Italian Supreme Court dismisses appeal after appellant voluntarily withdraws the lawsuit against INPS and Ministry of Justice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the appeal against the Court of Accounts' decision. Valeria Tinto formally renounced the lawsuit, which the court noted met the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree dismissing the case and assigned all litigation costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when the appellant voluntarily withdraws the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and is not accepted by the opposing party.
Parole chiave
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guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 3084-2022 proposto da: TINTO VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MARCHEGIANI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA 2022 CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e 5 LELIO MARITATO;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 346/2021 della CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 26/07/2021.- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL PRIMO PRESIDENTE Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 3084 del 2022, proposto da Valeria Tinto, per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello, pubblicata in data 26 luglio 2021; visto il controricorso dell'INPS; visto il controricorso del Ministero della Giustizia; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato il 27 e il 28 maggio 2022 e depositato il 14 giugno 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1 -bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che, non essendovi accettazione della rinuncia, le spese vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio; pone a carico della ricorrente le spese sostenute dai controricorrenti, che liquida, per il Ministero, in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, per l'INPS, in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli