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Sentenza — n. 5625/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as moot due to parties' settlement ending the legal dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5625/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement, terminating the subject matter of the dispute. The Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano and Francesco Melli had previously contested administrative decisions regarding milk quota extensions before the Council of State. Since the parties jointly requested the Court to recognize the mootness caused by their negotiation, the Court dismissed the appeal without examining the merits of the jurisdictional or procedural arguments.

Regesto Legislator

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Art. 110 c.p.a.; Art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020: When parties jointly declare that a settlement has ended the controversy, the Court must declare the appeal inadmissible due to the cessation of the subject matter, rendering the prior judgments ineffective.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo negoziale inammissibilità sopravvenuta giurisdizione amministrativa compensazione spese lite proroga di competenza difetto di legittimazione dell'associazione proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 110 c.p.a.
Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 110 c.p.a., il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, contestando «la decisione del Consiglio di Stato che conferma e afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo».
Art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020
La Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 — bis d.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 110 c.p
Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 110 c.p.a., il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, contestando «la decisione del Consiglio di Stato che conferma e afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo».

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 21217/2021
Cass., S.U. n. 21217/2021, in motivazione).
Cass., S.U. n. 8980/2018
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 3542/2017 e Cass.
Cass. n. 20697/2021
3542/2017 e Cass. n. 20697/2021), atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.
Cass., Su. 21127/2021
115 del 2002 non è applicabile nel caso in cui l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, le citate Cass., Su. 21127/2021, Cass.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9083-2021 proposto da: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COLI; - ricorrente - contro MELLI FRANCESCO, in proprio quale imprenditore agricolo professionale e nella qualità di socio e legale rappresentate di FATTORIE SAN PROSPERO S.S. SOCIETA' AGRICOLA S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOSO CARETTA (STUDIO DLA Piper) rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANA CASSAR; - controricorrente - nonché contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO, REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; - intimati - avverso la sentenza n. 414/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/01/2021, Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere DANILO SESTINI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite risolvano la questione di giurisdizione devoluta dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e rigettando il ricorso presentato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Ric. 2021 n. 09083 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- FATTI DI CAUSA Francesco Melli, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola S.S., impugnò avanti al T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sez. staccata di Parma la nota (n. 12/2019 PP del 18.2.2019) con cui il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano aveva rigettato la richiesta di proroga dell'assegnazione di quote latte per la produzione del parmigiano reggiano (QLPR), che era stata precedentemente disposta dal medesimo Consorzio a fronte dell'avvio di un piano di sviluppo aziendale (PSA) da parte di Fattorie San Prospero.

Il T.A.R., ritenute superate le questioni preliminari, ivi compresa quella di giurisdizione, respinse il ricorso sull'assunto che gli elementi giustificativi posti a sostegno del diniego emergevano dagli atti procedimentali. Pronunciando sull'appello principale del Melli e della società e su quello incidentale autonomo del Consorzio Parmigiano Reggiano, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha ritenuto infondata la questione di difetto di giurisdizione riproposta dall'appellante incidentale e, nel merito, ha accolto il gravame principale, ritenendo sussistente «la violazione del generalissimo principio del[la] partecipazione procedimentale da parte del Consorzio», «resa ancora più marcata dalla motivazione [...] nella nota gravata, invero del tutto assente», annullando pertanto la nota impugnata.

Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 110 c.p.a., il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, contestando «la decisione del Consiglio di Stato che conferma e afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo». Ha resistito il Melli, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società Fattorie San Prospero. Il P.M. ha rassegnato, in data 3.11.21, conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.Con istanza congiunta del 26.11.21, i difensori delle parti costituite (avv. Paolo Coli per il Consorzio ricorrente e avv.

Germana Cassar per i resistenti Melli e Fattorie San Prospero) hanno dichiarato che le stesse hanno stipulato «un contratto di transazione mediante il quale hanno concordemente definito i rapporti sottesi alla controversia giudiziale in atto», impegnandosi a chiedere «congiuntamente che i ricorsi siano definiti con declaratoria della cessazione della materia del contendere e con conseguente venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate, con integrale compensazione delle spese di lite»; tanto premesso e richiamata Cass., S.U. n 8980/2018, hanno richiesto alla Corte di:

«a. dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 9083/2021 R.G. di cui in epigrafe per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva; b. per l'effetto e per volontà espressa delle parti, dichiarare il venir meno dell'efficacia della sentenza n. 414/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato, Sezione III, pubblicata in data 13 gennaio 2021 nonché dell'efficacia della sentenza n. 275/2019 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Parma, pubblicata in data 25 novembre 2019; c. dichiarare interamente compensate le spese di lite; d. dare atto, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso».

La Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 — bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richieste di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'istanza congiunta con cui le parti hanno dichiarato che è intervenuta la definizione della controversia mediante un accordo negoziale determina l'inammissibilità sopravenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che l'accordo raggiunto ha fatto venir meno l'interesse (soggettivo delle parti ed oggettivo, stante la definizione della res controversa) all'esame del ricorso (cfr.

Cass., S.U. n. 21217/2021, in motivazione).

2. In conformità alle espresse richieste delle parti ed in linea - sul punto- con Cass., S.U. n. 8980/2018, deve darsi atto del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e della precedente emessa dal T.A.R.; e ciò in quanto la circostanza che la controversia abbia un oggetto che le parti possono regolare convenzionalmente e che, per tale ragione, anche in Cassazione il processo sia dominato dall'interesse delle parti e dal loro potere dispositivo comporta che la Corte debba rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall'intervenuto accordo negoziale; tanto impone, nell'esercizio dei poteri decisionali, di adottare una formula decisoria che realizzi detto interesse e che dunque dia atto della cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale; e tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia delle sentenze pronunciate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (cfr.

Cass. n. 3542/2017 e Cass. n. 20697/2021), atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.

3. In conformità alla richiesta congiunta, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite;

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 non è applicabile nel caso in cui l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, le citate Cass., Su. 21127/2021, Cass. n. 20697/2021 e Cass. n. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese processuali Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico