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Ordinanza — n. 5103/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses ordinary court jurisdiction claim, affirming exclusive administrative jurisdiction for renewable energy authorization disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5103/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the ordinary court's jurisdiction inadmissible, remanding the case to the administrative judge. The applicant, F.I.P.A.B., sought to challenge a regional denial of a renewable energy authorization, arguing for ordinary court oversight. The Court rejected this, emphasizing that the dispute involves public power exercised in the context of renewable energy, which falls exclusively under administrative jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 103 Cost.; Art. 113 Cost.: The exclusive jurisdiction of the administrative judge applies to disputes involving the exercise of public power, particularly in matters concerning renewable energy authorizations where the administration acts with supremacy.

Parole chiave

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exclusive administrative jurisdiction renewable energy authorization public power supremacy ordinary court inadmissibility interest legitimate vs subjective right regulatory procedure energy sector litigation legislazione in materia di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 Cost.
Art. 113 Cost.
art. 12 d.lgs. 387/2003
– nella cui posizione anche processuale era succeduta avendone rilevato il ramo di azienda relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – per l'annullamento degli atti a mezzo dei quali la Regione Puglia aveva negato il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 d.lgs.
art. 380-ter cod. proc. civ
Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ.
art. 2907 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 12/01/2021, n. 254
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14885-2021 proposto da: FINANZIARIA IMMOBILIARE PARTECIPAZIONI ABRUSCI - F.I.P.A.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato CARLO COLAPINTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO COLAPINTO; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14885/2021 Numero sezionale 12/2022 Numero di raccolta generale 5103/2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A., in persona del Data pubblicazione 16/02/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MARIA ESPOSITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PUGLIESE; - controricorrente - nonchè contro REGIONE PUGLIA; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 943/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. Marco Marulli; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1.1. Con ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione, la Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci – F.I.P.A.B. s.r.l. chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda a suo tempo proposta avanti al giudice amministrativo dalla propria dante causa Ecoacqua s.r.l.

– nella cui posizione anche processuale era succeduta avendone rilevato il ramo di azienda relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – per l'annullamento degli atti a mezzo dei quali la Regione Puglia aveva negato il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili e, nella specie, dall'impiego di biomasse. Ric. 2021 n. 14885 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a :

P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14885/2021 Numero sezionale 12/2022 Numero di raccolta generale 5103/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 Al fine dichiarato la ricorrente evidenzia che i provvedimenti di emanazione regionale oggetto della proposta impugnazione avanti al giudice amministrativo risultano, a suo dire, adottati in violazione dei termini – considerati perentori dalla giurisprudenza di settore – indicati dal citato art. 12 d.lgs. 387/2003, di guisa che la condotta procedimentale ascritta alla P.A. sarebbe lesiva dei principi di affidamento e di buona fede che debbono connotare i rapporti di essa con gli utenti interessati e sarebbe fonte di un pregiudizio in suo danno insistendo su una posizione che per la nullità degli atti impugnati andrebbe qualificata come di diritto soggettivo perfetto. 1.2.

Al mezzo così dispiegato si oppone il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., già parte nel incardinato giudizio amministrativo, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ed in subordine l'infondatezza del ricorso; non ha svolto attività difensiva la Regione Puglia pure convenuta nel detto giudizio. 1.3. Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ. che chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il proposto regolamento di giurisdizione, ancorché richiesto dagli stessi attori ed inteso a riconoscere in ordine alla vicenda di causa la giurisdizione del giudice ordinario, deve ritenersi ammissibile, giusta la considerazione, reiteratamente ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. civ., anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, spontaneamente o su eccezione della controparte, ragionevolmente dubitato della correttezza della Ric. 2021 n. 14885 sez.

SU - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14885/2021 Numero sezionale 12/2022 Numero di raccolta generale 5103/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 originaria scelta da lui effettuata.

E' infatti ravvisabile nella specie quel "ragionevole dubbio" sulla giurisdizione – inteso come interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole – in guisa del quale si reputa ammissibile l'istanza di che trattasi anche se a farsene interprete sia lo stesso soggetto che ha adito il giudice della cui giurisdizione si chiede di riconoscere o di negare la sussistenza (Cass., Sez. U, 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez. U, 21/09/2006, n. 20504;

Cass., Sez. U, 23/04/2001, n. 174).

3. Ciò premesso, il ricorso – in questo assorbendosi pure la preliminare eccezione sollevata dal Gestore – non ha pregio e va pertanto respinto. La materia de qua, come bene ha fatto rilevare anche il Pubblico Ministero, è infatti devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione di quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. alla stregua del quale rientrano appunto nella giurisdizione esclusiva dell'AGA "le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotto".

4. Né in questa direzione è opponibile, come allega la ricorrente, che, poiché il diniego oggetto di contestazione si renderebbe annullabile a cagione della ritenuta inosservanza dei termini previsti per l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, la perdurante efficacia, malgrado ciò, dei suoi effetti ridonderebbe in danno di una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui cognizione non potrebbe perciò che essere tributata al giudice Ric. 2021 n. 14885 sez. SU - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14885/2021 Numero sezionale 12/2022 Numero di raccolta generale 5103/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 ordinario in quanto giudice preposto dall'ordinamento alla tutela dei diritti giusta il dettato dell'art. 2907 cod. civ.

Questo ragionamento mostra tuttavia di non considerare che il fondamento stesso della giurisdizione esclusiva, in guisa della quale il giudice amministrativo è abilitato a conoscere tanto delle controversie relative ad interessi legittimi della fase pubblicistica, quanto delle controversie di carattere risarcitorio originate dal comportamento procedimentale della P.A., risiede nell'inestricabile compenetrazione che in relazione a "particolari materie", strettamente disciplinate dalla legge, si realizza tra diritti ed interessi, tra momenti di diritto comune e momenti esplicazione di poteri pubblicistici (Cass., Sez.

U, 29/05/2017, n. 13454), tale da rendere prevalente, nel riparto di giurisdizione, si come affermato incidentalmente dal giudice delle leggi, il criterio della materia rispetto al criterio delle situazioni soggettive, senza, che questo faccia tuttavia venir meno il tradizionale connotato tipico della giurisdizione generale di legittimità, che postula che sia in questione l’esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo (Cass., Sez. U, 28/04/2020, n. 8236). Sicché anche quando vi sia ragione di ricondurre la controversia al campo della giurisdizione esclusiva dell'AGA, nondimeno è sempre decisivo stabilire se essa abbia o meno ad oggetto l'esercizio, da parte dell'Amministrazione concedente, di un potere pubblico (Cass., Sez.

U, 11/07/2019, n. 18676), essendo pur sempre necessario che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. L'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre impliciti nell'agire della pubblica amministrazione – non è infatti risolutiva ai fini del riparto di giurisdizione, occorrendo pur sempre stabilire se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione allo specifico Ric. 2021 n. 14885 sez.

SU - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14885/2021 Numero sezionale 12/2022 Numero di raccolta generale 5103/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice (Cass., Sez.

U, 12/01/2021, n. 254).

5. Ora, in disparte dalla considerazione che il pregiudizio allegato dalla ricorrente, dolendosi degli effetti preclusivi discendenti dal diniego, è diretta conseguenza dell'estrinsecazione di un'attività contrassegnata dall'esercizio di potestà pubblicistiche, di talché la ricognizione della giurisdizione esclusiva sarebbe irrinunciabile, la miglior prova del radicamento della lite appunto nella giurisdizione accordata in via esclusiva all'AGA è nella stessa prospettazione impressa alla propria istanza regolatoria dalla ricorrente, che onde giustificare il proprio assunto è infatti obbligata – nella cornice di un'azione dispiegata in modo unitario dalla sua dante causa, che delle ragioni di doglianza sottese alla condotta procedimentale della P.A. non a caso aveva investito il giudice amministrativo – ad operare un'innaturale separazione delle ragioni a presidio del diritto soggettivo dalle ragioni a presidio di un interesse legittimo, in tal modo non considerando appunto che è proprio l'intima correlazione che in "particolari materie" si determina tra diritti soggettivi ed interessi legittimi a costituire il fondamento razionale su cui si radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

6. Va dunque dichiarata la giurisdizione di questo del avanti al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della liquidazione del presente incidente processuale PQM Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo avanti al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 11.1.2022. Ric. 2021 n. 14885 sez. SU - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14885/2021 Numero sezionale 12/2022 Numero di raccolta generale 5103/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 Il Presidente Dott. Francesco Tirelli Ric. 2021 n. 14885 sez. SU - ud. 11-01-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f