Court affirms ordinary jurisdiction for legitimate occupation compensation claims despite administrative court involvement in related damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ruled that the ordinary court has jurisdiction over Lojacono's claim for legitimate occupation compensation, overturning the administrative court's declaration of incompetence. While the administrative court argued that all related damages should be handled together under the principle of connection, the Supreme Court distinguished the specific compensation claim from other prejudicial damages. Consequently, the decision affirmed ordinary jurisdiction for this specific demand and remitted the case to the ordinary court for final resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.; Art. 10, cod. proc. civ.: The ordinary court retains jurisdiction over claims for legitimate occupation compensation even when other related damages are pursued, as the principle of connection does not mandate a single judge for all distinct demands arising from the same factual source.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16378-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 2023/2021 depositata il 21/06/2021 nella causa tra: LOJACONO MARGHERITA; - ricorrente non costituita in questa fase - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :
C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda ricorrente di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima relativamente al periodo come individuato in Ordinanza.
FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 21.6.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania, adito in riassunzione ai sensi degli'art. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, premesso che con sentenza 18504/2018 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa davanti a sé da Margherita Lojacono nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Ministero per il risarcimento di tutti danni subiti dai fondi di proprietà della prima, ivi compreso il danno da occupazione legittima, in occasione dei lavori diretti al potenziamento della linea ferroviaria, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto a detta decisione e ne ha chiesto a questa Corte il conseguente regolamento.
A sostegno del proposto incidente il giudice a quo, dubitando che riguardo a tutte le voci di danno lamentate dall'attrice debba riconoscersi al giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità e delle Corti di Merito come dei giudici amministrativi, ha fatto viceversa osservare, richiamando a questo fine l'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che la pretesa risarcitoria Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 esercitata con riferimento ai danni da occupazione legittima è «da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione».
Nel ricusare perciò, riguardo a detta domanda, la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, il G.A. ha proposto l'odierno regolamento d'ufficio. Sullo stesso il P.M. ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Incontestati i visti presupposti di fatto, di guisa che non è in discussione che la Lojacono abbia agito avanti al giudice ordinario anche al fine di veder risarcito il danno patito in conseguenza dell'occupazione legittima dei fondi appresi dai convenuti per dar corso ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria circumetnea, il dubbio paventato dal giudice remittente con l'ordinanza riportata in epigrafe si rivela fondato ed in accoglimento del sollevato incidente va conseguentemente dichiarata, in relazione alla vicenda in scrutinio, la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Come inizialmente osservato dal Procuratore Generale non osta, per vero, alla conoscibilità dell'incidente la circostanza che nella specie esso sia stato sollevato a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza poiché il limite temporale in tal senso indicato dall'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. ("quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione"), come si è già precisato da queste SS.UU. Ric. 2021 n. 16378 sez.
SU - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 «deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio» (Cass., Sez.
U, 28/10/2020, n. 23749), il che, avuto riguardo anche ai principi del giusto processo, garantisce, da un lato, «di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività processuale e, dall'altro, di onerare il giudice amministrativo "ad quem" di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione» (Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23904).
4. Ciò detto, quanto al merito dell'incidente proposto, è stabile convinzione di queste SS.UU. che la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente, che abbia avviato il procedimento di esproprio e che in quell'ambito abbia proceduto all'occupazione delle aree relative, al pagamento dell'indennità dovuta per il periodo corrispondente all'occupazione legittima di esse, ricada, quando non sia in discussione la legittimità della procedura, nella giurisdizione del giudice ordinario in ragione della riserva formulata in chiusa dell'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. che attribuisce appunto al giudice ordinario la cognizione delle controversie "riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (Cass.,Sez. U, 7/12/2016, n. 25039).
5. Né peraltro questo ordine di idee subisce deviazioni allorché unitamente alla controversia volta al conseguimento dell'indennizzo dovuto a seguito di occupazione legittima siano promosse domande di affine contenuto più estesamente volte a ristorare l'interessato dei Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 pregiudizi sofferto in conseguenza del procedimento espropriativo, essendosi al riguardo ancora osservato, come di nuovo rammenta il Procuratore Generale, che la connessione che si determina tra esse, rampollando tutte dalla medesima fonte causale, non autorizza la devoluzione dell'intera vicenda alla cognizione di un medesimo giudice, vigendo in proposito, come più volte ribadito da queste SS.UU., il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez.
U, 13/12/2018, n. 32361; Cass., Sez. U, 22/03/2017, n. 7303; Cass., Sez. U, 19/04/2013, n. 9534).
6. In ragione di ciò non è dubitabile che sulla domanda proposta dalla Lojacono intesa alla corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima dei fondi di che trattasi sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
7. Va perciò affermata, limitatamente alla domanda in questione, la giurisdizione del predetto giudice avanti al quale le parti vanno conclusivamente rimesse.
8. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Catania limitatamente alla domanda proposta dalla Lojacono intesa alla corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima e rimette le parti quanto alla domanda de qua avanti a detto Tribunale. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 8.3.2022. Il Presidente Dott. Pietro Curzio Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 16378 sez. SU - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a