Court of Cassation dismisses Court of Accounts' jurisdiction over private pension reduction disputes, affirming ordinary court competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Court of Accounts' claim to jurisdiction over a pension dispute involving a private sector employer. The appellant, Mario Ciaccia, sought to exclude a private pension from the mandatory reduction system applicable to public officials, arguing his pension was entirely contributory and unrelated to his public service. The Court ruled that the legal issue concerned solely the private employment relationship and the specific pension fund, lacking any connection to public service, thereby confirming the ordinary court's authority to hear the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 261 e 263, L. n. 145/2018; The Court of Accounts lacks jurisdiction over pension disputes where the subject matter concerns exclusively private employment relationships and private pension funds without any connection to public service.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7653-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO, con ordinanza n. 38/2021 depositata il 11/02/2021 nella causa tra: CIACCIA MARIO; - ricorrente non costituito in questa fase - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n. 38 del 2001 dell'11/2/2021 la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha elevato conflitto di giurisdizione in relazione al ricorso proposto, in riassunzione all'esito della declinatoria di giurisdizione emessa da Tar Lazio 10/12/2019, dal sig. Mario Ciaccia nei confronti dell'Inps e del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto l'<<accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1, commi 261 e 263, della L. 30 dicembre 2018, n. 145>>, nonché la condanna del primo alla <<restituzione delle somme indebitamente non erogate ... dal mese di giugno 2019 ... nonché di tutte le somme nelle more della definizione del presente giudizio ... indebitamente non erogate>>.
Con requisitoria scritta del 3/5/2021 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'elevare conflitto la Corte dei Conti osserva che <<nella presente controversia parte ricorrente lamenta la scorretta interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 263, L. n. Ric. 2021 n. 07653 sez. SU - ud. 14-09-2021 -2- 148/2015 -che esclude la riduzione del comma 261 alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo- non sulla pensione percepita in relazione all'attività di servizio prestata presso la magistratura contabile, ma sulla pensione maturata in relazione al rapporto di lavoro privatistico instaurato, a decorrere dal novembre 2002, con un istituto di credito», sicché «la causa petendi riguarda l'inclusione o meno, o le sue modalità, nel meccanismo di riduzione dei trattamenti pensionistici previsto dall'art. 1, comma 261, I. cit. di una pensione di vecchiaia cat.
VO maturata dal ricorrente in relazione ad un rapporto di lavoro privato, che rientra nella gestione Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Amministrazione generale obbligatoria dell'INPS», con conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice contabile «a conoscere del diritto e della misura di tale pensione». L'assunto è fondato. Nella specie la controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico, quale dirigente della società Banca Intesa, in favore del sig. Mario Ciaccia (già magistrato della Corte dei Conti) con o senza la riduzione imposta dall'art. 1, commi 261, L. n. 145 del 2018 per i trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Corretto appare il rilievo dalla Corte dei Conti posto a fondamento dell'elevato conflitto, in base al quale l'erronea interpretazione della sopra richiamata norma prospettata dal Ciaccia in relazione alla ravvisata applicabilità nella specie di siffatta riduzione, avuto riguardo al petitum sostanziale da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi della domanda [ ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice co.rJ riguardo in particolare ai fatti indicati a 1-A Co sostegno della pretesa avanzata ( v.
Cass., Sez. Un., 17/12/2021, n. Ric. 2021 n. 07653 sez. SU - ud. 14-09-2021 -3- 40545; Cass., Sez. Un., 23/9/2019, n. 23551; Cass., Cass., Sez. Un., 11/7/2018, n. 18241; Ric. 2020 n. 15187 sez. SU - ud. 27-04-2021 - 4- Cass., Sez. Un., 27/6/2018, n. 16972; Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323 ), dovendo il giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge ( v.
Cass., Sez. Un., 8/5/2007, n. 10375; Cass., Sez. Un., 1°/8/2006, n. 17461; Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25521; Cass., Sez. Un., 11/4/2006, n. 8374 ) dal medesimo proposta. Domanda di: «"a) accertamento, previa eventuale disapplicazione della Circolare Inps n. 62 del 7 maggio 2019 e della Comunicazione Inps del 23 agosto 2019, del diritto all'esclusione del trattamento pensionistico interamente contributivo, VO n. 10648469, dall'importo pensionistico complessivo da assoggettare a riduzione ai sensi dell'art. 1, commi 261 e ss. della L. n. 145/2018; b) ...condanna, anche in forma generica, dell'Inps alla restituzione delle somme indebitamente non erogate al ricorrente dal mese di giugno 2019, ivi compresa la quota relativa alle mensilità da gennaio 2019 a maggio 2019, nonché di tutte le somme che nelle more della definizione del presente giudizio fossero indebitamente non erogate in ragione del computo, nell'importo pensionistico complessivo da assoggettare a riduzione ai sensi dell'art. 1, commi 261 ss. della L. n. 145/2018, del trattamento pensionistico interamente contributivo, categoria VO n. 10648469, oltre interessi, rivalutazione monetaria sino al soddisfo"», attinente invero direttamente ed esclusivamente al trattamento pensionistico interamente contributivo categoria VO maturato in relazione al rapporto di lavoro privatistico con la società Ric. 2021 n. 07653 sez.
SU ud. 14-09-2021 -4- Banca Intesa, rientrante nella gestione del Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'ismmirristraZradgenerale obbligatoria dell'Inps, senza 242:2.Ae- correlazione alcuna con la pensione <<percepita in ragione dell'attività di servizio prestata presso la magistratura contabile». La situazione giuridica fatta valere in giudizio riguarda pertanto questione attinente al mero rapporto di lavoro di natura privata dal medesimo svolto, senza alcun riflesso su quello pubblico in precedenza espletato. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Roma, 14/9/2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELICRA oggi, ..........