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Ordinanza — n. 13990/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares ordinary jurisdiction over administrative compensation claim based on substantive petitum analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13990/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court resolved a negative jurisdictional conflict between the Administrative Tribunal and the ordinary court regarding a compensation claim. The plaintiff argued for administrative jurisdiction based on the discretionary nature of the regional acts, while the opposing parties contended the claim was a substantive right. The Court ruled that because the plaintiff invoked specific administrative acts to establish a fixed compensation amount, the ordinary court has jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: When a party invokes administrative acts to claim a specific compensation amount, the claim constitutes a substantive right, granting jurisdiction to the ordinary court.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict substantive petitum criterion administrative compensation claim ordinary court jurisdiction discretionary administrative acts indennità di residenza indennità di disoccupazione indennità compensativa

Disposizioni normative citate

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Art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c.
Luigi Melito, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n.
Art. 106 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 702 bis cod. proc. civ
970/2012 R.G., con la quale è stato definito il procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis cod. proc. civ..
art. 41 c.p
In tal caso, infatti, si è in presenza, non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.
art. 702 ter cod. proc. civ
Il richiamato principio è applicabile anche qualora il giudice ordinario abbia declinato la giurisdizione con ordinanza pronunciata ex art. 702 ter cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 21 aprile 2016 n. 8060
228, per il raddoppio del contributo unificato ( Cass. sez. un. 21 aprile 2016 n. 8060; Cass.
Cass. sez. un. 20 dicembre 2016 n. 26272
8060; Cass. sez. un. 20 dicembre 2016 n. 26272).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21367-2021 proposto da: MELITO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO (già Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero), REGIONE CALABRIA; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 - intimati Data pubblicazione 03/05/2022- per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra l'ordinanza del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI (r.g. n. 970/2012) depositata il 03/09/2016 e la sentenza n. 2661/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA depositata il 05/11/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO. FATTI DI CAUSA 1. Luigi Melito, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., ha proposto ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 2661/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, depositata il 5 novembre 2010, e l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari il 23 settembre 2016 nel procedimento iscritto al n. 970/2012 R.G., con la quale è stato definito il procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis cod. proc. civ..

Tanto il giudice amministrativo che il giudice ordinario hanno declinato la giurisdizione sulla domanda del Melito, proposta nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino (già Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero) nonché della Regione Calabria, volta ad ottenere il pagamento delle differenze asseritamente spettanti a titolo di compenso per l’incarico di Commissario Straordinario ricoperto dal 1° luglio 2000 al 31 ottobre 2001.

2. Il Melito aveva agito in giudizio rappresentando che con delibera di Giunta n. 1892/1995 la Regione Calabria, applicando analogicamente l’art. 9, comma 1, della Legge n. 816/1995, aveva determinato l’indennità dovuta ai Commissari dei Consorzi in misura pari al 65% di Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 quella percepita dal Sindaco del Comune più popoloso del Data pubblicazione 03/05/2022 comprensorio, sicché egli avrebbe dovuto percepire l’importo mensile di € 3.759,80, e non la minor somma di € 1.730,03, perché l’indennità andava determinata in misura proporzionale tenendo conto di quella attribuita al Sindaco del Comune di Cosenza.

Ciò perché il Consiglio Regionale, con delibera n. 370 del 1999, aveva esteso il comprensorio del Consorzio ed aveva ricompreso temporaneamente nello stesso anche quello del Consorzio di Bonifica Sibari – Crati che, per il dissesto finanziario, si trovava nell’impossibilità di garantire il servizio. Il ricorrente aveva dedotto anche che doveva essere riconosciuta in suo favore la maggiorazione prevista dall’art. 9, comma 4, della legge n. 816/1985 per i Presidenti di Consorzi che non svolgevano attività lavorativa di natura subordinata o che erano stati collocati in aspettativa non retribuita, maggiorazione già riconosciuta dalla Giunta regionale con decreto n. 2/2000 in favore del precedente Commissario del Consorzio Sibari Crati.

3. Il Tribunale Amministrativo ha declinato la giurisdizione sul rilievo che era stato azionato un diritto patrimoniale e, pertanto, l’inerzia dell’amministrazione a fronte della richiesta di adempimento non integrava silenzio rifiuto impugnabile ex art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Il Tribunale di Castrovillari, escluso che il rapporto intercorso fra il Melito ed il Consorzio potesse essere qualificato di pubblico impiego, ha evidenziato che il compenso dovuto al funzionario onorario, che ha natura indennitaria e non retributiva, resta affidato a libere scelte dell’autorità che procede all’investitura, di fronte alle quali il titolare dell’incarico ha un mero interesse legittimo, non un diritto soggettivo.

5. Il ricorso domanda alla Corte di Cassazione, ex art. 362, comma 2, cod. proc. civ., «di risolvere il denunciato conflitto reale negativo di giurisdizione e dichiarare a quale Giudice, Ordinario o Amministrativo, spetti la giurisdizione». Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 6. Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino e la Regione Calabria sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui dapprima il giudice amministrativo e poi il giudice ordinario abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, e dunque al di fuori dell’ambito della disciplina di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n.

69. In tal caso, infatti, si è in presenza, non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto ( Cass. sez. un. 25 gennaio 2022 n. 2231; Cass. sez. un. 25 maggio 2021 n. 14323; Cass. sez. un. 28 gennaio 2021 n. 1919). 1.1. Il richiamato principio è applicabile anche qualora il giudice ordinario abbia declinato la giurisdizione con ordinanza pronunciata ex art. 702 ter cod. proc. civ. perché il provvedimento che conclude il processo sommario di cognizione ha natura cognitiva, non cautelare (Cass. sez. un. 10 luglio 2012 n. 11512) e la pronuncia declinatoria della giurisdizione, seppure adottata con ordinanza, comporta la cessazione del procedimento davanti al giudice che emesso la pronuncia medesima. 1.2.

Correttamente il ricorso è stato notificato alle parti personalmente e non ai difensori, giacché da tempo le Sezioni Unite hanno affermato che «il ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, secondo comma n. 1, c.p.c. - quale rimedio predisposto dalla legge per permettere che Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 possa essere denunciato, in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari - non rientra tra i mezzi di impugnazione in senso proprio, con la conseguenza che lo stesso, essendo del tutto svincolato dai processi ai quali le sentenze fanno riferimento ed essendo soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c. (cfr. su questi punti Cass.

Sez. Un. 11 aprile 1995 n. 4149), deve essere notificato alla parte personalmente e non già al procuratore che in rappresentanza di tale parte si sia costituito nell'uno o nell'altro dei giudizi a conclusione dei quali si è verificato il conflitto.» ( Cass. sez. un. 16 dicembre 1997 n. 12727).

2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario. E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte Cass. sez. un. 12 novembre 2020 n. 25578;

Cass. sez. un. 26 maggio 2020 n. 9771; Cass. sez. un. 27 ottobre 2020 n. 23600). 2.1. Le Sezioni Unite, inoltre, da tempo hanno affermato che ricorre la figura del funzionario onorario ogniqualvolta si sia in presenza di un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a :

P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario.

Dalla non assimilabilità al rapporto di pubblico impiego della figura del funzionario onorario è stata tratta la conseguenza che, nei confronti di quest'ultimo, la giurisdizione, in applicazione dei criteri generali, deve essere determinata tenendo conto delle sostanziali situazioni giuridiche soggettive, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di volta in volta, fatte valere in giudizio. Pertanto, laddove siano direttamente in contestazione atti amministrativi che hanno la loro origine in libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura la relativa controversia appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in quanto la posizione dell'interessato è di mero interesse legittimo (Cass. sez. un. 17 dicembre 2020 n. 28978 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione al punto 3). 2.2.

In relazione alle controversie aventi ad oggetto la quantificazione del compenso per l’attività inerente alle funzioni onorarie Cass. sez. un.5 febbraio 2019 n. 3334 ha affermato che se la nomina del funzionario onorario non è accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, la pretesa patrimoniale, in mancanza di specifiche Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 previsioni di legge, si risolve in una contestazione della decisione dell’amministrazione di non esercitare il potere di riconoscere emolumenti, affidata alle libere e discrezionali determinazioni dell’autorità che procede, di fronte alle quali il funzionario versa in una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di interesse legittimo.

Al contrario, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, va qualificata di diritto soggettivo la posizione fatta valere dalla parte che, richiamando l’esistenza di atti presupposti ed invocandone l’applicazione, rivendichi il compenso nella misura prevista da detti atti, assumendo che gli stessi sarebbero idonei ad escludere l’esistenza di profili di discrezionalità in ordine all’an ed al quantum della pretesa. 2.3. Sulla base dei richiamati principi, ai quali va data continuità, il conflitto denunciato va risolto con la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario perché il ricorrente, che non contesta la natura onoraria della funzione svolta, non censura i criteri per la determinazione del compenso discrezionalmente individuati dalla Regione Calabria con l’adozione degli atti deliberativi richiamati nello storico di lite.

Quegli atti, di natura discrezionale, vengono invocati a fondamento della pretesa con la quale, sostanzialmente, imputa al Consorzio di non avere correttamente adempiuto l’obbligazione posta a suo carico, dando esecuzione in modo errato alle deliberazioni della Giunta Regionale e non considerando che, a seguito dell’ampliamento del comprensorio, l’indennità alla quale commisurare il compenso, nel rispetto dei criteri indicati dalla Giunta, era quella attribuita al Sindaco del Comune di Cosenza. Il ricorrente, quindi, addebita al Consorzio un inadempimento e fa valere il suo preteso diritto soggettivo alla liquidazione del compenso fissato dagli atti amministrativi presupposti, la cui legittimità non viene posta in discussione.

Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 3.

In via conclusiva il conflitto deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale vanno rimesse le parti. La complessità della questione giuridica e la condotta processuale delle parti giustificano la pronuncia di integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato ( Cass. sez. un. 21 aprile 2016 n. 8060; Cass. sez. un. 20 dicembre 2016 n. 26272).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale rinvia la causa. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 marzo 2022 Il Presidente Adelaide Amendola Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i