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Ordinanza — n. 22841/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on jurisdiction grounds, remitting merits to labor court section.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22841/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible because the appellant lost on the merits before the chosen labor judge, violating the principle that only a loss on jurisdiction allows an appeal. The court found the labor judge had jurisdiction over placement disputes but noted the appellant's claim regarding the regulation's validity was an exercise of public authority power, not a labor dispute. Consequently, the first ground was rejected, while the remaining grounds concerning the merits were remitted to the appropriate labor section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 63 d.lgs. 165/2001; Art. 399 d.lgs. 297/1994: The labor judge has jurisdiction over placement disputes, but an appeal against a judgment on jurisdiction is barred if the party lost on the merits, as they cannot challenge the jurisdictional choice after losing the case.

Parole chiave

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labor jurisdiction appeal inadmissibility merits loss public authority power graduatorie esaurimento consolidated principle remittal to labor section riconoscimento dei titoli professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 63 d.lgs. 165/2001
Art. 399 d.lgs. 297/1994
d.p.r. 25 marzo 2014
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.p.r. 25 marzo 2014, del d.m.
d.m. 22 maggio 2014, n.353
25 marzo 2014, del d.m. 22 maggio 2014, n.353, dell'art.
art. 15, settimo comma d.p.r. 323/1998
22 maggio 2014, n.353, dell'art. 15, settimo comma d.p.r. 323/1998, del d.m.
d.m. 325/2015
Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE
1973/2015; e con il terzo, violazione e falsa applicazione delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE, relative al sistema generale delle professioni disciplinate nell'ambito dell'UE e dei titoli di accesso alle stesse, in riferimento al d.m.
artt. 63 d.lgs. 165/2001
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. 165/2001 e 399 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 20 ottobre 2016, n. 21260
Cass. s.u. 19 gennaio 2017, n. 1309
21260; Cass. s.u. 19 gennaio 2017, n. 1309; Cass.
Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22439
1309; Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22439; Cass.
Cass. s.u. 5 dicembre 2019, n. 31754
22439; Cass. s.u. 5 dicembre 2019, n. 31754); Ric.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11971-2021 proposto da: PAPA MARIA CONSIGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO ABBATE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 1869/2020 dell'a CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello di Maria Consiglia Papa avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento del diritto all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Latina, classi di c:oncorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per il triennio 2014/2017 e di condanna del M.I.U.R. all'emissione degli atti necessari o, in subordine, al risarcimento dei danni;

2. essa ha, in particolare, ravvisato l'irrilevanza dell'assunto del Tribunale, censurato come erroneo dall'appellante, di non efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del Consigllio di Stato, che aveva annullato per contrasto con la legge 296/2006 il d.m. 235/2014, per la previsione della sola possibilità di aggiornamento Ric. 2021 n. 11971 sez. SU - ud. 07-06-2022 -2- della domanda per i docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti, al momento di trasformazione in graduatorie ad esaurimento, chiuse a partire dall'anno 2007, ma non di introdurre ex novo la procedura di inserimento dell'iscrizione.

Ed infatti, essa aveva ritenuto che, per "i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento", che "fossero già in possesso del titolo abilitante", gli effetti del riconoscimento dell'abilitazione "soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato", non potesse impedirne di avere "effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali". La pronuncia non ha, tuttavia, stabilito alcun obbligo del Ministero di una tale iscrizione di tutti gli aventi diritto, in assenza di un'istanza dei singoli interessati.

Sicché, non avendo la lavoratrice proposto tempestiva domanda per l'inserimento nella graduatoria per il biennio 2007/2008 sulla base dei titoli allora in possesso, non poteva pretenderlo, per il carattere chiuso e ad esaurimento delle graduatorie, in periodo successivo ad esso, per la perdita definitiva del diritto;

3. inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato come la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisioni n. 11 del 2017 e dell'Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 2019) abbia in particolare negato la sufficienza del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, in assenza di un titolo abilitante, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett.

c) I. 296/2006;

4. con atto notificato il 17 (22) aprile 2021, Maria Consiglia Papa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi (di cui il primo sulla giurisdizione); il Ministero, ritualmente intimato, non ha svolto difese. Ric. 2021 n. 11971 sez. SU - ud. 07-06-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. 165/2001 e 399 d.lgs. 297/1994, per la giurisdizione del giudice del lavoro in tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., incluse quelle concernenti l'assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi direttivi e così pure nelle controversie relative al collocamento nelle graduatorie ad esaurimento; con esclusione, tuttavia,, di quelle in cui oggetto dell'accertamento sia, come appunto nel caso di specie, la legittimità della regolamentazione stessa dei tali graduatorie, adottata con atto ministeriale, per essere contestato l'esercizio del potere autoritativo (non già datoriale) della P.A., di disciplina generale delle graduatorie ad esaurimento, con attenuazione della posizione giuridica soggettiva del privato a mero interesse legittimo; nell'irrilevanza, infine, della formulazione dalla ricorrente di una domanda di annullamento, anziché di disapplicazione (peraltro applicabile solo nelle controversie nella giurisdizione dell'a.g.o.), del d.m. 235/2014;

2. esso è inammissibile; 3. è principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni unite che l'attore, il quale abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non sia legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (Cass. s.u. 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass. s.u. 19 gennaio 2017, n. 1309; Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22439; Cass. s.u. 5 dicembre 2019, n. 31754); Ric. 2021 n. 11971 sez. SU - ud. 07-06-2022 -4- 3.1. tale ipotesi si verifica nel caso di specie, essendo stata la domanda della ricorrente rigettata in entrambi i gradi di merito dal giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro), prescelto dalla medesima, sicché non si configura a suo carico una soccombenza sul capo della giurisdizione, che sola può legittimarne l'impugnazione;

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.p.r. 25 marzo 2014, del d.m. 22 maggio 2014, n.353, dell'art. 15, settimo comma d.p.r. 323/1998, del d.m. 325/2015 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata ricostruzione ex post delle posizioni dei docenti interessati all'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Latina in questione, in base alla idoneità del diploma magistrale, per il suo carattere abilitante, ritenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015; e con il terzo, violazione e falsa applicazione delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE, relative al sistema generale delle professioni disciplinate nell'ambito dell'UE e dei titoli di accesso alle stesse, in riferimento al d.m. 235/2014, nella parte in cui precluda l'iscrizione alla suddetta fascia alla docente, in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/02;

5. essi riguardano il merito della controversia e devono essere rimessi alla sezione semplice competente per materia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rimette gli altri motivi alla Sezione Lavoro