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Ordinanza — n. 21518/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against State Council revocation ruling due to inadmissibility and tardiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21518/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant challenged a State Council decision revoking a prior administrative ruling regarding a public tender exclusion based on criminal investigations. The court rejected the arguments because the appeal was filed too late and the underlying EU law questions had already been properly examined by the State Council.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the grounds are already examined by the lower court or if the appeal is filed out of time, as established in the precedent of the Randstad case.

Parole chiave

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inadmissibility tardiness State Council revocation public tender EU law litigation costs procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
111, ottavo comma, Cost., dell'art. 362 cod.
Art. 103 c.p.c.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 106 c.p
Questa sentenza è stata impugnata dalla società Romeo con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a.
art. 362 cod. proc. civ
111, ottavo comma, Cost., dell'art. 362 cod. proc. civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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sentenza Mantovani
12-04-2022 -5- sentenza Mantovani (Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, n.
Corte di giustizia UE, causa C-497/20, Randstad, 21 dicembre 2021
Corte di giustizia UE, causa C-561/19, 6 ottobre 2021
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22312-2021 proposto da: ROMEO GESTIONI S.P.A., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con il Consorzio Stabile ROMEO FACILITY SERVICES (oggi BLACKSTONE FD CONSORZIO STABILE), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE FEROLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN MICHELE ROBERTI; - ricorrente - contro CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

ENEL SOLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LO PINTO, che la rappresenta e difende; - con troricorrenti - nonché contro CITELUM S.A., ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS E RESEGUROS; - intimati - avverso la sentenza n. 837/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. La Consip s.p.a. indisse una procedura aperta di gara, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la fornitura del servizio luce e servizi connessi e opzionali, suddivisa in dodici lotti geografici.

Il raggruppamento costituito tra la società Romeo Gestioni s.p.a. in qualità di mandataria e il Consorzio stabile Romeo facility service 2010 in qualità di mandante partecipava alla gara per i lotti 7, 9 e 10. Nel frattempo, la società Consip venne a conoscenza dell'esistenza di indagini penali che vedevano coinvolti un suo dirigente, tale Marco Gasparri, e l'avv. Alfredo Romeo, socio di minoranza della società Romeo Gestioni, a seguito delle quali il Ric. 2021 n. 22312 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- Gasparri patteggiò la pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di corruzione.

La società Romeo Gestioni venne perciò attinta dalla misura interdittiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, mentre il Prefetto di Roma dispose, a carico della medesima, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'art. 32, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Con provvedimento del 6 marzo 2018 la Consip s.p.a. dispose l'esclusione dalla procedura di gara del R.T.I. facente capo alla Romeo Gestioni s.p.a., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera n, del d.lgs. n. 163 del 2006, ne diede avviso all'ANAC e provvide all'escussione delle cauzioni provvisorie rilasciate.

La società impugnò il provvedimento di esclusione davanti al giudice amministrativo ed il TAR per il Lazio rigettò il ricorso. Avverso tale sentenza propose appello la società esclusa e il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 gennaio 2020, n. 478, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese di lite.

2. Questa sentenza è stata impugnata dalla società Romeo con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e il Consiglio di Stato, con sentenza 28 gennaio 2021, n. 837,, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società Romeo Gestioni al pagamento delle spese di lite. Ha osservato il Giudice amministrativo che l'errore di fatto idoneo a dare ingresso all'impugnazione per revocazione è configurabile soltanto in relazione all'attività «preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo», mentre non può coinvolgere «la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni».

Deve trattarsi, quindi, di un errore di percezione materiale che attenga ad un punto non controverso e Ric. 2021 n. 22312 sez. 5U - ud. 12-04-2022 -3- sul quale la decisione impugnata non deve avere espressamente motivato. Mentre, quindi, la svista percettiva e l'omissione di pronuncia può costituire motivo di revocazione, le ipotesi di errore di valutazione o di anomalia del procedimento logico di interpretazione possono dar luogo ad errori di giudizio che non sono censurabili con lo strumento della revocazione. Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha affermato che nessun errore revocatorio era prospettabile nel caso di specie, perché la sentenza impugnata non era incorsa in un'omissione di pronuncia, avendo esaminato e ritenuto di dover disattendere Ila richiesta della Romeo Gestioni di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Consiglio di Stato aveva cioè ritenuto, con una valutazione non sindacabile in sede di revocazione, che non sussistesse alcun dubbio sulla corretta interpretazione della normativa dell'Unione europea oggetto del caso. D'altra parte - ha aggiunto la sentenza in esame - la prospettazione, proveniente dalle parti in causa, della necessità di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale di interpretazione non è una domanda sulla quale il giudice debba necessariamente pronunciarsi, costituendo piuttosto «una mera sollecitazione al rilievo officioso», rispetto alla quale non è possibile configurare un'omissione di pronuncia.

L'interpretazione del diritto dell'Unione, infatti, benché riservata alla Corte di giustizia, è tuttavia mediata da quella dei giudici nazionali, di talché non sussiste una pretesa delle parti, «tutelabile ex se, a conoscere sulla vicenda il punto di vista della Corte di giustizia».

3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato propone ricorso la Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con il Consorzio stabile Romeo Facilities Service (oggi Blackstone FD Consorzio stabile) con atto affidato a due motivi. Ric. 2021 n. 22312 sez. SU - ud. 12-04-2022 -4- Resistono la Consip s.p.a. e la Enel Sole s.r.l. con due separati controricorsi. La Citelum s.a. e la Atradius credito y caucion s.a. de seguros e reseguros non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

La società ricorrente e la Enel Sole s.r.l. hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost., dell'art. 362 cod. proc. civ., degli artt. 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, e 267 TFUE, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU, per violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e usurpazione dei poteri di esclusiva della Corte di giustizia UE ai fini dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione. La censura premette che nell'atto di appello che ha dato luogo alla sentenza del Consiglio di Stato iimpugnata per revocazione era stato richiesto, tra l'altro, di rimettere alla Corte europea una questione pregiudiziale di interpretazione relativa all'art. 45, par. 2, della direttiva 2004/18/CE in relazione all'art. 38, comma 1, lettere c) ed f), del d.lgs. n. 163 del 2006.

Ciò in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia UE; per cui, in caso di dubbio interpretativo, il giudice di ultima istanza è obbligato a rimettere la relativa questione, a meno che non ricorrano i casi di cui alla nota sentenza Cilfit (giurisprudenza pacifica, caso materialmente identico o ricadente su fattispecie analoga, norma indiscutibilmente chiara). Il mancato rispetto di tale obbligo di rinvio è fonte di responsabilità anche attraverso l'apposita procedura di infrazione. Nel caso specifico, la richiesta di rimessione era stata avanzata nel convincimento che il precedente costituito dalla c.d.

Ric. 2021 n. 22312 sez. SU - ud. 12-04-2022 -5- sentenza Mantovani (Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, n. 178, in causa C-178/16) non si adattasse in tutto alla situazione odierna. La fattispecie risolta dalla sentenza Mantovani era diversa, perché il provvedimento di esclusione nei confronti della società partecipante alla gara era successivo alla sentenza definitiva di condanna; per cui, non sussistendo alcuno dei casi di cui alla sentenza Cilfit, la rimessione alla Corte di giustizia era da considerare obbligatoria. Il Consiglio di Stato, adito in sede di revocatoria, avrebbe quindi dovuto percepire l'omissione e provvedere a sollevare la questione pregiudiziale sui limiti di interpretazione delle norme di esclusione dalle gare; non avendolo fatto, sussiste, secondo la ricorrente, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, perché in tal modo si consolida un'interpretazione non conforme alle norme e ai principi dell'Unione europea (il motivo prospetta anche, in via subordinata, la richiesta di rinvio pregiudiziale, con formulazione dei relativi quesiti).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 111, ultimo comma, Cost., degli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché violazione dell'art. 45, par. 2, lettera d), della direttiva n. 18 del 2004 e diniego di giustizia costituente violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La società ricorrente sostiene che la senten2:a impugnata è censurabile anche nella parte in cui ha negato che sussistano, nella specie, ragioni valide per la revocazione. Il diniego di rinvio pregiudiziale, secondo la ricorrente, «trova la sua esclusiva genesi in un errato apprezzamento degli atti processuali, concretante errore di fatto», a causa dell'omesso esame del quinto motivo di appello ed errato riferimento alla suindicata sentenza Mantovani.

Quanto all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia costituirebbe una mera sollecitazione al rinvio, la ricorrente rileva che il potere officioso non Ric. 2021 n. 22312 sez. SU - ud. 12-04-2022 -6- è, per il giudice di ultima istanza, libero da vincoli, bensì è soggetto ai limiti di cui alla sentenza Cilfít.

3. Osserva la Corte che i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'evidente connessione che li unisce.

4. È opportuno ricordare, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt.362 cod. proc. civ. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché cori esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (così, tra le altre, le sentenze 8 aprile 2008, n. 9150, 23 luglio 2014, n. 16754, 27 gennaio 2016, n. 1520, nonché le ordinanze 17 settembre 2019, n. 23101, e 19 gennaio 2022, n. 1603).

Nel caso odierno, come risulta dalla sentenza impugnata, la revocazione è stata sollecitata, essenzialmente, invoc:ando un'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio pregiudiziale che si sarebbe determinata nel giudizio terminato con la sentenza impugnata in sede di revocazione. La pronuncia qui in esame ha escluso che tale omissione vi fosse, ricordando che l'omissione di pronuncia può costituire, in astratto, motivo di revocazione, così come la svista percettiva. Il Consiglio di Stato, in altri termini, dopo aver compiuto una distinzione tra l'errore revocatorio e l'errore di giudizio, ha ritenuto che nel caso in esame non vi fosse alcun errore revocatorio (valutando, perciò, le condizioni di ammissibilità della revocazione), perché l'istanza di rinvio Ric. 2021 n. 22312 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -7- pregiudiziale alla Corte di giustizia UE era stata esaminata nella precedente pronuncia e motivatamente disattesa.

5. I due motivi di ricorso, in sostanza, non mettono in discussione la sussistenza del potere giurisdizionale di operare quella valutazione, ma si risolvono, in realtà, nell'indebita riproposizione in questa sede del motivo di appello che rappresentava la presunta necessità di una rimessione alla Corte di giustizia UE, sul rilievo della diversità del caso odierno rispetto a quello deciso con la sentenza Mantovani. Ma è palese che, ove pure la società ricorrente avesse ragione, in via del tutto ipotetica, nel contestare il merito della decisione del Consiglio di Stato poi impugnata in sede di revocazione, tanto non potrebbe comunque tradursi nell'individuazione di un motivo di giurisdizione in relazione alla sentenza oggi impugnata.

Ed è appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione a suo tempo proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato poi impugnata per revocazione è stato da queste Sezioni Unite dichiarato inammissibile per tardività. La società ricorrente, nel tentativo di recuperare in questa sede le censure già scrutinate dal giudice amministrativo, in memoria ricorda che la Corte di giustizia UE, esaminando il noto caso Randstad (sentenza 21 dicembre 2021, in causa C-497/20), non avrebbe risposto al secondo quesito ivi proposto da queste Sezioni Unite, che sarebbe quello oggetto del presente ricorso; il che imporrebbe un'ulteriore rimessione.

Tale considerazione è peraltro ininfluente perché dimentica, da un lato, che la presente pronuncia ha ad oggetto una decisione emessa dal Consiglio di Stato in sede di revocazione e, dall'altro, che la prima sentenza dello stesso Consiglio, cioè quella nei cui confronti è stata dichiarata da queste Sezioni Unite, come si è detto, l'inammissibilità del ricorso per tardività, aveva esaminato la questione di interpretazione della normativa comunitaria e aveva Ric. 2021 n. 22312 sez. SU - ud. 12-04-2022 -8- ritenuto di non doverla rimettere alla Corte europea; per cui si è comunque al di fuori dell'ipotesi della mancata rimessione priva di motivazione.

Non può essere taciuto, infine, che la stessa Corte UE, nella sentenza 6 ottobre 2021 (causa C-561/19), ha previsto che il giudice di ultima istanza può astenersi dal rimettere alla Corte la questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento innanzi a tale giudice (punto 61). Questo argomento determina l'evidente inammissibilità dell'ulteriore istanza di rimessione alla Corte di Lussemburgo che la società ricorrente ha avanzato nella presente sede, in via subordinata, alla fine del primo motivo di ricorso.

6. Il ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.000, oltre spese prenotate a debito, in favore della Consip s.p.a., e in complessivi euro 8.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, in favore della s.r.l. Enel Sole. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.IP.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorre