Court orders correction of Supreme Court judgment naming wrong losing party in litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted Autostrade del Lazio's request to correct a material error in a prior Supreme Court decision. The original judgment mistakenly identified the Region of Lazio as the losing party entitled to litigation costs, whereas Autostrade del Lazio was the actual opposing party. The court ruled that this was a mere clerical mistake regarding the party's name, not a substantive error, and ordered the text to be amended to reflect the correct losing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A material error is one affecting only the expression of the judgment, not its substance, and must be corrected when it results from a simple oversight in drafting that is perceptible at first glance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3672-2022 proposto da: AUTOSTRADE DEL LAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ric. 2022 n. 03672 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 2 - DE FILIPPIS RANIERO VINCENZO, PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI; -intimati - per correzione di errore materiale della sentenza n. 8848/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. …………………. Rilevato che: - q uesta Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 8848/2020, depositata nel gennaio 2020, pronunciando su ricorso proposto da Raniero Vincenzo De Filippis, nei confronti di Autostrade del Lazio spa (controricorrente) e del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nonché di Vincenzo Storace (intimato), avverso sentenza della Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale d’appello, n. 511/2017, depositata il 6/11/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in punto di condanna del Raniero Vincenzo De Filippis, nella sua qualit̀ di Direttore p.t. del Dipartimento Territorio Regione Lazio, al danno erariale conseguente alle condizioni pattuite in un accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la societ̀ Arcea Lazio s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale; - l e Sezioni Unite hanno, in motivazione, a pag.14, statuito che « le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, hanno condannato il Ric. 2022 n. 03672 sez.
SU -ud. 05-07-2022 - 3 - ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente Regione Lazio»; - c on ricorso notificato, a mezzo PEC, il 28/1/2022, Autostrade del Lazio spa, ha chiesto disporsi, ex art.391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza, nella motivazione e nel dispositivo, nella parte in cui si è indicata come controricorrente la Regione Lazio, che non era costituita in atti, anziché la Autostrade del Lazio spa; - l’intimato De Filippis non ha svolto difese ; l a ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che: -la ricorrente lamenta l’errore materiale posto in essere dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’indicazione come controricorrente della Regione Lazio, parte non costituita in giudizio, anziché Autostrade del Lazio spa. -il ricorso è fondat o , emergendo, dalla stessa sentenza oggetto di richiesta di correzione, esservi stata solo un’erronea indicazione della parte controricorrente, la Regione Lazio ( mai costituita nel giudizio di legittimità), in luogo di Autostrade del Lazio spa, effettiva controricorrente, in motivazione e in dispositivo, cosicché deve disporsi che,laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente Regione Lazio», debba leggersi ed intendersi « del controricorrente Autostrade del Lazio spa»; -questa Corte ha chiarito da tempo (Cass. 19601/2011; cfr.
Cass.572/2019 e Cass. 16877/2020) che «deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione Ric. 2022 n. 03672 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 4 - del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"»; -nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non ̀ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013);
PQM La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi la sentenza delle Sezioni Unite n. 8848/2020, disponendo che,laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente Regione Lazio», debba leggersi ed intendersi «delcontroricorrente Autostrade del Lazio spa».
Manda alla Cancelleria di provvedere all’annotazione