Italian Supreme Court dismisses jurisdictional appeal after plaintiffs voluntarily withdraw their lawsuit against Ryanair.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the pending jurisdictional appeal between the plaintiffs and Ryanair Dac extinguished due to the plaintiffs' voluntary withdrawal. The plaintiffs, represented by Gargione and Pavese, formally renounced their claim on March 17, 2022, citing procedural requirements under the Civil Code. Consequently, the court issued a decree ending the process without addressing the merits of the dispute or ordering any further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a lawsuit by the plaintiff extinguishes the proceedings, rendering any subsequent jurisdictional appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
.,t,m1 DECRETO Rep. sul ricorso 4210-2022 proposto da: Ud. GARGIONE ALESSIA, PAVESE FRANCESCO ROSARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO GARGIONE; - ricorrenti - contro RYANAIR DAC; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti e contraddistinti n. 665/2020 e 668/2020 del GIUDICE DI PACE di SALERNO.3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL PRIMO PRESIDENTE Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 4210 del 2022, proposto da Francesco Rosario Pavese e altra, per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Salerno nei confronti della Compagnia Ryanair Dac; rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con atto notificato il 17 marzo 2022 e depositato il 21 marzo 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che non si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alla parte ricorrente, avvisandola che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Così deciso in Roma, lì 5 aprile 2022 Il Primo Presidente Fet t Curzio DE205117270 r9 M"L!...E.AA 099 -11 .2 LL.2