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Ordinanza — n. 10163/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares ordinary jurisdiction over private hospital ASL bed capacity control disputes under D.Lgs. 104/2010.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10163/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary jurisdiction of the judge over a jurisdictional ruling proposed by the L'Aquila Tribunal regarding a dispute between a private care home and the ASL. The private entity challenged the ASL's verification of hospital bed occupancy limits and the resulting financial adjustments under a concession contract. The court ruled that such disputes, involving the assessment of service conformity and financial reconciliation, fall under ordinary jurisdiction rather than administrative review.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010; Controversies concerning the outcome of ASL appropriateness controls on private healthcare providers in a concession regime belong to ordinary jurisdiction when the subject matter is the control result, breach of concessionary obligations, or related financial settlements.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction private healthcare ASL controls concession contract bed capacity limits financial reconciliation D.Lgs. 104/2010 ospedalizzazione e cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010
art. 2041 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 1527 del 2014
Cass. SU n. 5873 del 2012
Cass. SU n. 1602 del 2022
Cass. SU n. 1602 del 2022, n.
Cass. n. 31029 del 2019
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8615-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI L'AQUILA, con ordinanza emessa il 29/03/2021 (r.g. n. 122/2020) nella causa tra: CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO S.P.A.; - ricorrente che non si è costituita in questa fase - contro F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 8615/2021 Numero sezionale 63/2022 Numero di raccolta generale 10163/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RENCRICCA; - controricorrente - nonchè contro REGIONE ABRUZZO, COMMISSARIO AD ACTA, AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO; - intimati - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale conclude per l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto dal Tribunale di L’Aquila.

RILEVATO CHE La Casa di cura privata “Di Lorenzo” spa, struttura accreditata con il servizio sanitario, ha citato in giudizio la ASL n. 1 di Avezzano- Sulmona-L’Aquila, la Regione Abruzzo e il commissario ad acta, per sentir dichiarare illegittima e comunque infondato l’esito della verifica, effettuata dal nucleo di controllo (NOC) della ASL, delle prestazioni ospedaliere erogate dalla struttura nel corso del III trimestre 2018, per superamento del tetto di occupazione dei posti letto accreditati e, per l’effetto, dichiarare l’inadempimento della ASL e della Regione al contratto sottoscritto il 31 gennaio 2018, che definiva le condizioni per l’erogazione delle prestazioni, con condanna in solido al pagamento del saldo delle prestazioni erogate e, in via subordinata, al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. Ric. 2021 n. 08615 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -2- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 8615/2021 Numero sezionale 63/2022 Numero di raccolta generale 10163/2022 Le domande, con le quali si impugnavano anche gli atti prodromici Data pubblicazione 30/03/2022 alla definitiva liquidazione del corrispettivo o al relativo conguaglio tra debiti e crediti, sono state proposte dinanzi al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, il quale ha declinato la giurisdizione con ordinanza del 15 giugno 2019.

Riassunta tempestivamente la causa, il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 29 marzo 2021, ha proposto regolamento di giurisdizione d’ufficio, ex art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, ritenendosi privo di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il regolamento inammissibile perché tardivamente proposto. CONSIDERATO CHE Ad avviso del Collegio, il regolamento è ammissibile. Si evince dagli atti di causa che, riassunto tempestivamente il giudizio a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del Tar Abruzzo che aveva declinato la giurisdizione, il Tribunale di L’Aquila, alla prima udienza dell’8 giugno 2020, ha disposto un rinvio per valutare l’opportunità della riunione del giudizio ad altri giudizi connessi, rimettendo all’esito ogni valutazione sulle eccezioni proposte dalle parti convenute (tra cui quella di difetto di giurisdizione formulata dalla Regione Abruzzo); all’udienza successiva del 26 gennaio 2021 si è riservato di provvedere e, a scioglimento della riserva, ha sollevato il conflitto di giurisdizione.

Pertanto, il Tribunale ha emesso, all’udienza dell’8 giugno 2020, un provvedimento ordinatorio di mero rinvio dell’udienza, che non ha precluso a quel giudice, il quale non ha esaurito la propria potestas iudicandi, di sollevare il conflitto a scioglimento della riserva assunta all’udienza successiva. Ric. 2021 n. 08615 sez. SU - ud. 08-02-2022 -3- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a :

C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 8615/2021 Numero sezionale 63/2022 Numero di raccolta generale 10163/2022 Deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini del Data pubblicazione 30/03/2022 regolamento di giurisdizione d’ufficio, la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite «fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito», dev’essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183, comma 1, c.p.c. il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso comma 1, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione (vd., con riferimento al giudice ordinario che solleva il conflitto, Cass.

SU n. 1527 del 2014, SU n. 5873 del 2012); nel caso in esame, poiché alla prima udienza il giudice ha adottato un provvedimento ordinatorio, quel limite si è spostato all’udienza successiva. Sulla questione proposta sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, alla luce del principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti (vd.

Cass. SU n. 1602 del 2022, n. 31029 del 2019). Ric. 2021 n. 08615 sez. SU - ud. 08-02-2022 -4- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 8615/2021 Numero sezionale 63/2022 Numero di raccolta generale 10163/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Diversamente da quanto affermato dal Tribunale remittente, le domande proposte in causa non involgono il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A., seppure nell’ambito di un rapporto concessorio avente ad oggetto un servizio pubblico, venendo in rilievo piuttosto l’accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti alla Casa di cura.

Se è questo il petitum sostanziale cui avere riguardo ai fini dell’indagine sulla giurisdizione, non è possibile isolare e valutare in termini provvedimentali gli atti degli organi ispettivi interni all’ASL (contestati in causa nei presupposti e nelle modalità di esecuzione dei controlli eseguiti) per la verifica della conformità delle prestazioni rese dalla Casa di cura. Tali atti sono meramente propedeutici all’esito finale che, una volta contestato in sede giurisdizionale, è oggetto degli accertamenti del giudice del merito, cui spetta di decidere sulla fondatezza della disposta decurtazione delle somme dovute alla Casa di cura, nell’ambito di una controversia su diritti soggettivi.

Pertanto, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimessa la decisione sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette la decisione sulle spese. Roma 8 febbraio 2022 Il Presidente Ric. 2021 n. 08615 sez. SU - ud. 08-02-2022 -5- F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d - F i r m a t o D a : C A M P O L I P