Italian Supreme Court dismisses jurisdiction regulation due to prior administrative court decision on competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the jurisdiction regulation inadmissible because the case had already been reassigned to the Superior Public Waters Tribunal following a prior administrative court decision. The plaintiff, Ultraflex S.p.A., sought to challenge the tribunal's jurisdiction after the administrative body denied its competence regarding flood damage claims. The court ruled that since the administrative decision already established the exclusive jurisdiction of the public waters tribunal, a new jurisdictional regulation was precluded as the matter constituted a single continuous proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 cod. proc. civ.; Art. 59, comma 3, law n. 69/2009: A jurisdiction regulation cannot be raised in a reassigned proceeding if a prior administrative decision has already determined the exclusive jurisdiction of the designated court, as the reassigned case is merely the continuation of the original single proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14216-2020 proposto da: ULTRAFLEX S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato SILVIA VILLANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO DAMONTE; - ricorrente - contro AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonchè contro CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, REGIONE LIGURIA; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 145/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere IRENE TRICOMI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di dichiarare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
RITENUTO IN FATTO
1. La società Ultraflex spa, nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) in sede di cognizione diretta (r.g. n. 145 del 2019), promosso nei confronti dell'Agenzia del Demanio, della Regione Liguria e della Citta Metropolitana di Genova, e avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prot. n. 35349, del 21 aprile 2015, della Città Metropolitana di Genova, che reca "Segnalazione allagamento dello stabilimento situato in fregio al Torrente Scrivia, tra Via circonvallazione e Via Croce, in Comune di Casella", nonché di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, ha proposto dinanzi a queste Sezioni Unite, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41, cod. proc. civ.
Ric. 2020 n. 14216 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- 2. Il compendio della società era ubicato sulla sponda destra del Torrente Scrivia, in zona a forte rischio di inondazione. A seguito della alluvione dell'ottobre 2014 e del pregiudizio subito dallo stabilimento, con note alla Città Metropolitana di Genova del 2014 e del 2015, la ricorrente aveva segnalato nuovamente le ritenute cause degli allagamenti, chiedendo all'Amministrazione provinciale di intervenire ovviando allo scarico delle acque provenienti dal corso d'acqua. La Città Metropolitana di Genova, con il provvedimento prot. n. 35349 del 21 aprile 2015, aveva escluso di avere competenze in merito al colatore che veniva in rilievo, in quanto si presupponeva che lo stesso raccogliesse le acque di drenaggio superficiale delle aree urbanizzate e della viabilità configurandosi quindi come un'opera di fognatura bianca piuttosto che un corso d'acqua.
3. Tale provvedimento era stato impugnato dalla società Ultraflex spa con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che la complessiva cognizione della controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del TSAP, poiché la nota gravata e i vizi prospettati determinavano conseguenze sull'assetto delle acque pubbliche.
5. A seguito di tale decisione la società proponeva ricorso al TSAP.
6. Si costituiva la Città Metropolitana di Genova ed eccepiva, in via preliminare, che la questione avrebbe dovuto essere sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario specializzato ossia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
7. A tale eccezione resisteva la società Ultraflex spa, deducendo di essersi doluta della inadeguatezza delle opere di polizia idraulica relative al Torrente Scrivia.
8. Quindi, esperiva il regolamento preventivo di giurisdizione in esame per sentire dichiarare la sussistenza della giurisdizione del TSAP. Ric. 2020 n. 14216 sez. SU - ud. 08-02-2022 -3- 9. L'Agenzia del Demanio ha depositato atto di costituzione per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. La Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria sono rimaste intimate.
10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha dedotto l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, e ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del TSAP in sede di cognizione diretta.
11. In prossimità dell'adunanza camerate, la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È preliminare il vaglio dell'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso nel giudizio riassunto dinanzi al TSAP, a seguito del diniego di giurisdizione in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte (si v. Cass., S.U., n. 9683 del 2019, Cass., S.U., n. 19045 del 2018), secondo cui il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del cod. proc. amm.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è Ric. 2020 n. 14216 sez.
SU - ud. 08-02-2022 -4- utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca Nella specie va considerato che la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo (S.U., n. 10414 del 2014), e nella specie risulta agli atti che è stato pronunciato il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 11 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che forma il contenuto sostanziale di questa decisione giustiziale, attribuita dall'ordinamento al Capo dello Stato (parere Consiglio di Stato, Seconda Sezione, n. 02261/2018, del 1° ottobre 2018, Adunanza del 27 giugno 2018).
Di talchè, sebbene non sia ancora intervenuta pronuncia nel merito come rileva la Procura Generale, la proponibilità del ricorso ex art. 41, cod. proc. civ., nella fase incardinata a seguito della riassunzione del giudizio, è preclusa alla parte dalla pronuncia già intervenuta sulla giurisdizione nell'unitario giudizio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in mancanza di attività difensiva della controricorrente Agenzia del Demanio, e non essendosi costituite la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. „-/ ,7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 febbrl