Italian Supreme Court dismisses appeal after plaintiff formally renounces the lawsuit, extinguishing the proceedings by decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished by decree following the plaintiff's formal renunciation of the appeal. Roenergy S.R.L. had filed a cassation appeal against a Council of State judgment but withdrew the request on February 18, 2022. The court ruled that the statutory requirements for extinction were met and no further action on costs was necessary as the opposing parties accepted the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when a party formally renounces their appeal, provided the request meets statutory requirements and opposing parties do not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 7513-2021 proposto da: ROENERGY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell'avvocato ANDREA STICCHI DAMIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI; - ricorrente - contro GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORENTINI, 2022 che la rappresenta e difende unitamente agli 1 avvocati LUCIANO MARIANI ed ANTONIO PUGLIESE; - controricorrente - nonchè contro REGIONE VENETO, UNICREDIT LEASING S.P.A., MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA; - Intimati - avverso la sentenza n. 594/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/01/2021.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEIL PRIMO PRESIDENTE Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 7513 del 2021, proposto da Roenergy s.r.l. per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 594/2021, pubblicata in data 20 gennaio 2021; visto il controricorso del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.; visto il controricorso del Ministero dello Sviluppo Economico; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato il 18 febbraio 2022 e depositato il 22 febbraio 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che non si deve provvedere sulle spese, avendo le parti controricorrenti aderito alla rinuncia;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma, lì 1 marzo 2022 Il Prin Presidente i o Curzio DEPOSITATO