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Ordinanza — n. 7878/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7878/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7878/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16931-2021 proposto da: UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIONI LANTE 9, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO OCCAGNA e SILVIO SBRAGAGLIA per procura in atti; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7878/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rimette alla Regione Lazio, in sede F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Numero sezionale 54/2022Numero di raccolta generale 7878/2022 Quartucci.

Parole chiave

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conflitto di competenza civile agglomerato rurale ricorso all'autorità di vigilanza comune scolastico diritto agrario vertenza non amministrativa
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16931-2021 proposto da: UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIONI LANTE 9, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO OCCAGNA e SILVIO SBRAGAGLIA per procura in atti; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 Numero sezionale 54/2022 - controricorrente Numero di raccolta generale 7878/2022Data pubblicazione 10/03/2022– nonché contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, via MARCANTONIO COLONNA 27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SANTO per procura in atti; - controricorrente – nonché contro TONIUTTI EGIDIO, CORATI MARIA GABRIELLA, ZOI CLAUDIO, PRESUTTI MASSIMO, GUGLIELMI LOREDANA, GUGLIELMI MAES MAURICIO BRENNO, PAPISTO ALIGI, DI MARTINO DOMENICO, PIZZABIOCCA AUGUSTO, PASCUCCI GIOVANNI BATTISTA, GALLINELLI LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, via DELL’ORSO 84, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LETTERA, che li rappresenta e difende per procura in atti; - controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RILEVATO CHE 1. ― L’Università Agraria di Civitavecchia ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di Toniutti Egidio, Corati Maria Gabriella, Zoi Claudio, Presutti Massimo, Guglielmi Loredana, Guglielmi Maes Mauricio Brenno, Papisto Aligi, Di Martino Domenico, Pizzabiocca Augusto, Pascucci Giovanni battista, Gallinelli Luca, Comune di Civitavecchia e Regione Lazio, in relazione a giudizio pendente dinanzi al commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, iscritto al numero di registro generale 13 del 2015.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 2. ― Il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio e le persone fiNumero sezionale 54/2022Numero di raccolta generale 7878/2022siche intimate resistono con tre separati controricorsi, deducendo Data pubblicazione 10/03/2022 anzitutto l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. 3.

― Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità. CONSIDERATO CHE 4. ― La ricorrente ha proposto due motivi: -) il primo concernente l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata; -) il secondo concernente talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione. La ricorrente ha dunque chiesto dichiararsi:

«che spetta alla giurisdizione speciale commissariale in sede contenziosa, e non all’autorità amministrativa regionale, il compito di identificare catastalmente le terre e di individuare gli occupatori affidato dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana rep. n. 9 del 1990 all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio; che spetta non alla giurisdizione speciale commissariale, ma alla giurisdizione ordinaria civile, e in particolare all’organo specializzato della stessa rappresentato dalla Sezione Speciale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 1078 del 1930, giudicare delle contestazioni sulla qualitas soli circa le terre oggetto della pronuncia dichiarativa di demanialità collettiva di cui alla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana 24.02.1990, rep. n. 19, cron. n. 181, essendosi i poteri giurisdizionali del giudice speciale commissariale esauriti con l'emissione di detta sentenza per quanto concerne l'accertamento della qualitas soli con riguardo alle terre controverse F i r m a t o D a :

P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 Numero sezionale 54/2022 nell'ambito del giudizio in cui detta sentenza è stata pronunciata; Numero di raccolta generale 7878/2022Data pubblicazione 10/03/2022 che, quindi, spetta alla giurisdizione speciale commissariale conoscere degli atti con efficacia sdemanializzante (ad es. transazioni o legittimazioni o alienazioni) intervenuti nel corso del giudizio deciso con la sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990 ai fini dell'emissione della sentenza definitiva, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria civile, rappresentata dalla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d'Appello di Roma, conoscere delle contestazioni avverso la pronuncia sulla qualitas soli contenuta nella sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990, basate ad es. su atti asseritamente sdemanializzanti cronologicamente anteriori all'instaurazione del giudizio deciso con la predetta sentenza del 1990, come le concessioni in enfiteusi di terre della tenuta delle Mortelle nel XVIII secolo o la vendita del canone per le terre della tenuta delle Mortelle concesse in enfiteusi».

RITENUTO CHE 6. ― Va dichiara la giurisdizione commissariale. 6.1. ― L’antefatto su cui s’innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l’instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell’odierna ricorrente, l’allora Associazione Agraria di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così deciso: «Dichiara la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle Mortelle”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’Associazione Agraria ricorrente, a cura dell’Assessore agli usi civici per la Regione Lazio, il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori.

Rimette alla Regione Lazio, in sede F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Numero sezionale 54/2022Numero di raccolta generale 7878/2022 Quartucci.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre Data pubblicazione 10/03/2022 alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio e all’ufficio usi civici della stessa regione. Spese compensate». 6.2. ― Contro tale sentenza le persone fisiche qui intimate hanno proposto opposizione di terzo ordinaria, con atto del 21 agosto 2015, chiedendo, in breve, «riconoscere… gli autonomi diritti di proprietà degli opponenti totalmente in buona fede» ed «accertare che i diritti vantati dall’Associazione Agraria di Civitavecchia… non sussistono». 6.3.

― Nell’ambito di detto giudizio l’Università Agraria di Civitavecchia ha proposto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, spiegando i motivi prima riassunti, che appaiono sufficientemente comprensibili e specifici, sicché non ricorre l’inammissibilità del ricorso eccepita dal Procuratore Generale. 6.4. ― Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall’Università Agraria di Civitavecchia, «che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione» (Cass., Sez.

Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 Sez.

Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Numero sezionale 54/2022Numero di raccolta generale 7878/2022 Sez. Un., n. 11255 del 1994). Data pubblicazione 10/03/2022 6.5. ― Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda introdotta dalle persone fisiche indicate investe senza dubbio la qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici. 7. ― Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione.

Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2022. Il presidente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N