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Ordinanza — n. 15531/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court rules ordinary courts have jurisdiction over damages from public works execution, not administrative courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the administrative court's claim to jurisdiction over a dispute regarding damages caused by public sewer network construction. The plaintiff sought compensation for damage to agricultural land resulting from excavation and concrete structures, arguing the administrative court should hear the case due to the public nature of the works. The court distinguished between challenges to the legality of the project itself (administrative jurisdiction) and complaints about the poor execution of a lawful act (ordinary jurisdiction), finding the latter applied here.

Regesto Legislator

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Art. 103 Cost.; Art. 113 Cost.: When a private party claims damages resulting from the material execution of a public work rather than its illegitimate design, ordinary court jurisdiction applies because the issue concerns the violation of the general duty not to harm others, not the exercise of public power.

Parole chiave

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public works execution ordinary court jurisdiction administrative court competence damages compensation public duty not to harm conflitto di competenza civile responsabilità per danni da acqua diritto fondiario rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 Cost.
Art. 113 Cost.
art. 380-ter c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2016 n.2052
Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016 n.3732
3 febbraio 2016 n.2052; Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016 n.3732; Cass.
Cass. Sez. Un. 21 settembre 2017 n.21975
25 febbraio 2016 n.3732; Cass. Sez. Un. 21 settembre 2017 n.21975; Cass.
Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2018 n.32180
21 settembre 2017 n.21975; Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2018 n.32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass.
Cass. Sez. Un. 11 novembre 2019 n.29088
12 dicembre 2018 n.32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2019 n.29088; Cass.
Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2021 n. 4372
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16373-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 1.69/2020 depositata il 12/03/2020, nella causa tra: VALENTINO ROSA; - ricorrente non costituita in questa fase - contro REGIONE CALABRIA; - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere MILENA FALASCHI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO -PEPE, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di rigettare il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR Calabria - Sezione distaccata di Reggio Calabria nel ricorso RG 238/15, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia promossa da Rosa Valentino.

RITENUTO IN FATTO

Rosa VALENTINO, con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2007, evocavg, dinanzi al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, la Regione Calabria per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti al terreno di sua proprietà a causa dei lavori di realizzazione e di potenziamento della rete fognaria commissionati dalla convenuta nel tratto Caulonia - Roccella Jonica; precisava, altresì, di essere proprietaria del fondo situato nel Comune di Caulonia, località Vasi, indicato alla partita n. 1409 del mappale 117, particella 40 di ha 0.00.44, nonché particella 150 di Ha 91.50 e particella 157 di Ha 0.42.60, coltivato ad agrumeto e che i lavori di scavo e di realizzazione di un manufatto in cemento eseguiti dalla ditta appaltatrice avevano provocato danni per euro 10.040,00 all'impianto irriguo e alle colture in atto.

Instaurato il 'contraddittorio, nella resistenza della Regione che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione, il giudice adito, con sentenza n. 1015 del 2014, dichiarava la propria incompetenza (rectius: giurisdizione) in favore del giudice amministrativo per essere l'azione risarci"toria connessa alla condotta della p.a. essendo stati i lavori lamentati dall'attrice conseguenza di provvedimenti di urgenza Ric. 2021 n. 16373 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- per i quali il giudice naturale era il g.a. perché atti espressione di un potere pubblico.

Riassunta tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Calabria dalla Valentino, questo con ordinanza n. 169 del 2020, pubblicata il 12.03.2020, resa all'esito della prima udienza del 20 febbraio 2020, contestava la propria giurisdizione affermando che doveva essere considerata con riguardo al petitum sostanziale e nella specie andava individuato nel diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti non dalla perdita della proprietà o dal diminuito valore dell'immobile quale conseguenza dell'occupazione illegittima, ma dalle modalità di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ovvero dall'illeceità del comportamento attuativo di un atto amministrativo legittimo ed efficace, vertendo la domanda esclusivamente sul diritto del proprietario di immobile ad essere risarcito per i danni e i disagi derivanti dalle modalità di esecuzione dei lavori, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo sull'assunto che nel caso di specie la Valentino pur lamentando i danni derivanti dall'esecuzione della rete fognaria, il presupposto della domanda era costituito dall'assenza di un atto amministrativo, con conseguente illegittimità ad inizio dell'opera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell'originario atto introduttivo proposto innanzi al Tribunale civile ordinario, poi riproposto, in virtù della traslatio iudici, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Rosa Valentino chiese il ristoro dei danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza Ric. 2021 n. 16373 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- della realizzazione dell'opera pubblica, consistente nella realizzazione e nel potenziamento della rete fognaria commissionati dalla convenuta nel tratto Caulonia - Roccella Jonica, rassegnando, in particolare, che l'immobile di sua proprietà, costituito da terreno coltivato ad agrumeto, con sistema irriguo delle colture, aveva riportato lesioni in corrispondenza degli scavi e della realizzazione di manufatto in cemento eseguiti dalla ditta appaltatrice.

Orbene seppure la originaria attrice abbia dedotto l'assenza di un atto amministrativo, non è revocabile in dubbio che l'oggetto del contendere vada identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell'opera pubblica, e, in particolare, delle escavazioni e dai manufatti in cemento, che avevano arrecato danni alle colture determinati dalla rottura del sistema idrico e dal dissesto di alberi a causa dello scavo profondo quattro metri e della posa in opera dei materiali da parte dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass.

Sez. Un. 3 febbraio 2016 n.2052; Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016 n.3732; Cass. Sez. Un. 21 settembre 2017 n.21975; Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2018 n.32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2019 n.29088; Cass. Sez. Un.18 febbraio 2021 n. 4372) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione Ric. 2021 n. 16373 sez.

SU - ud. 07-12-2021 -4- spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere). Dalla lettura dell'atto introduttivo, come già detto, non risulta che l'attrice abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l'illegittimità. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sulla domanda, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti, previo annullamento della sentenza n. 1015 del 2014 del Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Per le medesime ragioni non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 7 dicembre 2021. NOWA O 6N CANCELLE Il P es