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Ordinanza — n. 26041/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26041/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26041/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2021 proposto da: RADIOTAXI 3570 SOC. COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN MICHELE ROBERTI, GUIDO BELLITTI e RAFFAELE FRAGALE; -ricorrente - contro AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

Regesto Legislator

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art. 110 c.p, art. 362 c.p; Ordinanza — n. 26041/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MYTAXI ITALIA S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell'avvocato ANDFREA CICALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GOISIS; -controricorrenti - Nonché contro SAMARCANDA - società cooperativa; COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645 - società cooperativa; ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; -intimati - avverso la sentenza n. 7991/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, la quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari il ricorso inammissibile.

Parole chiave

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concessione per esercizio taxi concorrenza fiscale impugnazione della cancellazione abbandono del procedimento per infrazione stradale controllo degli aiuti di Stato ritiro della concessione

Disposizioni normative citate

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art. 110 c.p
111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a.
art. 362 c.p
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2021 proposto da: RADIOTAXI 3570 SOC. COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN MICHELE ROBERTI, GUIDO BELLITTI e RAFFAELE FRAGALE; -ricorrente - contro AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

MYTAXI ITALIA S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell'avvocato ANDFREA CICALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GOISIS; -controricorrenti - Nonché contro SAMARCANDA - società cooperativa; COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645 - società cooperativa; ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; -intimati - avverso la sentenza n. 7991/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, la quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari il ricorso inammissibile.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che la società RADIOTAXI 3570 soc. coop. ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. per la cassazione della sentenza n. 7991/2020 del Consiglio di Stato, depositata il 14/12/2020, che, riformando la sentenza del Tar Lazio n. 5358/2019, ha rigettato il ricorso della stessa proposto avverso il provvedimento n. 27244 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; che il ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, è stato notificato a tutti i contraddittori della ricorrente nel giudizio di merito, ossia: -l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, -la società MYTAXI ITALIA s.r.l., -la società COOPERATIVA SAMARCANDA a r.l., - la società COOPERATIVA PRONTOTAXI 6645 - società cooperativa, -l’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la società MYTAXI ITALIA s.r.l. hanno depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 12 aprile 2022, per la quale la contro ricorrente MYTAXI ITALIA s.r.l. ha depositato memoria illustrativa; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritto dal Presidente della società RADIOTAXI 3570 soc. coop., sig.

Loreno Bittarelli, e dal suo difensore avv. Gian Michele Roberti, ritualmente notificato alle controparti a mezzo PEC; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; che non risulta che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la società MYTAXI ITALIA s.r.l. abbiano aderito alla rinuncia, a mente dell’ultimo comma dell’articolo 391c.p.c.; che pertanto si devono regolare le spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate in dispositivo, si pongono a carico della parte ricorrente ai sensi del secondo comma dell’articolo 391 cpc;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e società MYTAXI ITALIA s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la prima, in € 4.000 oltre le spese prenotate a debito e, per la seconda, in € 5.000