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Sentenza — n. 8600/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Constitutional Court rejects claim that Free Territory of Trieste ever existed, affirming continuous Italian sovereignty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court dismissed a legal challenge by the Free Territory of Trieste and various citizens claiming the territory never existed. The court affirmed that Italian sovereignty over Trieste was continuous, citing the 1963 Constitutional Law and subsequent international treaties like the 1954 London Memorandum. Consequently, the court ruled that the 'Free Territory of Trieste' was never a legal reality, rejecting the plaintiffs' arguments based on the Treaty of Paris.

Regesto Legislator

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Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Trattato di pace di Parigi del 1947; Il territorio libero di Trieste non è mai esistito giuridicamente né esiste, essendo la sovranità italiana sul territorio mai cessata e legittimamente confermata da successivi trattati internazionali.

Parole chiave

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Free Territory of Trieste Italian sovereignty Constitutional Law 1963 Treaty of Paris 1947 London Memorandum 1954 legal non-existence territorial jurisdiction diritto territoriale

Disposizioni normative citate

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Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
principio di effettività di diritto internazionale - costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-Venezia Giulia in Regione autonoma, “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” (art.
Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947
Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954
Trattato di Helsinki del 1975
Trattato di Osimo del 1975
art. 105 c.p
art. 378 c.p
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione.
art. 360 c.p
–Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
art 53 Cost
08-02-2022 - 20 - esercitare, di per sé o per se stesso, l’imposizione fiscale – e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale ex art 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale
Sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell'8 aprile 2014
Sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2013, n. 148
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Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3337-2021 proposto da: INTERNATIONAL PROVISIONAL REPRESENTATIVE OF THE FREE TERRITORY OF TRIESTE - I.P.R.F.T.T. (Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste) quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 2 - Territory of Triestee di altri Stati, in persona del Segretario Generale pro tempore;

PAROVEL PAOLO G., che si costituisce anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell’attuale Free Territory of Triesteal quale è stata attribuita d’ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana; MOVIMENTO TRIESTE LIBERA, in persona del Presidente pro tempore, nonché: ARMANI DARIO, ALZETTA GABRIO, BANCIC MARIANO, BELCI LEONARDO, BIAGI DIEGO, BOGELJIC VALENTIN nella qualità di titolare dell’impresa individuale BOGELJIC VALENTIN, BROILI MAURO, BUNZ LUCIANO, BURANELLO DIEGO, D’AMBROSIO FILOMENA in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale PANINOTECA AL MORSIGON, SENICA MARKO, TREMUL TULLIO, TSOMO JAMYAG, ULCIGRAI MAURO in proprio e nella qualità di socio amministratore della società a responsabilità limitata M.A.D.

SOLUTION S.R.L. e della società in nome collettivo GENESYS 2002 DI ULCIGRAI MAURO C. S.N.C., ZOBEC MANUEL, ZORNADA BRUNO, ZERJAL EDVARD nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo SIS.LI. SISTEMI LIGNEI S.N.C. di ZERJAL ERVINO EDVARD, DEBERNARDI DANIELA, GIRALDI FRANCO, GRAHOR BARBARA, MODOLO GESSICA NALIN MARIA, PASUTTO FRANCA, LUCANI BRUNA, PERINI SERENA, MESSINA LUCIA, POCKAJ STEFANO, PURINANI DAVIDE, ROLFI MARINO in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa individuale LOGOS DI ROLFI MARINO, LEGHISSA RITA in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale LEGHISSA RITA (azienda agricola), SINERI CLAUDIO, ZUBALIC ANITA, GAROFALO DAVIDE, CHIARELLI FABIO, CORAZZA ALESSANDRA, CHERMAZ ALBERTO, PECIKAR ALESSANDRO, PREDEN ROSSELLA, RAVBAR LUCILLA, CAGNIN FIORELLA CARNELLI BRUNO, CERNECCA DAVIDE, COCIANI MICHELE, DEL BEN PIERO in proprio e nella qualità di rappresentante della società in accomandita semplice BORGO SAN Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 3 - QUIRINO DI DEL BEN PIERO CO. S.A.S., LUXICH MILENA, SANZIN WALTER in proprio e nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo SANZIN GOMME S.N.C. DI WALTER SANZIN E VIITTORIO SANZIN, VIDOTTO GIANNI, TASSINI DANIELA VODARIC LUCIANO, ZORZENON NADIA, GREGORI ROBERTO, POSTOGNA LIVIO DOMINESE PATRIZIA, ESTELLO ROBERTO, TORELLI WALTER, CERVIATTI IDA, GAMBINO MARINA, MARCHITTO MARIA GRAZIA, ANDREASSICH LIBERO, APROSIO SONIA, BRESCI LUISA, BRESSAN LUIGI nella qualità di manager della società a responsabilità limitata MA.STE.LA PTY LTD, BON DANIELA, BARBARO SALVATORE, BUNZ TANJA, BIAGI ALICE, BERNARDI LUCIANA, SITTARO DARIO in proprio e nella qualità di rappresentante dell’impresa SBP INVENTIONS PTY LTD, VALIC STOJAN KRESO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale VALIC STOJAN KRESO, GIBERNA EDDA, GRIZONIC MARINO, LASCHIZZA SERGIO, LONGO VITO, PODZINKOVA GUIDOin proprio e nella qualità di rappresentante della società in accomandita semplice G M DI GUIFO POFZINKOVA C.

S.A.S., LO CASTO PAOLO, MEDEOTTI SUSANNA, PELLANDA SERENA MARZARI ROBERTO, SACCHETTO FABIO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale SACCHETTO FABIO , OLIMPO CARLA, PASSANTE ROBIN, SPECH MARIA, ZOTTI LARA, ULCIGRAI EMANUELE, ZIANI ANNA, ZLATICH ROBERTO, CHIATTI DARIO, CORSI LUCIANO, D’AMBROGIO LARS OLIVIER, CUCCHI CHIARA, DUSSICH ILARIA, FIRRINCIELI GEMMA, PISANI LORIANA, POIAN CESIRA, PRESTER ANTONELLA, STEFFINLONGO DARIO, STEFFINLONGO PAOLO, CHICCO ELENA, COCOLO LUCA, ZULJAN DANILO, COSTANZO PIETRO, SANT RENZO, SANTIN CLAUDIO, TEDESCHI GIORGIO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale LIGHT DI GIORGIO TEDESCHI, VISINTIN CRISTINA, SPONGIA ALESSANDRA, ZENNARO MAURIZIO, PORTOLAN ISABELLA, DANELUTTI MIRELLA, DE GIOSA PAOLO e DE GIOSA PIETRO nella qualità di titolari della Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 4 - Società in nome collettivo AUTORIMESSA DE GIOSA DI DE GIOSA PIETRO C. - SOCIETA ’ IN NOME COLLETTIVO, DODINI DAMIANO, DRIOLI MARILENA, FINIU RAFFAELLA, LUXA MARIO, MICHELAZZI ANDREA, SIMEONE CARMINE in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa individuale SIMEONE CARMINE e nella qualità di rappresentante della società a responsabilità limitata M.E.C. FIN. S.R.L., STEA TIZIANA, ABATE ORIETTA, BORTOT CRISTIAN, BEMBIC FABIO, BURREI SILVANA BYTYCI FATMIR, BENEVOLI MARTINA, SEDMAK NIKO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale SEDMAK NIKO, ZENNARO BARBARA, DE BEI SAMANTHA, DE GIOSA PAOLO E DE GIOSA PIETRO, FURLANI GIULIANO , GIANDON PIERO nella qualità di titolare dell’impresa individuale CARPOINT DI GIANDON PIERO, GIOVANNINI PAOLO, GODEAS MARCO , GRINBERG ELENA, KOVACIC MILENA, PEROSSA LORENZO in pro prio e nella qualità di socio amministratore della società in nome collettivo EFFEPI di PEROSSA LORENZO, GIURGEVICH MASSIMILIANO E DODINI DAMIANO – SOCIETA ’ IN NOME COLLETTIVO, PETRUCCI CHIARA, POBEGA RODOLFO, LIPICAR MASSIMILIANO, MARASSI SERGIOin proprio e nella qualità di titolare della società in nome collettivo VEGLIA IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

DI MARASSI SERGIO E C., MAURO FULVIA, MOMBELLI CARLO nella qualità di titolare dell’impresa individuale CARLO MOMBELLI, MRKUZA ROBERTO, MILIC GIUSEPPE, DAMIANI EDOARDO, MIHCICH LILIA, MAURO TIZIANA, PODZINKOVA HELGA, RASENI MARJAN, LEGHISSA GIANPAOLO, ZOCCHI BRUNO, ZUGNA GRAZIANO in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale SERRATURE, CASSAFORTI GRAZIANO DI ZUGNA GRAZIANO e titolare della società a responsabilità limitata semplificata SERRATURE CASSAFORTI GRAZIANO E GIOSUE’ SRLS , GERDOL IGOR, SPROCHER GIANNI, GIANDON FABIO, CLEVA LUCA, PEGAN BRUNO, STEFFINLONGO MARTINA, SULIGOI BRUNO in proprio e nella qualità di titolare e Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 5 - rappresentante dell’impresa CLEVER COMPANY DI BRUNO SULIGOI, VISINTINI GIANFRANCO, PORCELLI LAURA MARIA, QUALIZZA BRUNO, RENCELJ ROBERT, ULCIGRAI TIZIANA, VALENTE FABIO, SANZIN VITTORIO, VERZIER ALESSIA, FELLUGA MARIA ROSA, SUSSA GIUSEPPE, SVARA BRUNA, SVERCO MARIA, VIGINI LIDIA, VIGINI MARCO, VISCONTI LHAMO YANGCHEN, STEFANEL LINO, LUTTINI MICHELA, CECCHETTI FABRIZIO, CELLIE SILVIO in proprio e quale socio accomandatario della società in accomandita semplice RAPPRESENTANZE UNDERWEAR DI CELLIE SILVIO E C. S.A.S., CESAR KETTY, GERDOL ROBERTO, MATTERA MICHELINA, PAOLINI LUCIANO, ANGARO SANTO, ASCHIERI ROBERTO, ADAMI LOREDANA, AMORI LILIANA, BORRI SERENA, BRECCIA LUCIA, BANCIC PATRIZIA, BASIACO ROBERTA, ULCIGRAI ELIA, ZENNARO FRANCO, GANZ MORENO, KOBEC CLAUDIO, KRISCAK GIANNI in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione Austriaca BEWEGUNG FREIES TRIEST-OSTERREICH, MINCA CRISTINA, NADALIN DAVIDE, FAVENTO FRANCO, MASOTTI VITO LEONARDO, MILOST ANTONIO, MEDERICI MARZIO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale FUTUR CONTROL DI MARZIO FEDERICI, ODONI FEDERICO, PASTOR GUIDO, RADIVO WALTER, ILLICHER MARINA, JESSOP BRUNO, STEFANI GABRIELLA, SENICA ROBERTO, STANCHI MARIA GRAZIA, SURIHAN KAMONCHAI in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale FB INFORMATICA DI SURIHAN KAMOMCHAI , KRIZMANCIC DAMIJAN, CHERSOVANI NERINA, CHERSOVANI BRUNA, D’ANTONIO VERA, GRAZIOSO VINCENZO, STEFANI MAURIZIO, POROPAT GIANFRANCO, ROBERTS DILYS ELIZABETH, ROCCA ALBERTO, CARNELLI MARINA, CASU MARIO, COCIANCICH ALESSANDRA, CONTARDO MONICA, DAPAS ROBERTO, DI BENEDETTO FULVIO, CIBUKCIC DEIZI, LOVRIHA DANIELA, RUSSO UMBERTO, VEGLIA MARA, VIEZZOLI FRANCESCO, TARSI DUILIO, LOREDAN ARMANDO, POGGI ANDREA, Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 6 - DALFRATELLO DANIELE in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale DALFRA TRANSPORT DI DALFRATELLO DANIELE, DE GREGORIO MONICA, ENGLARO RIZZIERI, TAVERNA MASSIMILIANO, VIDOTTO MARIA MARTA, CESAROTTO LAURA, COSMINA ALESSANDRO, MARCON MARCO, MARVIN LAURA, STARC LUCIANO, BIDUSSI STELIO, BARNOBI MARIA, BIAGI GIANFRANCO in proprio e nella qualità di titolare della società individuale BIAGI GIANFRANCO Studio Massaggi, BRATTI MICHELA nella qualità di titolare dell’impresa individuale BRATTI MICHELA (Bar alla Vela), BIAGI TIZIANO, BIZZOTTO MARCO, STOPAR KSENJA, WALTER ALESSANDRA, DE CASSAN ANDREA, DI ILIO ROBERTO, GASON CATHERINE, GUERRA GABRIELLA, KRISCAK ROBERTO GIACOMO, SCARPA MORENO, LOKAR RUGGERO, MAPELLI GIORGIO, OSTROUSKA MASSIMO, PANN MARZIA, PAULUZZI DAMIANO LARA, MASCI FRANCO, MAURO ROBERTO, PELLIZZARI SILVESTRO, PETTOROSSO ROBERTO in proprio e nella qualità di titolare della società in accomandita semplice CENTRO MARMO S.A.S. DI ROBERTO PETTOROSSO C., NOTTOLIN DAVIDE, PERINI DARIO, PIANURA TARCISIO, RENZI ZOLLIA RITA, LIUZZI PAOLO, LOVISCIG ANNA MARIA, CORDA NIVES, DAGRI LEDA, CRISMAN RENZO, D’ANGIERI ALESSANDRO, MISMAS GUGLIELMINA, STEFFE’ GIANPAOLO, LUPANI VELLEDA, ROIC ALESSANDRO, STRAIN NERINA, CHIRICHILLI ANNA, ZUZEK FRANCO in pro prio e nella qualità di titolare dell ’ impresa a responsabilità limitata EDILE SISIANA S.R.L., STOCCHI LAURA, UMECH LAURA, VALENTE EUGENIA, CIACCHI ALESSIO, WEBER LIONELLO, RONCELLI MANUELA, RUZZIER FIORENZO, ZUZEK GIANFRANCO in proprio e nella qualità di t itolare dell ’ impresa individuale ZUZEK GIANFRANCO (manutentore area verde), VITROTTI VALENTINO, CASTELLANI BENCICH LUCIANO, PAOLETICH LAILA, SARTINI FULVIANA, BALANZIN-TEDESCO MARINO, BANCIC ALEN, BIZZOTTO PAOLO, BIDUSSI STEFANO nella qualità di titolare e Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 7 - rappresentante dell’impresa individuale BIDUSSI STEFANO, BRANDOLIN CARLO, BARTOLE GIOVANNA, BEMBO LUCA, BIAGI GINO, BRAINI GIULIANO, DORIGUZZI WALTER, GIURISTANTE ROBERTO, GIURGEVICH MASSIMILIANO, GOGLIA SANDRO, SCHERLI SILVIA, LO CASTO MAURIZIO, CREVATIN MARCELLO, MARINI VIVIANA, PALUDETTO ORLANDO, MASTRACCHIO ENNIO, PETELLI LOREDANA, MILIC LUCIJA, MINCA PAOLO, ORLANDO ADRIANO, KOCMAN BARBARA, TONUT ROSA, GELLETTI ALDO, GENZO GIANFRANCO, LEANDRIN LORENZO, LEGHISSA SILVANO, LO CASTO GIANFRANCO, COSLOVI NELLA, D’AMBROSI ROSSANO, DANIELETTO LUIGI, DEBERNARDI MARINO, GREGORI WALTER CRISTIAN, VISINTIN GABRIELLA, LUBIANA GUERINO, PRASSEL WALTER, CIACCHI SERGIO, ROMANO MASSIMO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale ROMANO MASSIMO, COSSUTTA CLAUDIO, COVRI ANTONIO, FEDERICI GIUSEPPINA, SARE MARCO, VERDOGLIA FRANCO,HOMPEL GERKEN LIESELOTTE URSULA, DELTIN MARIAGRAZIA, TRAMPUZ MANUEL, SFERCO STEFANO in proprio e nella qualità di rappresentante della società a responsabilità limitata semplificata SFERCO E CHERMAZ IMPIANTI – SOCIETA ’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIF ICATA , SIRCA TATJANA, ALLEGRETTI ALESSANDRO, ALZETTA GIADA, ALZETTA DAVIDE, BELTRAME CHRISTIAN, BIANCO MAURIZIO, BIDUSSI FABRIZIO, BIDUSSI GIULIANO, DENDI GABRIELLA, ERTI UGO, FAIN FULVIO, UDOVIC STOJAN, DI ILIO ROSANNA, GRAZIOSO CRISTIANO, JESSOP JENNIFER, LEBAN MARCO, PIAMPIANI NORINA, POBEGA ELDA, RUZZIER GIULIANA, SCALCHI NATALIA, LOGAR GIORGIO, MIANI CRISTIAN, LUCCHESI NIRVANA, SANNA MICHELE, MEDEN IGOR in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale MEDEN IGOR, LICEN FRANCESCO, SVARA GIOVANNA, TAUCER GIULIO, ZADEUGIORGIO, TURCATO TIZIANO, ZACCHIGNA MARINO in proprio e nella qualità di titolare della società in nome collettivo MICRO Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 8 - SERVICE S.N.C. DI MARINO ZACCHIGNA C., FRANCO ADALGISA, COBAU CLAUDIO, FARINOLA ANDREA, FONDA SILVANO, GIORGI MARIA GRAZIA, GIUNIORI GIORGIO, STIPANCIC MARIO, ZUGNAZ FIORELLA, SCRIGNANI FABIO, TEIA MAURO, VECCHIONI FEDERICO, VITTORI BRUNO, VOLPE MANOLO, ZOCCHI GIANLUCA, ZENNARO DAVIDE, POSSEGA ALEN, PRIMOSI DAVIDE, RADIONI LUCIANA, FERRO STEFANO, TRAMPUS FABIO, RUNKO DANIJELA, SCARABOTTI GUIDO, CASTIONI FULVIO, CERVATTI ITALA, FICCAROLI FABRIZIO, GOITAN ANDREA, PAOLI MASSIMO, BRASS ALESSIO nella qualità di titolare dell’impresa individuale BRASS ALESSIO, BABICI ROBERTO, BARONCINI IVO, BEMBO FULVIO in proprio e nella qualità di rappresentante della società a responsabilità limitata G.S. MARKET 1 S.R.L., BIDUSSI LORENZO, BRAICO FRANCESCA, DE LUCA SUSANNA, SOSSICH MAURIZIO, TREVISAN FLAVIO, VALLI ALIDA, VERDOGLIA SILVIA, KOZLOVIC ROBERTO in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale EDIL PRO SERVICE DI ROBERTO KOZLOVIC , SABADIN MICHELE, LOGAR SERENA, MARTELLANI LIVIO, MIRAZ EMILIO, MAPELLI BARBARA, MOSETTI BRUNO, SERBO GLORIA, SMALDINO EDOARDO, STALLONE STEFANO, FRANZA RUDY, FURLAN FULVIO, LAMPI MANUEL, ROMA FABRIZIO, CICCOLO MARIA CRISTINA, CIPRIANI MARCELLO, CEPPI LUCA, GIANNI MAURA, GIANNOPULO GUALTIERO, LOREDAN SERGIO , LOVRENCIC DINO, LUPETTI MARISA, POROPAT STEFANO, CASTELPIETRA ALDO, CALELLA PAOLO nella qualità di titolare dell’impresa individuale CALELLA PAOLO MONTAGGIO PONTEGGI TUBOLARI, CANCIANI WALTER , CARBONE MARINA in proprio e nella qualità di Socio amministratore della società in nome collettivo IDEALPLAST DI RUSSO UMBERTO E CARMONE MARINA - SOCIETA ’ IN NOME COLLETTIVO, VERSI BRUNO, ZUZEK IVO, VIGINI ROSA, PRIMOSI LUCIANO, DRAGOVIC RADIMIRO, DULMIN MICHELA, TEAT ADRIANO, CAVANI FULVIO, FUCICH GIANNI, GERDOL CLAUDIO, MARCONI Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 9 - ESTER, MARTINI FABIO, MARZI NADA, ZUGAN DANILO, MATELICH ALESSANDRO, SAROCCHI ALDO nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa a responsabilità limitata FRANCIAL SOCIETA’ A RESPONSABILITA ’ LIMITATA , STOCH PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER ZIDARICH; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore , MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e ANTONIETTA CORETTI; -controricorrenti – Contro AGENZIA DEL DEMANIO; -intimata - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2020; Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 10 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione; uditi gli avvocati Walter Zidarich, Antonino Sgroi ed Anna Collabolletta per l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA 1. – Con atto di citazione del 22 maggio 2017, l ’ International Provisional Representative of the Free Ter ritory of Trieste – I.P.R. F.T.T. (di seguito, anche solo I.P.R. F.T.T.), in persona del suo legale rappresentante Paolo G. Parovel, quest’ultimo anche in proprio, il Movimento Trieste Libera, in persona del suo legale rappresentante Roberto Giurastante, nonché 495 intervenienti ai sensi dell’art. 105 c.p.c., convennero, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ e conomia e delle f inanze, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché l’I.N.P.S., proponendo le domande di seguito riportate.

«Nel merito –Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell’ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L. cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell’ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l’esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo Italiano verso l’attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazio ne civile provvisoria è affidata a fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 11 - responsabilità del Governo Italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l’ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma; art. 4 L. cost. n. 1/1963)”; Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell’attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusa Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell’amministrazione civile provvisoria dell’attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché es sa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi e altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell’ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica italiana e del suo governo verso l’attuale Free Territory of Triesteed di loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge. Con piena riserva della International Provisional Representative of theFree Territory of Trieste – I.P.R. F.T .T., e di ogni altro soggetto Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 12 - internazionale interessato, di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale prevista dal Trattato di Pace con l’Italia del 10 Febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento, gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati. In via preliminare cautelare nonché in eventuale ulteriore di merito,nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell’autotutela, disporsi che vengono dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell’attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell’Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l’art. 1 dell’Allegato X del Trattato di Pace e l’art. 2.2. del suo Allegato VII, ratificati ed eseguiti nell’ordinamento italiano con DlgsCPS 143071947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Triesteed al suo Porto Franco internazionale;

c) l’esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste e d impongano pagamenti di somme Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 13 - di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse. - Onorari di legge con accessori integralmente rifusi». 1.1.

–Con sentenza n. 587 resa pubblica il 29 settembre 2018, l’adito Tribunale di Trieste dichiarò l’inammissibilità della domanda attorea, sulla scorta del rilievo della «carenza di un interesse tutelabile, posto che il tenore stesso della domanda rendeva “arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito”», chiedendo gli istanti “una sorta di atto di imperio di carattere politico amministrativo”. 2. – Avverso tale sentenza interponevano gravame l ’ I.P.R. F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il Movimento Trieste Libera, nonché gli intervenienti in primo grado. 2.1.

– Con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2020, l ’ adita Corte d’Appello di Trieste rigettava l’impugnazione. 2.2. – A tal riguardo la Corte territoriale osservava che: a ) “(era) ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all’azione proposta” sul rilievo per cui “non spetta(va) all’autorità giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra quali sono comprese quelle di adesione ai Trattati internazionali e di politica fiscale”; b) “la domanda attorea presuppone(va) l’esistenza di un organismo internazionale denominato “Territorio Libero di Trieste”, esistenza che per molteplici ragioni (era), invece, (da) esclu(dersi)”;

c) a tale riguardo, “già con sentenza n. 53/1964, la Corte costituzionale affermava l’insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte preferibile –secondo la quale “la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata”;

d) come affermato con la sentenza n. Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 14 - 530/2013, resa da T.A.R. Friuli Venezia Giulia, “una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace (di Parigi del 1947) ed in particolare dell’art. 21, in relazione al principio di effettività, porta(va) a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità (…) erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo (…) cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore”;

e) con il Memorandum d’Intesa sottoscritto, a Londra, il 5 ottobre 1954, dai governi d’Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, era definita la frontiera tra l’allora Jugoslavia e l’Italia”, e, tale fissazione di confini, era confermata dalla legge cost. n. 1/1963, istitutiva della Regione a Statuo speciale del Friuli-Venezia-Giulia, con capitale Trieste, dal Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957, nonché dal Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975; f ) con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, sottoscritto da Italia e Jugoslavia, era «definitivamente sancita l’inesistenza di uno Stato denominato “Territorio Libero di Trieste”»; g) “il Trattato di Parigi era stato superato dai Trattati internazionali successivi”;

h) in ogni caso, era “opportuno ribadire che nell’ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l’acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del governo”, ragion per cui, “la presente controversia – a 45 anni dal Trattato di Osimo – in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato italiano all ’ interno dei suoi confini – appar(iva) priva di ogni ragion d’essere, oltre che di ogni fondamento”. 3.

– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.P.R. F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il Movimento Trieste Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 15 - Libera, nonché gli intervenienti in primo grado, affidando le sorti dell’impugnazione a undici motivi. Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, nonché, con distinto controricorso, l’I.N.P.S. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Agenzia del Demanio.

Il pubblico ministero ha depositato una memoria scritta per la discussione orale, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., l’erroneità della statuizione di difetto assoluto di attribuzione, sulla scorta del rilievo per cui “la domanda di causa chiede al giudice italiano di applicare norme vigenti e prevalenti dell’ordinamento giuridico italiano, che stabiliscono esse l’esecuzione di trattati in materia di sovranità, diritti e obblighi dello Stato”. 2.

– Con il secondo mezzo è lamentato, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo oggetto del giudizio, là dove il giudice di secondo grado avrebbe omesso di “esaminare, ai fini della decisione, il testo della sentenza” della Corte costituzionale n. 53/1964, in quanto, in essa sentenza, non sarebbe stata affermata l’inesistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste, bensì quanto, di seguito, espresso e trascritto: “La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l’interpretazione dell’art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere”. 3.

– Con il terzo mezzo è denunciato, ai sensi dell ’ ar t. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del testo del Trattato di Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 16 - pace di Parigi del 1947, nonché “gli altri articoli ed allegati […] che istituiscono e regolano l’attuale Free Territory of Trieste”, ossia: “l’art. 4, che stabilisce il confine tra l’Italia ed il Free Territory”; “l’art. 5, che stabilisce le procedure per la demarcazione dei nuovi confini”; “l’art. 48.5, che concerne le installazioni navali militari italiane esistenti o nuove entro le 15 miglia dai nuovi confini marittimi”;

“l’art. 78.7, che concerne responsabilità dell’Italia per le perdite o i danni subiti durante la guerra […]”; l’art. 76.6. lett. g), che concerne indennità riguardanti beni delle persone fisiche e giuridiche nel Territorio”; “gli artt. 86 ed 87, che sottraggono alla giurisdizione nazionale ogni questione relativa all’esecuzione ed all’interpretazione del Trattato”; “l’allegato I D, contenente la cartografia relativa alla frontiera […] con l’Italia”; “l’allegato VIII, che istituisce e regola il Porto Franco Internazionale di Trieste quale ente di Stato”. 4.

– Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove il secondo giudice ha ritenuto che “la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio [… ] cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore […] in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi (…) e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza”.

Infatti – è argomentato –ai sensi dell’art. 21 del “Trattato di pace, che è legge vigente e prevalente dell’ordinamento italiano, (esso) non condiziona affatto alla nomina del Governatore la costituzione del Free Territory of Trieste”. Sulla scorta di tale errore di diritto, la Corte territoriale avrebbe altresì “omesso di esaminare, ai fini della decisione, anche gli strumenti normativi principali richiamati e documentati negli atti di causa”. Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 17 - 5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di ulteriore errore di diritto, in quanto, contrariamente a quanto osservato dal secondo giudice, “il Memorandum d’intesa del 1954 provvede, invece, al conferimento di sub mandati di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste da parte degli amministratori primari istituiti dal Trattato di pace, e non definisce frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia”. 6.

–Con il sesto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto la motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «il Commissario Generale per T.L.T. […] “emanazione dello Stato italiano” non fosse “il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma”». 7. – Con il settimo mezzo è lamentata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza dei seguenti errori di diritto:

a) l’“inesistente fissazione di confini del 1954”;

b) l’insussistenza della conferma di tali confini da parte della legge n. 1 del 1963 - la quale, al contrario stabiliva “il vincolo esplicito (artt. 1 e 4) agli obblighi costituzionali, giuridici ed internazionali dello Stato, nonché la distinzione esplicita tra il territorio costituzionale della Repubblica italiana (art.

1) e i Comuni del Free Territoryamministrato (art. 2)” - , nonché da parte del “Trattato istitutivo della comunità europea del 1957” ed altresì del “Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975”. 8. – Con l ’ ottavo mezzo è prospettato, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, là dove il secondo giudice avrebbe mancato di tenere in considerazione la sentenza Corte costituzionale n. 53/1964, ove, i giudici costituzionali hanno affermato che l’interpretazione dell’art. 70 della citata legge costituzionale n. 1/1963 “porta a ritenere […] che il carattere extra ordinem del regime del territorio di Trieste è stato Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 18 - riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore costituzionale”. 9. – Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto, là dove il secondo giudice non avrebbe considerato che “il Trattato di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia non ha in realtà prodotto (e non poteva produrre) inefficacia del Memorandum d’Intesa del 1954, né inesistenza del Free Territory of Trieste, né annessione delle sue zone di amministrazioni ai due Stati contraenti in violazione del Trattato di pace multilaterale del 1947”. 10.

–Con il decimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’ art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove la Corte territoriale ha affermato che “il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi”. Sulla scorta di tale doglianza – soggiunge parte ricorrente – è dedotto altresì, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., difetto di giurisdizione sul rilievo per cui “i poteri di giurisdizione non si estendono a proclamazioni di decadenza dai trattati internazionali dello Stato”. 11.

– Con l ’ undicesimo mezzo è de dotta, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme del diritto internazionale riconosciute nella Convenzione di Vienna, poiché essa “esclude infatti espressamente la possibilità di invocare a modifica o estinzione di un trattato la sua violazione (…) o strumenti del diritto interno, sia di invocare un cambiamento fondamentale come motivo di estinzione o recesso se si tratta di un trattato che fissa un confine (…)” nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione “dell’intero corpus normativo che dà esecuzione dal 1947 ad oggi alle norme costitutive del Free Territory of Triestenell’ordinamento italiano vigente”. 12.-Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 19 - Le censure, nella loro complessiva articolazione – e nella sostanza delle critiche veicolate in questa sede, che convergono, essenzialmente, nel denunciare errori di diritto, anche là dove, con prospettazione non affatto pertinente rispetto al paradigma legale, denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., attenendo le doglianze, piuttosto, ad asserita carente o erronea interpretazione di norme –non sono in grado di scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che correttamente ha ravvisato un difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte dagli originari attori e dagli intervenienti. 12.1.

–Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., S.U., n. 2452/1968; Cass., S.U., n. 5583/1980; Cass., S.U., n. 124/1993; Cass., S.U., 8157/2002; Cass., S.U., n. 16751/2006; Cass., S.U., n. 4190/2016; Cass., S.U., n. 36373/2021), il concetto di difetto assoluto di giurisdizione attiene propriamente all’impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice.

E in tale perimetro rientrano le ipotesi in cui in discussione sia posta l’attribuzione di atti all’esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica. 12.2. – Le domande svolte nel presente giudizio (cfr. § 1 de i “Fatti di causa”) sono volte a negare – con effetto dalla loro proposizione in giudizio (maggio 2017) - la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario riconoscere l’esistenza di altra entità statuale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire ad esso Stato italiano di Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 20 - esercitare, di per sé o per se stesso, l’imposizione fiscale – e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale ex art 53 Cost. - , le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, anche in esecuzione “di sentenze e di altri atti decisori”, così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l’esercizio effettivo della funzione giurisdizionale, che, pur tuttavia, contraddittoriamente, i ricorrenti hanno attivatocon la presente azione giudiziale.

Sicché, quest’ultima – complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata -, seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domand e non proponibil i dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. 12.3. - E che, comunque, del territorio dello Stato italiano si tratti e non già di altro e diverso organismo sovrano (ossia, nella specie, del c.d.

Territorio Libero di Trieste o Free Territory of Trieste), emerge in modo evidente (anche al di là della complessiva ricognizione normativa operata dalla Corte territoriale in modo aderente all’assetto delle fonti nazionali ed internazionali implicate nella vicenda) dal dato – di per sé coerente con il c.d. principio di effettività di diritto internazionale - costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-Venezia Giulia in Regione autonoma, “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” (art. 1), ha Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 21 - stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste). Del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l’esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l’anzidetta sovranità per poi essere “ripristinata in conseguenza del Memorandum d’intesa” sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l’assetto conformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963.

Né, peraltro, dell’esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell’8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove,rigettando un’ eccezione di difetto della giurisdizione italiana,ha affermato che il «“cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste”, atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».

Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 22 - 13. –Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: in complessivi euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dell’I.N.P.S.; in complessivi euro 8.000,00, per compensi