Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5052/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as procedural errors constitute internal jurisdictional limits, not external ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5052/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. Although the Council of State had previously rejected the appeal on procedural grounds regarding the specificity of contested points, it also ruled on the merits by finding the building permit denial flawed due to lack of investigation and motivation. The Court held that the appellant's complaint about the Council's reasoning merely constituted an 'error in proceeding,' which falls within the internal limits of administrative jurisdiction rather than the external limits subject to cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 101 c.p.a.: The Court of Cassation cannot review internal jurisdictional limits or errors in reasoning ('error in procedendo') of the Council of State, even if procedural violations are egregious, as such matters remain within the administrative judge's exclusive domain.

Parole chiave

Generato dall'IA
error in procedendo external limits of jurisdiction internal limits of jurisdiction specificity of appeals administrative jurisdiction legittimazione a contestare licenza impugnazione di decisioni amministrative effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n.1 c.p.c.
Con il primo motivo Anna Maria Matrone denuncia, ex art. 360 comma 1 n.1, la violazione e la falsa applicazione degli artt.
Art. 34, 35 e 99 D.Igs. 104/2010
Art. 101 comma 1 c.p.a.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Ric.
art. 101 comma 1 c.p
art. 2909 c.c
104/2010, nonché dell'art. 2909 c.c.
art. 324 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 8245 del 2017
Cass. Sez. Un. n. 29082/2019
Sez. Un., n. 12904/2021
Cass., Sez. Un., n. 12904/2021, cit.).
Sez. Un. n. 12904/2021
Sez. Un. n. 12904/2021 cit.).
Sez. Un. n. 29082/2019
Sez. Un. n. 29082/2019), riguardando la sola legittimità del potere giurisdizionale esercitato nell'occasione dal Consiglio di Stato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g4 nr. 20895/2020 proposto da: Anna Maria MATRONE, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo STARACE e Umberto MORELLI; - ricorrente - contro COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 172, presso lo studio dell'avvocato Nicola BULTRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele MARCIANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2390/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere MILENA FALASCHI.

RITENUTO IN FATTO

Il T.a.r. Campania, Sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 130/2018, accoglieva il ricorso proposto da Anna Maria Matrone e per . l'effetto annullava il provvedimento di diniego del rilascio di permesso di costruire emanato dal Comune di Scafati in data 17 luglio 2007. Sul gravame interposto dal Comune di Scafati, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2390/2020, nella resistenza dell'appellata, dichiarava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello pur, nel merito, respingendo le censure dell'appellante, modificando parzialmente la motivazione della sentenza gravata.

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato affermava l'inammissibilità dell'appello per non aver l'appellante contestato tutti i capi della sentenza alla medesima parte sfavorevoli, da cui conseguiva l'impossibilità in caso di accoglimento delle censure dedotte (peraltro in violazione del principio di specificità di cui all'art. 101 comma 1 c.p.a.) di determinare il rigetto del ricorso di primo grado, ma poi proseguiva riconoscendo l'infondatezza nel merito del ricorso per essere il provvedimento di diniego viziato da carenza di istruttoria e di motivazione.

Aggiungeva il Consiglio di Stato, nel rigettare nel merito il gravame, che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile nella specie il regime edilizio residuale delle aree bianche. Concludeva, poi, che il Comune, pur non vincolato al rilascio del titolo edilizio, nel procedere nuovamente sull'istanza a suo tempo presentata dall'appellata, avrebbe dovuto provvedere tenendo conto delle statuizioni conformative contenute in sentenza.Avverso la decisione del Consiglio di Stato, Anna Maria Matrone, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Scafati Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione, depositata memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. a cura di parte ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo Anna Maria Matrone denuncia, ex art. 360 comma 1 n.1, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 34,35 e 99 D.Igs. 104/2010, nonché dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. per aver il Consiglio di Stato deciso nel merito la controversia nonostante avesse preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Ad avviso della ricorrente il Consiglio di Stato non avrebbe potuto esaminare la fondatezza del ricorso, essendosi già spogliato della potestas iudicandi per effetto della pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, travalicando così i limiti esterni della sua giurisdizione.

Aggiunge, inoltre, la ricorrente che il Giudice Amministrativo si sarebbe sostituito perfino alla Pubblica Amministrazione, in ordine alle modalità e ai contenuti del potere amministrativo, prevaricando così anche la riserva amministrativa. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 1 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 del D.Igs.104/2010 per aver il Consiglio di Stato riformato in parte la motivazione della sentenza di primo grado, prescrivendo effetti conformativi nuovi per la futura attività amministrativa del Comune.

In ogni caso, aggiunge la ricorrente, il Giudice di appello, nel decidere nel merito la sentenza impugnata, avrebbe comunque dovuto esaminare anche le questioni rimaste assorbite in primo grado. Difatti, secondo la ricorrente il Consiglio di Stato non avrebbe preso in considerazione le proprie argomentazioni, con conseguente diniego di giustizia, potendo scaturire dall'accoglimento delle predette deduzioni un arresto diverso ed una regolamentazione dei rapporti più favorevole. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili.

Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero al contrario la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione riscontrabile quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento; sicchè tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (Cass., Sez.

Un., n. 12904 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 15573 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 7926 del 2019). È bene aggiungere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, dopo aver confermato il descritto assetto, ha escluso soluzioni intermedie, pur limitate ai casi in cui si sia in presenza di sentenze abnormi o anomale ovvero di uno stravolgimento, a volte definito radicale, delle norme di riferimento, poiché attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive (Cfr.

Cass., Sez. Un., n. 12904/2021, cit.). Questa Corte ha, sul punto, precisato che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, il sindacato ex articolo 111, comma 8, Cost. delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato 'soli') investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un'erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni - fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l'attribuzione ad altro giudice (v. da ultimo Cass.

Sez. Un. n. 12904/2021 cit.). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di erronea valutazione da parte del Giudice Amministrativo circa la formazione di un giudicato (interno o esterno) denunciata sotto il profilo di difetto di giurisdizione, hanno precisato che la relativa doglianza, riguardando la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, rimane estranea al controllo dei limiti esterni della giurisdizione cui, insieme ai vizi che riguardano l'essenza della funzione giurisdizionale, è limitato il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale restando escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo (Cass., Sez.

Un., n. 8245 del 2017). Ciò posto, il ricorso, sotto l'apparente aspetto del difetto di giurisdizione per superamento dei limiti esterni dovuto alla determinazione della natura conformativa della argomentazioni rese nel motivare il rigetto del gravame (dopo averne ritenuta l'inammissibilità per non decisività dei capi di sentenza appellati oltre che per genericità), prospetta in sostanza una violazione di legge che integra al più un error in procedendo, essendo rimesso all'Amministrazione locale l'accertamento dei presupposti per il rilascio (o meno) del permesso di edificare.

A tal riguardo, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione di norme procedurali, per quanto abnorme non può comportare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 29082/2019), riguardando la sola legittimità del potere giurisdizionale esercitato nell'occasione dal Consiglio di Stato. Del resto - per completezza argomentativa - deve ritenersi che costituisca un mero "obiter dictum" l'affermazione di inammissibilità dell'appello laddove la "ratio dedicendi" del gravame è da rinvenire nella decisione nel merito di rigetto.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Ric. 2018 n. 27069 sez. SU - ud. 19-11-2019 -14- Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in favore del Comune controricorrente in complessivi euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civ