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Ordinanza — n. 21350/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses negative jurisdiction conflict as it bypassed the collegial TSAP decision requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible a negative conflict of jurisdiction raised by the delegated judge of the Superior Tribunal of Public Waters. The appellant argued the case belonged to administrative jurisdiction regarding urban planning, while the TSAP claimed it involved public domain issues. The Court ruled the conflict was inadmissible because the delegated judge bypassed the mandatory requirement to first obtain a decision from the collegial body of the TSAP before referring the question to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 59 comma 3 legge 69/2009; Artt. 151 e ss. r.d. 1775/1933: The delegated judge of the Superior Tribunal of Public Waters must first obtain a decision from the collegial body before referring a jurisdictional conflict to the Court of Cassation.

Parole chiave

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negative conflict of jurisdiction Superior Tribunal of Public Waters collegial body decision jurisdictional competence administrative vs public waters distanza dai corsi d'acqua permesso di demolizione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 59 comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Il giudice delegato del TSAP, con ordinanza del 23 giugno 2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n.
Artt. 151 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Questa norma, che è di portata generale, deve tuttavia essere coordinata con il particolare rito previsto dagli artt. 151 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per il processo davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 8 maggio 2017, n. 11143
12-04-2022 -4- quale la causa deve essere rimessa in quanto unico competente ad esprimere o ad impegnare la volontà dell'organo giurisdizionale nel suo complesso (così l'ordinanza 8 maggio 2017, n. 11143).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16801-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, con ordinanza depositata il 23/06/2021 (r.g. n.29/2020), nella causa tra: CALABRETTA FRANCESCO; - ricorrente non costituito in questa fase - contro COMUNE DI MELISSA, REGIONE CALABRIA; - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA 1. Francesco Calabretta ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro due ordinanze del Comune di Melissa con le quali era stata revocata la concessione edilizia in precedenza rilasciata al suo defunto padre, Giuseppe Calabretta, e conseguentemente era stata ordinata la demolizione di una serie di opere realizzate dal padre, siccome asseritamente compiute su area demaniale. Il TAR adito, definitivamente pronunciando, ha declinato la giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche in veste di giudice di legittimità, sul rilievo che l'accertamento della natura demaniale del terreno sul quale insistono le costruzioni costituiva l'aspetto fondamentale della controversia e che erano stati impugnati, a suo dire, due provvedimenti che andavano comunque ad incidere sulle modalità di utilizzazione del demanio idrico.

2. Il giudizio è stato riassunto dal ricorrente davanti al TSAP nei confronti del Comune di Melissa, della Regione Calabria e della parte controinteressata. Ha osservato il Calabretta, tra l'altro, che la pronuncia del TAR Calabria non poteva eliminare tutti i dubbi esistenti in punto di giurisdizione, dato che le domande da lui avanzate erano «volte a conseguire l'annullamento degli ordini comunali di demolizione di manufatti ritenuti abusivi e di revoca della concessione edilizia n. 21 del 4 luglio 1991, senza in alcun modo involgere questioni in qualche Ric. 2021 n. 16801 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -2- modo inerenti all'uso o alla regimentazione di acque pubbliche o alla loro demanialità». Secondo il ricorrente, infatti, la controversia da lui introdotta non interessava in alcun modo la demanialità delle acque, posto che le costruzioni di cui discute distano «oltre cento metri dalle sponde del vicino fiume Lipuda». Dovrebbe pertanto affermarsi, alla luce dell'art. 133, comma 1, lettera f) , c.p.a., e della giurisprudenza della Corte regolatrice che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della materia urbanistica e edilizia.

3. Il giudice delegato del TSAP, con ordinanza del 23 giugno 2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sostenendo che la causa dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Dopo aver ribadito i motivi del ricorso presentato al TAR, ripresi in sede di riassunzione, il giudice delegato ha precisato di aver assunto in riserva la decisione della causa alla prima udienza, tenutasi il 9 settembre 2020, con facoltà di decidere anche in ordine al possibile conflitto negativo di giurisdizione.

Ciò premesso, egli ha affermato che a suo parere la controversia dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera f) , cit., avendo ad oggetto «atti e provvedimenti di una p.a. in materia urbanistica e edilizia, non incidenti in maniera diretta sul regime delle acque pubbliche». Richiamando la giurisprudenza di queste Sezioni Unite in ordine al riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il TSAP in unico grado, il giudice ha osservato che nel caso in esame il Comune aveva contestato al privato di aver realizzato un fabbricato su terreno demaniale in area agricola «senza alcuna specificazione» e che il ricorrente aveva opposto la presunta erroneità delle risultanze Ric. 2021 n. 16801 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -3- planimetriche e catastali sulle quali si fondano i provvedimenti impugnati. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva il Collegio che il proposto conflitto negativo è inammissibile.

2. L'art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce, com'è noto, che il giudice davanti al quale la causa venga riassunta a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice in precedenza adito può sollevare d'ufficio la relativa questione «fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito», sempre che sul punto non si siano già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite di questa Corte. Questa norma, che è di portata generale, deve tuttavia essere coordinata con il particolare rito previsto dagli artt. 151 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per il processo davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

A tal proposito queste Sezioni Unite hanno già affermato - con una decisione alla quale va data oggi continuità - che in quel rito il Tribunale superiore delle acque pubbliche al quale la causa sia stata rimessa dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, può utilmente sottoporre la questione di giurisdizione, a condizione che la stessa venga sollevata dal giudice delegato all'istruzione nella prima udienza. Detta possibilità, però, non modifica la natura del Tribunale superiore, che è un giudice collegiale.

Ciò significa che il giudice delegato è tenuto a sollevare la questione entro il limite della prima udienza, che si svolge necessariamente davanti a lui; fermo restando che il potere di sottoporre la questione alle Sezioni Unite di questa Corte rimane un potere del collegio, al Ric. 2021 n. 16801 sez. SU - ud. 12-04-2022 -4- quale la causa deve essere rimessa in quanto unico competente ad esprimere o ad impegnare la volontà dell'organo giurisdizionale nel suo complesso (così l'ordinanza 8 maggio 2017, n. 11143). Nel caso specifico, invece, il giudice delegato del Tribunale superiore ha sì agito tempestivamente, perché ha posto la questione alla prima udienza tenutasi davanti a lui, ma si è poi sostituito al collegio, provvedendo a rimettere la decisione a questa Corte senza avere prima sollecitato la decisione del Tribunale nella sua composizione collegiale.

3. Il conflitto negativo sollevato dal giudice delegato, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di alcuna parte. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il conflitto negativo sollevato dal giudice delegato del Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza di cui in epigrafe.