Italian Supreme Court dismisses lawyer's appeal for inadmissibility due to failure to specifically cite new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Mario Di Domenico's appeal against a disciplinary suspension imposed by the National Bar Council. The court ruled that the lawyer's arguments relied on documents produced late in the proceedings but failed to specifically identify their content, phase of production, or file location as required by law. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the appellant did not meet the statutory burden of proof for introducing new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; When an appeal relies on documents, the appellant must specifically indicate them by summarizing content, stating the procedural phase, and identifying the file; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29291-2021 proposto da: DI DOMENICO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GIZZI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro k(- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO, TRIBUNALE DI AVEZZANO, DI DOMENICO MARIO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO, CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 181/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/10/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere MARCO ROSSETTI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2009 Paolo Martella, imprenditore dichiarato fallito, si rivolse all'avvocato Mario Di Domenico incaricandolo di impugnare la sentenza di fallimento, oltre che assisterlo in ulteriori pratiche legate alla propria posizione debitoria. Gli versò un corrispettivo di circa 15.000 euro.
2. Diversi anni dopo Paolo Martella segnalò al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma che l'avvocato Mario Di Domenico non aveva adempiuto gli obblighi scaturenti dal contratto di prestazione d'opera professionale, né restituito l'onorario ricevuto, se non in minima parte. Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -2- Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma avviò un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato Mario Di Domenico, che si concluse con la decisione 26 gennaio 2018 n. 8, con cui - ritenuta la sussistenza dei fatti esposti da Paolo Martella - venne irrogata all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per sei mesi. La decisione fu impugnata dall'incolpato.
3. Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 25 ottobre 2021 n. 181 rigettò l'impugnazione. Il Consiglio Nazionale Forense a fondamento ditale decisione osservò che: -) l'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato era infondata, essendo stato l'illecito disciplinare commesso a dicembre del 2009, ed essendo stata la prescrizione interrotta dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata il 20 febbraio 2014 da parte del Consiglio dell'Ordine; -) i documenti prodotti per la prima volta in grado di appello dall'incolpato non potevano essere utilizzati ai fini del decidere; -) i fatti posti a fondamento dell'incolpazione dovevano ritenersi provati: infatti tanto il conferimento dell'incarico, quanto la percezione dell'onorario erano stati ammessi dallo stesso incolpato; quest'ultimo, per contro, non aveva dimostrato di avere svolto un'attività giudiziale purchessia nell'interesse del cliente.
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da Mario Di Domenico, con ricorso fondato su tre motivi. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -3- Deduce che l'illecito disciplinare contestatogli è stato commesso a dicembre del 2009, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto il 4 marzo 2016 (data in cui fu adottata la delibera di apertura del procedimento disciplinare).
Aggiunge il ricorrente che la delibera del 20 febbraio 2014, ritenuta dalla sentenza impugnata interruttiva della prescrizione, non gli fu mai notificata, e di conseguenza non poteva avere alcun effetto interruttiva della prescrizione. 1.1. Il motivo è infondato. Queste Sezioni Unite hanno infatti ripetutamente affermato che il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista (Sez.
U, Sentenza n. 12176 del 12/08/2002, Rv. 556916 - 01; Sez. U, Sentenza n. 3171 del 18/02/2004 (Rv. 570244 - 01); Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013 (Rv. 627452 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24966 del 23.10.2017).
2. Col secondo motivo il ricorrente - al di là delle enunciazioni formali circa la natura del vizio denunciato, qualificato dal ricorrente come "omesso esame d'un fatto decisivo" - in sostanza prospetta un error in procedendo, consistito nella violazione dell'art. 345 c.p.c.. Il ricorrente ammette di avere prodotto solo in grado di appello vari documenti dimostrativi dell'attività svolta per conto del cliente, ma aggiunge che tale ritardo fu incolpevole dal momento che, dopo la revoca del mandato, aveva restituito al cliente tutti gli atti relativi al mandato professionale, e non gli fu agevole rientrarne tempestivamente in possesso per preparare la propria difesa.
Aggiunge il ricorrente che, essendo scopo del processo l'accertamento della verità, il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto ammettere Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -4- la sua produzione documentale, in quanto indispensabile ai fini del decidere. 2.1. Il motivo è inammissibile. Denunciare l'omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016;
Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Di questi tre oneri, il ricorrente non ha assolto il primo e più importante: il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei documenti che assume decisivi, tardivamente prodotti e non esaminati dal Consiglio Nazionale Forense.
3. Col terzo motivo il ricorrente censura l'entità della sanzione inflittagli. Trattasi di censura manifestamente inammissibile: sia ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto priva di qualsiasi ragionata illustrazione; sia perché comunque investe un apprezzamento riservato alla discrezionalità del giudice di merito, come ripetutamente affermato da questa Corte, con giurisprudenza Ric. 2021 n. 29291 sez. SU - ud. 22-02-2022 -5- risalente e costante (cfr. già Sez. U, Sentenza n. 2122 del 28/07/1964, Rv. 303110 - 01: "non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l'entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell'incolpato, senza che, nell'applicazione di una, anziché di un'altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge"; in seguito sempre conforme).
4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il primo motivo di ricorso; (-) dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Ric. 2021 n. 29291 sez. SU ud. 22-02-2022 -6- Il consigliere estensore Il Preside