Cassation appeal dismissed as moot due to subsequent settlement agreement between creditor and debtor consortium.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because a subsequent settlement agreement terminated the underlying dispute. Creditors had previously challenged the administrator's inaction and violation of equal creditor treatment, but the parties later reached a negotiated resolution. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the controversy ceased to exist, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible if a subsequent settlement agreement is reached, as this causes the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21498-2020 proposto da: CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SALTALAMACCHIA; - ricorrente - contro PAVONE SIMONA, PAVONE ANTONIO, elettivamente domiciliatisi in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD BONURA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIA VENTURA; - con troricorrenti - contro ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro REGIONE SICILIANA - SERVIZIO I VIGILANZA CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI; - intimata - avverso la sentenza n. 323/2020 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA- PALERMO, depositata il 26/05/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che Antonio Pavone e Simona Pavone, titolari di un credito nei confronti del Consorzio agrario interprovinciale di Catania in liquidazione coatta amministrativa, chiesero la revoca dell'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nonché la revoca dell'incarico del commissario liquidatore pro tempore perché, sostennero, costui aveva reiteratamente violato la par condicio creditorum, commettendo irregolarità talmente gravi da rendere obbligatorio l'intervento dell'autorità di vigilanza;
Ric. 2020 n. 21498 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- - a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, i due istanti impugnarono il silenzio, ma il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza dei presupposti di esercizio dell'azione avverso il silenzio; - il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha, invece, accolto il successivo appello proposto da Antonio Pavone e Simona Pavone, per entrambi i profili di soccombenza.
Sicché, per un verso, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa perché ha ravvisato, in quella vantata dagli appellanti, una situazione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, coinvolti nel caso in esame. Per altro verso, ha riscontrato il silenzio inadempimento impugnabile dell'amministrazione, derivante dalla violazione del dovere d'intervento dell'autorità di vigilanza, scaturente dall'inosservanza dell'obbligo incombente sul commissario liquidatore di concludere la procedura di liquidazione coatta entro il termine prestabilito; - contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina in liquidazione coatta amministrativa per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui Antonio Pavone e Simona Pavone replicano con controricorso, che pure illustrano con memoria.
Considerato che: - le parti hanno dichiarato che è intervenuta la definizione della controversia mediante un accordo negoziale; - il raggiungimento di tale accordo determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per cessazione della materia del contendere; Ric. 2020 n. 21498 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- - ne consegue il venir meno dell'efficacia della impugnata sentenza n. 323/20, pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pubblicata in data 26 maggio 2020, e della precedente sentenza del TAR per la Sicilia, sede staccata di Catania, n. 2467/19 (Cass., sez. un., n. 8980/18;
Cass., sez. un., n. 11422/21; Cass., sez. un., n. 5625/22; Cass., sez. un., n. 8054/22); - le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti. Per questi motivi dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva. Compensa integralmente tra le p