Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, a county auditor, had previously challenged a County Court judgment regarding financial liability but subsequently submitted a written act of renunciation. The court ruled that this withdrawal satisfied the statutory requirements for case termination under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of the lawsuit by the plaintiff extinguishes the proceedings, and the court lacks the obligation to award costs upon such termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2-2021 proposto da: DE PAOLA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell'avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SASSO; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; CONTE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PAGLIETTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro PITOCCHI GENNARO, CARBONE PASQUALE, SABATINO AGOSTINO, DE MARCO ROBERTO, BARONE FILIPPO, SANTAGATA ALFONSO, DOMIZIANO GIOVANNI ANTONIO, PIANESE LUCIANO; - intimati - avverso la sentenza n. 54/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 30/01/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere ROSSANA MANCINO; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. RI LEVATO CHE 1. La Procura Regionale per la Campania, per quanto in questa sede rileva, ha convenuto in giudizio l'attuale ricorrente, nella sua qualità di revisore dei conti del Comune di San Marcellino, per il danno, in termini di maggiore spesa, che aveva concorso a causare in conseguenza della violazione del patto di stabilità, negli esercizi 2012 e 2013, e dei rilevanti disavanzi emergenti a fronte dell'avanzamento di amministrazione inizialmente attestato dai rendiconti inveritieri approvati inizialmente dall'organo consiliare;
Ric. 2021 n. 00002 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- 2. la sentenza di condanna della locale sezione regionale della Corte dei Conti veniva gravata dall'attuale ricorrente;
3. la Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 54 del 2020, confermava la decisione di prime cure;
4. ricorre, avverso tale sentenza, Paolo De Paola, con ricorso affidato a un motivo, per difetto di giurisdizione ed error in iudicando;
5. la Procura Generale della Corte dei Conti ha resistito con controricorso;
6. ha resistito, con controricorso, anche Conte Michele per ribadire l'estraneità alla vicenda, come accertata dalla sentenza limpugnata;
7. le altre parti, in epigrafe indicate, sono rimaste intimate; CONSIDERATO CHE 8. deve darsi atto che in prossimità dell'Adunanza camerate è stato depositato atto di rinunzia al ricorso, ritualmente notificato alle parti controricorrenti e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore;
9. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia;
10. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l'art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., conferisce al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese;
11. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto integrale dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ric. 2021 n. 00002 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3-
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezio nite de 10 maggio 2022 Il Pres A DEPOSITATO IN CANCELLEfiA oggi, Z 4 Funzionario Gciario (Dott.ssa S