Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Monica Porcu, a former provincial employee, had previously sued for damages regarding unauthorized professional activities performed during her employment, but the appeal was voluntarily abandoned before the final ruling. The court ruled that the withdrawal satisfied the statutory requirements for case termination under the Civil Procedure Code, thereby ending the proceedings without further disposition on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant constitutes the extinction of the judgment, obviating the need for further judicial intervention on the merits.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17932-2020 proposto da: PORCU MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICA PORCU, - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA; - intimato - avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 16/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso. RILEVATO CHE 1.La Procura Regionale per la Sardegna ha convenuto in giudizio Monica Porcu, ex dipendente a tempo determinato della Provincia di Nuoro nel periodo 2009-2010, attribuendole di avere indebitamente percepito proventi da talune attività libero professionali, non autorizzate, svolte in costanza del rapporto di impiego e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari ai compensi indebitamente percepiti aliunde e non riversati all'amministrazione;
2. la locale sezione regionale della Corte dei conti ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in accoglimento della relativa eccezione preliminarmente formulata dalla convenuta; Ric. 2020 n. 17932 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- 3. la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza n. 362 del 2019, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rinviando alla sezione regionale per la Sardegna per la decisione nel merito;
4. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Monica Porcu sulla base di unico articolato motivo;
5. la Procura generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso;
6. Monica Porcu ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore;
2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia;
3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l'articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese;
4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; Ric. 2020 n. 17932 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3-
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 9 novembre 2021 Il Presidente Ange Spiri z LIWOGITATO thi CANCTLLERIA °991' ...... N Funzionano Giudiztek (.