Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11531/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's withdrawal after lower court decision was revoked by Council of State.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the lawsuit after the contested Council of State judgment was revoked. The appellant, Sapio Life SRL, had previously challenged an AGCM fine regarding a cartel agreement, but the underlying administrative decision was annulled by a subsequent Council of State ruling. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a legal object and ordered the full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When an appeal is withdrawn after the judgment under review has been revoked, the appeal is extinguished and the parties must fully compensate litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings revocation of judgment litigation costs compensation lack of legal object Cassation procedure surrender of claim soppressione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
– Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
- Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
art. 390 c.p
art. 92 c.p
– Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, Data pubblicazione 08/04/2022 nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140).
Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass.
Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071
23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25234/2020 R.G. proposto da: SAPIO LIFE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH (CLRMCL57L21B885P) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO MINERVINI; -ricorrente- contro AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO, in persone del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente- F i r m a t o D a :

P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 25234/2020 nonché contro Numero sezionale 178/2022Numero di raccolta generale 11531/2022 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DELLO Data pubblicazione 08/04/2022 SVILUPPO ECONOMICO;

MINISTERO ECONOMIA FINANZE; -intimati- nonché nei confronti AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE; LINDE MEDICALE SRL; S.I.A.R.E. SRL; -intimati- avverso la SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 1047/2020 depositata il 12/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI. RITENUTO CHE: 1. - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo “AGCM” o “Autorità”), con provvedimento n. 26136 del 21 dicembre 2016, sanzionò talune società (Linde, Medicair Centro, Vitalaire, Vivisol) e, tra queste, la Sapio Life s.r.l. (di seguito anche solo “Sapio”), per aver concertato, nel periodo dal febbraio 2013 al luglio 2014, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE nell’ambito della partecipazione alla gara bandita da ASUR Marche, volta all’affidamento dei servizio di ventiloterapia (VTD) ed ossigenoterapia domiciliare (OTD).

Alla Sapio venne irrogata la sanzione pecuniaria di euro 8.192.963,00. 2. – La Sapio Life s.r.l. impugnò il provvedimento dell’AGCM dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza n. 4466 del 2018, accolse il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio. 3. – La sentenza del TAR per il Lazio veniva gravata di appello principale da parte dell’AGCM ed incidentale da parte della Sapio; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1047 del 12 febbraio 2020, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 25234/2020 Numero sezionale 178/2022 respingeva l’appello incidentale, accoglieva quello principale e, in Numero di raccolta generale 11531/2022Data pubblicazione 08/04/2022 riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso originariamente proposto dalla società Sapio. 4.

– Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Sapio Life s.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione ad un solo, articolato, motivo. Ha resistito con controricorso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze, Azienda Sanitaria Unica Regionale-ASUR Marche, Linde Medicale s.r.l., S.I.A.R.E. s.r.l., S.i.a.r.e. Engineering International Group s.r.l. 5.

– In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 10 marzo 2022 a tutte le parti evocate nel presente giudizio, del quale – in ragione dell’intervenuta sentenza (n. 1267/2022 delle VI sez. del Consiglio di Stato) che ha disposto la revocazione della decisione impugnata in questa sede - chiede che venga dichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE: 1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, e notificato alle parti evocate nel presente giudizio di legittimità, atto con il quale la Sapio Life s.r.l., tramite i propri difensori muniti di mandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto del relativo oggetto, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata revocata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1267/2022. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 25234/2020 Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le Numero sezionale 178/2022Numero di raccolta generale 11531/2022 condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, Data pubblicazione 08/04/2022 nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140). 2.

– Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. 3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte:

Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 5 aprile 2022. Il Presidente (Pietro Curzio) F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E