Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of formal notification of the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Taccioli Vitaliano against the Court of Accounts inadmissible. The petitioner argued that the lower court failed to verify pandemic-related excuses for his absence and made procedural errors, but the court found no merit in these substantive claims. The decision rested solely on the absence of proof that the appeal had been formally notified to the respondent, rendering the proceeding void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 13: An appeal is inadmissible if the filing does not result in formal notification to the respondent, as the right to be heard cannot be exercised without proper service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10047-2021 proposto da: TACCIOLI VITALIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO SERRA 21, presso lo studio dell'avvocato OTTAVIO MAROTTA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CORTE DEI CONTI; -intimato - avverso la sentenza n. 174/2020 della CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE, depositata il 13/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. CONSIDERATO CHE 1. ― Taccioli Vitaliano ricorre, nei confronti della Procura generale presso la Corte dei conti, contro la sentenza del 13 ottobre 2020 con cui la Sezione terza giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha condannato, tra gli altri, il ricorrente per il danno erariale derivato dall’erogazione del contributo a favore dell’Associazione Cast Sub Roma 2000 per l’organizzazione di un evento svoltosi nell’anno 2012, danno liquidato nella misura di euro 3.500, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT fino al deposito della sentenza ed interessi sulla somma rivalutata fino all’effettivo pagamento, regolando le spese di lite. 2.
― Non spiega difese l’intimata Procura. CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorso lamenta anzitutto che la Sezione giurisdizionale abbia dichiarato la contumacia del Taccioli senza verificare se essa fosse dipesa dalla «vigenza della normativa Covid 19», deducendo poi: -) Incompleta istruttoria da parte del Collegio giudicante di appello, degli atti relativi al procedimento amministrativo sottoposto ad esame; -) Mancata individuazione della legge che distribuisce annualmente le direttive dalla Giunta Comunale ai dirigenti di Roma Capitale.; -) Mancata e diversa individuazione delle norme di finanziamento e di affidamento delle manifestazioni comunali; -) Contraddittorietà nelle motivazioni della sentenza di appello che da una parte assolve l'evento gemello del 2014, e invece condanna per il danno erariale, il medesimo evento eseguito con la medesima procedura nel 2012 e con i medesimi controlli sui pagamenti fatti a terzi.
RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è stato depositato telematicamente, ma dal fascicolo telematico (nel quale sono contenuti, oltre al ricorso, che consta di quattro pagine seguite da una quinta pagina bianca, senza una relata di notificazione in calce, la nota di iscrizione a ruolo, la procura alle liti, il file DatiAtto.xml.p7m e la sentenza impugnata) non risulta che il ricorso sia stato notificato. 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorre nte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo