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Ordinanza — n. 3574/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against appealable peace court judgment declared inadmissible due to improper procedural form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3574/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Pierluigi Spadavecchia's appeal inadmissible because it was filed against an appealable judgment from the Peace Court rather than through the correct jurisdictional regulation procedure. Spadavecchia sought damages against Giuseppe Fedeli, but the lower court dismissed the claim for lack of jurisdiction and standing, which Spadavecchia then attempted to overturn via a standard cassation appeal. The court ruled that such appeals against appealable judgments are procedurally improper and cannot be converted into ordinary cassation petitions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal filed against a judgment that is appealable must be converted into a jurisdictional regulation proceeding; if filed as a standard appeal, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal peace court judgment jurisdictional regulation appealable sentence procedural form risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Cass., sez. un., n. 25167/21
Cass. nn. 10243 e 30111 del 2021
25167/21); -né è è possibile disporne la conversione in ricorso ordinario per cassazione, non ricorrendone i presupposti, proprio perché è proposto contro una sentenza appellabile (Cass. nn. 10243 e 30111 del 2021, nonché Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 25167/21
Cass. nn. 10243 e 30111 del 2021
25167/21); -né è è possibile disporne la conversione in ricorso ordinario per cassazione, non ricorrendone i presupposti, proprio perché è proposto contro una sentenza appellabile (Cass. nn. 10243 e 30111 del 2021, nonché Cass.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15756-2021 proposto da: SPADAVECCHIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO ROMANELLI; - ricorrente - contro FEDELI GIUSEPPE, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO CIARROCCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMO, depositata il 17/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO.

Rilevato che: Perluigi Spadavecchia ha citato dinanzi al giudice di pace di Fermo Giuseppe Fedeli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5000,00, a suo avviso scaturenti dall'esercizio, da parte di Giuseppe Fedeli, delle funzioni di giudice di pace; - il giudice di pace di Fermo ha dichiarato inammissibile la domanda, sia per difetto assoluto di giurisdizione, sia per mancanza di legittimazione passiva; - contro questa sentenza Pierluigi Spadavecchia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui Giuseppe Fedeli reagisce con controricorso, che illustra con memoria.

Considerato che: -il ricorso è inammissibile, perché proposto nei confronti di sentenza appellabile del giudice di pace e nelle forme di regolamento di giurisdizione benché, appunto, sia stata pronunciata sentenza (in termini, da ultimo, in relazione ad analoga fattispecie, concernente regolamento proposto nei confronti di sentenza appellabile resa da un giudice di pace, vedi Cass., sez. un., n. 25167/21); -né è è possibile disporne la conversione in ricorso ordinario per cassazione, non ricorrendone i presupposti, proprio perché è proposto contro una sentenza appellabile (Cass. nn. 10243 e 30111 del 2021, nonché Cass. n. 25167/21, cit.); -le spese seguono la soccombenza;

Ric. 2021 n. 15756 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- -sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi la Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a pagare 1e spese, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, e al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2022. DEPOSITTO IN C t.NC7.1,1-, Oggi, 4-FEA-241122 unzionwio