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Ordinanza — n. 4113/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; Regional Government withdrew appeal while municipalities opposed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4113/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal by the Regional Government of Veneto. Although the municipalities of San Giovanni Lupatoto, Oppeano, and Bovolone opposed the withdrawal and failed to sign the accompanying letter of adherence, the Court accepted the withdrawal as valid. Consequently, the Court ordered the withdrawing party to reimburse the opposing municipalities for the litigation costs incurred.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A cassation appeal becomes extinct upon the withdrawal of the appellant, even if the opposing parties do not formally adhere to the withdrawal, obligating the withdrawing party to pay the costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of appeal adherence to withdrawal litigation costs reimbursement Regional Government Veneto environmental impact assessment waste disposal plant violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28912-2019 proposto da: REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ZANLUCCHI, TITO MUNARI ed EZIO ZANON; - ricorrente - contro COMUNE DI BOVOLONE, COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, COMUNE DI OPPEANO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato MATTEO CERUTI;

INERTECO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI BIONDARO; - controrkorrenti - nonchè contro COMUNE DI SOLA RIZZA, COMUNE DI ZEVIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1423/2019 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 01/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la Regione Veneto con la delibera di giunta n. 175/2016, sulla base del parere n. 552/2015 espresso dalla Commissione regionale per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.), aveva espresso favorevole giudizio sull'impatto ambientale del progetto presentato dalla Inerteco s.r.I., riguardante l'ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in territorio del Comune di Zevio, con contestuale bonifica di una cava sita in territorio del Comune di Isola Rizza, previck, modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

Ric. 2019 n. 28912 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- - i Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone impugnarono i predetti atti amministrativi davanti al T.A.R. per la Regione Veneto, il quale disattendeva la domanda; - i ricorrenti insorsero davanti al Consiglio di Stato per la riforma della decisione di primo grado; - il Consiglio di Stato, con la sentenza che qui viene in esame, accolta l'impugnazione, annullò gli atti amministrativi denunciati; ritenuto che la gione Veneto ricorreva avverso la sentenza del Consiglio di Stato sulla base di due motivi e che degli intimati resistevano con unitario controricorso i Comuni di San Giovanni Lupatoto, di Oppeano e di Bovolone, i quali, inoltre, depositavano tardivamente memoria illustrativa, nonché documenti; che, inoltre, con atto qualificato controricorso la s.r.l.

Inerteco si era riservata di «successivamente dedurre ed argomentare nel rispetto dei termini e delle forme di rito»; osserva 1. È pervenuta in data 18 novembre 2021 dichiarazione di rinuncia al ricorso, in calce alla quale il legale della Inerteco ha prestato adesione. Nessuna formale adesione hanno, invece, manifestato i Comuni controricorrenti (va osservato che l'annotazione d'adesione in calce all'atto di rinuncia, evidentemente predisposta dalla rinunciante, non consta essere stata firmata - analogicamente o digitalmente - dall'avv. Matteo Cerruti, difensore e procuratore dei predetti enti).

2. Ciò posto, il giudizio di cassazione deve dichiararsi estinto e la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti non accettanti; spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 28912 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- dichiara estinto il processo di cassazione per intervenuta rinuncia e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (Adelaide Amendola) Oi/U.t 1mA DEP° oggi, ,.„ . .