Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to subsequent settlement agreement ending the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the parties subsequently reached a settlement agreement on November 26, 2021. Patrizia Mora and the Parmigiano Reggiano Cheese Consortium had previously litigated over the extension of milk quota assignment deadlines, with the Council of State having previously ruled in favor of Mora. The court held that the intervention of a transactive negotiation agreement legally terminated the subject matter of the controversy, rendering the pending appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: A subsequent settlement agreement defining the disputed relations causes the cessation of the subject matter of the controversy, rendering any pending cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 9226 del 2021 promosso da: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, rappresen- tato e difeso dall’Avvocato Paolo Coli, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49; - ricorrente - contro MORA Patrizia, in qualità di titolare dell’azienda agricola “Ronchi Energy Farm di Patrizia Mora Impresa individuale”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Germana Cassar, con domicilio eletto nello studio dell’Av- vocato Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli, n. 66; - controricorrente – nonché nei confronti di F i r m a t o D a :
P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO; REGIONE EMILIA ROMAGNA;
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; - intimati - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 415/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal Consigliere Alberto Giusti. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso notificato il 2 maggio 2019, Patrizia Mora, anche in qualità di titolare dell’azienda agricola “Ronchi Energy Farm di Patri- zia Mora Impresa individuale”, ha richiesto al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, l’annullamento della nota del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano del 18 febbraio 2019, n. 13/2019 PP, con cui era stata respinta la sua istanza di pro- roga del termine di assegnazione di Quote Latte Parmigiano Reggiano.
Si è costituito in giudizio il Consorzio, in via preliminare eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ri- corso. 2. – Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 277/2019 pubblicata in data 26 novembre 2019, ha respinto nel merito la domanda di annullamento. 3. – Avverso la sentenza del TAR hanno proposto, Patrizia Mora, appello principale e, il Consorzio, appello incidentale. 4. – Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 415/2021 resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 13 gennaio 2021, ha respinto l’appello incidentale proposto dal Consorzio, confermando la giurisdi- zione del giudice amministrativo, mentre ha accolto l’appello principale - 2 - F i r m a t o D a :
P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 proposto da Patrizia Mora e, per l’effetto, in riforma della sentenza ap- pellata, ha annullato la nota del Consorzio in data 18 febbraio 2019, n. 13/2019 PP. 5.
– Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il Con- sorzio ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 marzo 2021, per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha resistito, con controricorso, Patrizia Mora. Sono rimasti intimati il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia. 6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e Patrizia Mora, quest’ultima anche in qualità di titolare dell’impresa individuale Ronchi Energy Farm, hanno stipulato, in data 26 novembre 2021, un contratto di transazione mediante il quale hanno concordemente definito tra loro i rapporti sottesi alla controversia.
Con istanza congiunta in pari data, le parti hanno richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva e che sia dichiarato il venir meno dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato e della sen- tenza del TAR per l’Emilia Romagna, sede di Parma. 2. – L’istanza congiunta con cui le parti hanno dichiarato che è in- tervenuta la definizione della controversia mediante un accordo nego- ziale determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassa- zione per cessazione della materia del contendere.
Ne consegue il venir meno dell’efficacia della impugnata sentenza n. 415/2021, pronunciata dal Consiglio di Stato, pubblicata in data 13 - 3 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 gennaio 2021, e della precedente sentenza del TAR per l’Emilia Roma- gna, sede di Parma, pubblicata in data 26 novembre 2019 (Cass., Sez.
Un., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11422; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5625). 3. – Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente com- pensate tra le parti. 4. – Occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022. Il Presidente Pietro Curzio - 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o