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Ordinanza — n. 5970/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares jurisdiction belongs to the Commissioner for Civil Uses, not the Administrative Judge, regarding soil quality disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5970/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction of the Administrative Judge inadmissible, ruling that the case must be heard by the Commissioner for Civil Uses. The University Agraria of Civitavecchia challenged the lower court's decision, arguing it was an opposition proceeding, while the Commissioner's jurisdiction was established by the nature of the dispute. The court affirmed that questions regarding the quality and demanial status of land must be decided by the Commissioner, not the administrative judge.

Regesto Legislator

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Art. 29 legge n. 1766 del 1927; The jurisdiction for disputes concerning the existence, nature, and extent of civil use rights or the demanial quality of land belongs exclusively to the Commissioner for Civil Uses, not the administrative judge.

Parole chiave

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Commissario Usi Civici giurisdizione amministrativa qualità demaniale diritti di uso civico regolamento preventivo liquidazione spese Sezioni Unite conflitto di competenza civile

Disposizioni normative citate

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Art. 29 legge n. 1766 del 1927

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8564
Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015
8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009
605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez.
Cass., Sez. Un., n. 7429 del 2009
Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002
7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996
16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995
5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994
6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19310-2021 proposto da: UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIONI LANTE 9, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO OCCAGNA e SILVIO SBRAGAGLIA per procura in atti; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 - controricorrente Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022– nonché contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, via MARCANTONIO COLONNA 27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SANTO per procura in atti; - controricorrente – nonché contro ORSINI CLARA, ALESINI FRANCESCO, CACIOLLI GIGLIOLA, DONATI LUCIANO, ROCA ANGELA, MORGIA SABRINA, RIGHETTI PATRIZIA, MAURO DONATO, MANIGLIA GIUSEPPA, PAVONI BRUNO, SERPENTE CINZIA, GIANNINI TIZIANA, STAMPELLA GIULIO, STAMPELLA SAMUELE, VANIN GILBERTO, DI MARCANTONIO LIDIA, STAMPELLA LUIGI, SANTOPAOLO EZIO, BARLETTA LUANA, GUERRUCCI RITA, FRATTUCCI CRISTIAN, PAOLACCI FABIO, PRUNELLI CARLA, DEL LUNGO DIEGO; - intimati – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RILEVATO CHE 1. ― l’Università Agraria di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di Orsini Clara, Alesini Francesco, Caciolli Gigliola, Donati Luciano, Roca Angela, Morgia Sabrina, Righetti Patrizia, Mauro Donato, Maniglia Giuseppa, Pavoni Bruno, Serpente Cinzia, Giannini Tiziana, Stampella Giulio, Stampella Samuele, Vanin Gilberto, Di Marcantonio Lidia, Stampella Luigi, Santopaolo Ezio, Barletta Luana, Guerrucci Rita, Frattucci Cristian, Paolacci Fabio, Prunelli Carla, Del Lungo F i r m a t o D a :

P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 Diego, nonché del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio con Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 riguardo alla causa pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana con il numero di registro generale 23 del 2019. 2.

― Il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre le persone fisiche intimate non hanno svolto difese. 3. ― Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibi lità. CONSIDERATO CHE 4. ― La ricorrente ha proposto tre motivi: -) il primo è volto a sostenere che il giudizio sarebbe stato officiosamente introdotto dal Commissario per gli usi civici, sollevando questione di costituzionalità dell’articolo 29 della legge 1766 del 1927, nella parte in cui attribuisce al Commissario il potere di procedere anche d’ufficio all’accertamento ivi contemplato; -) il secondo concerne l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata; -) il terzo concerne talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione.

RITENUTO CHE 5. ― L’antefatto su cui s’innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l’instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell’odierna ricorrente, l’allora Associazione Agraria di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 deciso: «Dichiara la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle Mortelle”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’Associazione Agraria ricorrente, a cura dell’Assessore agli usi civici per la Regione Lazio, il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori.

Rimette alla Regione Lazio, in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci. Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio e all’ufficio usi civici della stessa regione. Spese compensate». 6. ― Successivamente è stata proposta una opposizione, nella quale si è innestato il regolamento necessario di giurisdizione proposto dall’Università Agraria di Civitavecchia. 7. ― Va dichiarata la giurisdizione commissariale. 7.1.

― Esula dall’ambito del proposto regolamento il primo motivo, senza che occorra soffermarsi sulla questione di costituzionalità ivi svolta, giacché esso muove da una non condivisibile premessa in fatto, e cioè dall’assunto secondo cui il giudizio sul quale si è innestato il regolamento preventivo di giurisdizione sarebbe stato introdotto d’ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici. Risulta invece che quest’ultimo «letti gli atti del procedimento demaniale indicato a margine», dunque un procedimento preesistente, «relativo all’opposizione proposta dal Comune di Civitavecchia», constato che «tale ricorso riguarda oltre 1220 cittadini di Civitavecchia possessori di immobili ricadenti all'interno F i r m a t o D a :

P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 delle aree oggetto della suddetta relazione tecnica», ha disposto Numero sezionale 68/2022Numero di raccolta generale 5970/2022 «avviarsi un accertamento relativamente allo stato giuridico delle Data pubblicazione 23/02/2022 terre …» raggruppando i fondi per foglio catastale.

In tal modo si è originato il fascicolo in relazione al quale è stato proposto Regolamento preventivo di giurisdizione. È dunque palese che il giudice ha ritenuto di essere stato investito di un giudizio di opposizione, ed ha giudicato opportuno suddividere le diverse posizioni, per aree omogenee, di guisa che il procedimento in discorso appare frutto di un provvedimento meramente ordinatorio. 7.2. ― Per il resto è sufficiente rammentare che queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall’Università Agraria di Civitavecchia, ma in situazione processuale diversa, e cioè a fronte di un’iniziativa giudiziaria intrapresa dalle diverse persone fisiche dinanzi al giudice amministrativo, «che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione» (Cass., Sez.

Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994). 7.3. ― Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda oggetto del giudizio a quo investe senza dubbio la F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici. 8. ― Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione.

Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2022. Il presidente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E