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Ordinanza — n. 4296/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in a prior ruling regarding the correct court venue for a case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4296/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous decision by its own Sezioni Unite. The original ruling incorrectly designated the Veneto Regional Administrative Tribunal as the competent court, despite the reasoning stating the case should be heard by an ordinary court. The court ordered the correction to specify the Venice District Court as the proper venue, aligning the operative part with the substantive reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct a material error in a judgment when the designated court contradicts the reasoning, ensuring the operative part accurately reflects the intended jurisdiction.

Parole chiave

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material error correction court of cassation jurisdiction venue administrative tribunal ordinary court jurisdiction questioni di giurisdizione trasmissione per incompetenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Ritenuto che effettivamente quello denunciato costituisce un errore materiale suscettibile di correzione con l'apposito procedimento di cui all'art. 391 bis c.p.c.;
art. 391 bis c.p
Ritenuto che effettivamente quello denunciato costituisce un errore materiale suscettibile di correzione con l'apposito procedimento di cui all'art. 391 bis c.p.c.;
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al NRG 10416-2021, per la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 15 aprile 2021, n. 10015, che ha definito il ricorso promosso da: AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AZZURRA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE - con troricorrente - COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - ricorrente incidentale - REGIONE VENETO; - intimata - avverso la sentenza n. 10015/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Rilevato che con ordinanza n. 10015/2021, depositata in data 15/4/2021, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dall'Agenzia del Demanio, nonché sul ricorso incidentale avanzato dal Comune di Cavallino Treporti avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6948 del 14 ottobre 2019, in motivazione hanno espressamente affermato che i ricorsi erano fondati, in quanto il petitum sostanziale dedotto nella controversia instaurata dinanzi al TAR involgeva aspetti solo di carattere patrimoniale relativi al rapporto concessorio, essendo stata posta in discussione solo l'obbligazione relativa al pagamento dei canoni concessori, obbligazione per la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

2. Rilevato altresì che in dispositivo, pur ribadendosi l'accoglimento del ricorso principale ed incidentale, che appunto miravano a vedere affermata la giurisdizione del Ric. 2021 n. 10416 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- giudice ordinario, si è disposta la rimessione della causa dinanzi al TAR Veneto;

3. Ritenuto che l'Agenzia del Demanio, ha presentato istanza di correzione di errore materiale, notificata alle controparti in data 15 aprile 2021, sul presupposto dell'erronea indicazione del giudice dinanzi al quale la causa è stata rimessa, e ciò in quanto si deve individuare, in coerenza con la motivazione e la declaratoria di accoglimento dei ricorsi, il Tribunale di Venezia quale giudice dinanzi al quale riassumere la controversia;

4. Considerato che la società Azzurra ha resistito all'istanza di correzione con controricorso, assumendo che, essendo ancora sospeso il giudizio inizialmente intrapreso dinanzi al TAR Veneto in attesa della decisione da parte della Corte con la pronuncia oggetto della richiesta di correzione di errore materiale, in realtà non vi sarebbe alcun errore da correggere;

5. Rilevato che II Primo Presidente ha quindi fissato per la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza l'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 e che nessuna delle parti si è avvalsa delle facoltà di presentare memorie.

6. Ritenuto che effettivamente quello denunciato costituisce un errore materiale suscettibile di correzione con l'apposito procedimento di cui all'art. 391 bis c.p.c.;

7. Considerato che va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, nei termini di cui in dispositivo;

8. Ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 15 aprile 2021, n. 10015, attraverso la sostituzione, nel relativo Ric. 2021 n. 10416 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- dispositivo, delle parole "davanti al TAR Veneto" con quelle "davanti al Tribunale di Venezia". Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022. Il Presidente Ù ( DEP