell’articolo 391c.p.c.; che pertanto si devono regolare le spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate in dispositivo, si pongono a carico della parte ricorrente ai sensi del secondo comma dell’articolo 391 cpc;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e società MYTAXI ITALIA s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la prima, in € 4.000 oltre le spese prenotate a debito e, per la seconda, in € 5.000