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Ordinanza — n. 13144/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to lost standing after Council of State revoked the contested administrative decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13144/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lost the legal interest to act after the Council of State revoked the original administrative decision. The applicant argued for jurisdictional excess, claiming the Council of State prematurely decided a pending civil property dispute, but the Council had already annulled its own prior judgment. Consequently, the court ruled that the interest to sue had vanished at the time of the decision, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.; The appeal is inadmissible if the interest to act ceases to exist at the time of the decision, such as when the underlying administrative act is revoked.

Parole chiave

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sopravvenuto difetto di interesse inammissibilità ricorso revoca sentenza Consiglio di Stato interesse ad agire compensazione spese processuali istanza tardiva di restituzione dei termini esaurimento delle istanze retrocessione di beni espropriati

Disposizioni normative citate

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Art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.
Art. 111 cost.
Art. 362 cod. proc. civ.
Art. 110, 39, 79 cod. proc. amm.
Art. 295 e seg. cod. proc. civ.
Art. 2908 e seg. cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Essa determina anche l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 337 cod. proc. civ
10027 del 2012, il Consiglio di stato ha affermato che il giudizio, di cui era stata ordinata la sospensione, poteva essere legittimamente ripreso una volta definito il primo, anche senza la formazione del giudicato, e salva rimanendo la possibilità di sospenderlo nuovamente sulla base dell'art. 337 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 10027 del 2012
Cass. Sez. U n. 10553-17
Cass. Sez. U n. 10553-17).
Cass. n. 13636-15
Cass. n. 13636-15, Cass. n. 3542-17, Cass. n. 31732-18). p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì
Cass. n. 3542-17
13636-15, Cass. n. 3542-17, Cass.
Cass. n. 31732-18
3542-17, Cass. n. 31732-18).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4799-2021 proposto da: POTITO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FOLLIERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARGHERITA ZEZZA e GIUSEPPE RUTA; - ricorrente - contro POTITO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI PARDO (presso la Regus Business Center Italia s.r.I.) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI SPINA;

COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA MENNA; - controricorrenti - nonchè contro POTITO FILOMENA, POTITO ALFREDO, POTITO LUIGI, D'ELISA ERNESTO; - intimati - avverso la sentenza n. 8428/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Il Consiglio di stato, con sentenza pubblicata il 28-12- 2020, ha dichiarato l'estinzione del giudizio d'appello proposto dalla Potito s.p.a. contro Laura Potito e il comune di Campobasso (nonché nei confronti dei germani Filomena Potito, Alfredo Potito e Luigi Potito, comproprietari di un' area posta nel territorio del suddetto comune, fatta oggetto di un piano di recupero approvato, nell'inerzia dell'amministrazione, con delibera del commissario ad acta del dicembre 2003) avverso la sentenza del Tar del Molise in data 30-11-2017 che aveva dichiarato legittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire.

Ric. 2021 n. 04799 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- Ha osservato che era stata disposta la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della risoluzione della controversia - pendente dinanzi al giudice ordinario - in ordine alla proprietà dei suoli oggetto di un contestato atto di proroga della convenzione urbanistica, e ha spiegato che l'art. 80, primo comma, del cod. proc. amm. non collega l'espletamento degli incombenti processuali alla acquisita definitività del giudizio. Ha anche precisato che, del resto, l'ordinanza, nel disporre la sospensione, non aveva espressamente subordinato la prosecuzione del processo all'avvenuta formazione del giudicato nella causa civile.

In applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10027 del 2012, il Consiglio di stato ha affermato che il giudizio, di cui era stata ordinata la sospensione, poteva essere legittimamente ripreso una volta definito il primo, anche senza la formazione del giudicato, e salva rimanendo la possibilità di sospenderlo nuovamente sulla base dell'art. 337 cod. proc. civ. dal giudice che avesse ritenuto di non poggiarsi sull'autorità della decisione già pronunziata. Sennonché - ha sottolineato - il termine per la ripresa del processo non era stato rispettato.

Difatti l'udienza pubblica di discussione era stata fissata d'ufficio proprio perché era mancata l'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni "dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione" (art. 80 cod. proc. amm.). Pur dando atto dell'esistenza di orientamenti non univoci a proposito dell'interrogativo se la comunicazione a tal fine rilevante dovesse considerarsi quella proveniente dalla segreteria o dalla cancelleria del giudice della causa pregiudiziale, o quella proveniente dalla segreteria del Ric. 2021 n. 04799 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -3- giudice amministrativo, informata dell'esito della causa, il Consiglio di stato ha ritenuto che, per ragioni di coerenza sistematica, alla stessa dovesse essere comunque equiparata la conoscenza prodottasi in capo alla parte (arg. da Cons. stato, ord. n. 2193-15). E in questa prospettiva ha preso in esame la data nella quale era stato proposto l'appello avverso la sentenza civile, da reputare (in difetto della prova di un momento anteriore di conoscenza) come base per la decorrenza del termine di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di ripresa del processo amministrativo anteriormente sospeso.

Il termine era inutilmente trascorso, sicché attesa la natura perentoria del medesimo, come tale ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, e considerata l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte appellante per difetto del presupposto dell'errore scusabile, il giudizio, non proseguito tempestivamente dopo il venir meno della causa di sospensione, doveva essere dichiarato estinto a norma dell'art. 35, secondo comma, lett. a), cod. proc. amm. La società Potito ha impugnato la sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, eccependo la violazione degli artt.111 cost., 362 cod. proc. civ., 110, 39, 79 cod. proc. amm., 295 e seg. cod. proc. civ., 2908 e seg. cod. civ.

Laura Potito e il comune di Campobasso hanno replicato con separati controricorsi. Sia la società che il comune hanno depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Con l'unico motivo la ricorrente denunzia l'esistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale. Premette che Ric. 2021 n. 04799 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- qualunque interpretazione, finanche costituzionalmente orientata, delle norme evocate non può risolversi in una sorta di anticipazione generalizzata degli effetti della sentenza di accertamento sulla proprietà di un bene al momento della decisione di primo grado, quando invece l'ordinamento riconduce tali effetti solo al giudicato; e sostiene che in mancanza di una sentenza definitiva sulla causa pregiudiziale, ancora pendente dinanzi al giudice ordinario, la decisione assunta dal Consiglio di stato sarebbe viziata da sconfinamento per aver deciso la controversia pregiudicata in anticipo rispetto alla decisione del giudice munito di giurisdizione, così interferendo sull'oggetto del giudizio civile ancora al momento in corso.

II. - Il ricorso è da dichiarare inammissibile poiché, come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, è venuto meno l'interesse alla decisione. Con altra sentenza del Consiglio di stato (la n. 6189/2021), allegata alla memoria della ricorrente, è stata annullata, in revocazione, quella (n. 8428/2020) oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte, con conferma, in fase rescissoria, della sospensione del giudizio d'appello a suo tempo instaurato. La revoca della sentenza impugnata col ricorso per cassazione determina per l'appunto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse a impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione (v.

Cass. Sez. U n. 10553-17). Ric. 2021 n. 04799 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5- III. - La sopravvenienza della suddetta ragione di inammissibilità induce alla compensazione delle spese del giudizio. Essa determina anche l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la ratio a tale norma sottesa, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; sicché il meccanismo sanzionatorio non si applica per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione quale che ne sia la ragione, compresa quella del difetto sopravvenuto di interesse (v.

Cass. n. 13636-15, Cass. n. 3542-17, Cass. n. 31732-18). p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì