Cassation court corrects a tax tribunal order's clerical error regarding the competent tribunal level instead of revoking it.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the request to revoke a prior order and instead ordered a correction of a clerical error. The appellant argued the case should be remitted to a provincial tribunal because no appeal had been filed, while the respondent acknowledged the procedural history. The court determined the error was merely in the document's drafting rather than the judicial will, thus qualifying it as a material error correction rather than a revocable mistake.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a decision contains only a clerical error in the designation of the competent tribunal without affecting the formation of the judicial will, the remedy is correction of the material error under Art. 367, not revocation under Art. 366.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20724-2021 proposto da: FALLIMENTO ALIGRUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO; - ricorrente - contro AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - SEDE DELLA PROVINCIA DI CATANIA; - intimata - per revocazione dell'ordinanza n. 9841/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 14/04/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - con ordinanza n. 9841/21 queste sezioni unite, adite dal Tar del Lazio, che aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in relazione al giudizio concernente una cartella di pagamento con la quale veniva chiesto il pagamento per gli anni 2013-2015 del contributo agli oneri di funzionamento della A.G.C.M., e hanno rimesso la controversia alla Commissione tributaria regionale del Lazio; - e ciò perché, si legge nell'ordinanza, la Commissione tributaria regionale del Lazio avrebbe deciso sull'appello proposto da s.p.a.
Aligrup avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento in questione; - l'ordinanza n. 9841/21 è impugnata per revocazione con ricorso proposto sia in modalità analogica, sia in modalità telematica, col quale il fallimento di s.p.a. Aligrup, dichiarato nelle more del regolamento di giurisdizione, ossia in data 2 marzo 2021, ha chiesto di revocarla perché la controversia si sarebbe dovuta rimettere alla Commissione tributaria provinciale di Roma e non già a quella regionale del Lazio, considerato che nessun giudizio di appello è stato instaurato da parte ricorrente; - si è costituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riconoscendo che dinanzi alla Commissione tributaria Ric. 2021 n. 20724 sez.
SU - ud. 22-03-2022 provinciale di Roma era stato introdotto il giudizio "conclusosi con il primo diniego di giurisdizione". Considerato che: - col ricorso in questione si prospetta nella sostanza la necessità di una correzione di un errore materiale, e non già della revocazione dell'ordinanza impugnata, in considerazione del livello d'incidenza dell'errore; - nel caso in esame, difatti, l'errore ha colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, e non già la formazione di quella volontà: poiché mai il giudizio d'appello è stato svolto, non è ipotizzabile che si sia erroneamente formata la volontà di rimettere il giudizio al giudice d'appello che non era stato adito; - queste sezioni unite sono dunque incorse in un mero errore di redazione del documento cartaceo, e non già in un errore sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (sulla distinzione tra errore revocatorio ed errore di fatto, si vedano, tra le ultime, Cass. n. 32665/21 e n. 34622/21); - il ricorso, dunque, benché denominato e strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato come ricorso per la correzione di errore materiale; - difatti, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto (Cass. n. 657/03), con la conseguente necessità di un'impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dell'indicazione dei dati documentali; - ritenuta la sussistenza dell'errore materiale denunciato, ne va disposta la correzione;
Ric. 2021 n. 20724 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- - non v'è luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza (Cass., sez. un., n. 9438/02; Cass. n. 12184/20; Cass. n. 10563/22). Per questi motivi dispone la correzione dell'ordinanza n. 9841/21 resa da queste sezioni unite, nel senso che:
a) in narrativa, ove leggesi "la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, decidendo sull'appello proposto da Aligroup S.p.A. avverso la sentenza della Provinciale che aveva respinto il ricorso dalla stessa promosso", leggasi "la Commissione tributaria provinciale di Roma, decidendo sul ricorso promosso da Aligrup s.p.a.";
b) in dispositivo, ove leggesi "Commissione tributaria regionale del Lazio", leggasi "Commissione tributaria provinciale di Roma". Dispone che le correzioni siano annotate sull'originale del provvedimento corretto e manda alla cancelleria per