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Ordinanza — n. 1782/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming lack of jurisdiction, affirming public employment status based on public administration damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco de Vita's appeal against the Court of Accounts' dismissal of his claim for reimbursement of expenses. De Vita argued he lacked a public employment relationship, but the court found his appointment as a technical coordinator established a public service connection. The court ruled that jurisdiction depends on the damage occurring to public administration, not the private nature of the specific task performed.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 2, Cost.; Art. 1 D.Igs. n. 174/2016; The Court of Accounts has jurisdiction over claims for damages caused to public administration regardless of whether the underlying activity is governed by public or private law.

Parole chiave

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Court of Accounts jurisdiction public employment relationship administrative damages technical coordinator appointment lack of jurisdiction defense recupero dei costi restituzione dei sussidi statali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 103, comma 2, Cost.
Art. 1 D.Igs. n. 174/2016
Art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 2/2/2018 n. 2584
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28149-2020 proposto da: DE VITA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CORRIAS LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO ADDEZIO; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro BOBBIO LUIGI, BATTINELLI VINCENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 23/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 28/01/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI. Rilevato che: la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, con la sentenza n.23/2020, depositata il 28.01.2020, rigettava l'appello, proposto dall'Avv. Francesco de Vita, avverso la sentenza della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la regione Campania che aveva condannato il predetto, in favore del Comune di Castellamare di Stabia, e in solido con Luigi Bobbio e Vincenzo Battinelli, al pagamento della somma di euro 29.906,02, oltre accessori e spese di giudizio, indebitamente percepita a titolo di rimborso delle spese per attività inerenti all'incarico, ricoperto dal De Vita, di coordinatore tecnico della cabina di regia per il coordinamento e la promozione dell'azione di governo del predetto Comune.

In particolare, il giudice di appello riteneva infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi rinvenire un rapporto di pubblico impiego anche quando un soggetto venga inserito a qualsiasi titolo nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione Ric. 2020 n. 28149 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- amministrativa. Nel merito, riteneva che il De Vita, in qualità di percettore delle somme che dichiarava di aver sostenuto per l'attività di coordinatore - a fronte dell'acclarata inesistenza di qualsivoglia attività ricollegabile all'incarico conferito- non poteva non sapere che le fatture e gli scontrini fiscali presentati non corrispondevano ad alcuna legittima causale; avverso la sentenza Francesco de Vita propone ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti; il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis.1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale, il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1 con l'unico motivo di ricorso si deduce il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, così come alla stessa attribuita dall'art.103, comma 2, Cost. e dall'art.1 D.Igs. n.17472016, non sussistendo alcun rapporto di servizio del ricorrente con l'Ente pubblico territoriale; 1.1 secondo la prospettazione difensiva, era evidente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto, nella specie, non sussisteva alcun inserimento dell'avv.de Vita nell'apparato organizzativo dell'ente territoriale per la ragione che la Cabina di regia non si era mai insediata e non aveva compiuto alcuna attività amministrativa;

2. la censura è infondata. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni unite quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può essere un soggetto privato - e l'ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile Ric. 2020 n. 28149 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.

La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (cfr., in motivazione Cass.Sez.U. 9/1/2019 n.328 la quale richiama, in termini, Cass., Sez.

U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663). Si è, ulteriormente, specificato che <si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono funzioni pubbliche e poteri autoritativi, ma anche, quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannoso, verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato- nel quale si colloca la condotta produttiva del danno (cfr.Cass.sez.u. 2/2/2018 n.2584) 3.

Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dal ricorrente gli elementi per radicare la giurisdizione del giudice contabile. 3.1. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che l'inserimento del convenuto De Vita nell'apparato amministrativo del Ric. 2020 n. 28149 sez. SU - ud. 14-12-2021 -4- Comune di Castellammare di Stabia appare palese e incontrovertibile, per effetto dell'affidamento al predetto dell'incarico di Coordinatore della Cabina di Regia, che la Difesa stessa ammette essere stata "attivata dal Sindaco per la puntuale attuazione del programmi dell'Amministrazione comunale e per il perseguimento degli obiettivi indicati".

Ora, a prescindere dal fatto che detto incarico dovesse trovare collocazione nella costituenda "Cabina di regia" che, poi di fatto, non venne costituita, emerge, dagli atti che l'instaurazione del rapporto tra il ricorrente e il Comune di Castellamare di Stabia è avvenuto sulla scorta di una selezione conclusasi con l'individuazione di Francesco de Vita, quale destinatario dell'incarico, seguita dalla sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento dell'attività a favore del Comune, quale organo di staff del Sindaco pro tempore. Tant'è che tale iter ha trovato conclusione nel provvedimento di nomina a coordinatore tecnico avvenuta con Decreto sindacale del 30/09/2010 n.47627 che (come chiarito dalla decisione di primo grado integralmente richiamata e condivisa nella sentenza di appello), recita "l'attività professionale da prestarsi dall'avvocato sarà di amministrazione secondo le modalità di cui al Regolamento di organizzazione e funzionamento della cabina di Regia del Comune di Castellamare di Stabia".

Ed è proprio sulla scorta della qualifica attribuita con tale decreto che l'avv.De Vita ha avanzato la richiesta di rimborso delle spese asseritamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni inerenti all'incarico attribuito.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. 7.Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. Ric. 2020 n. 28149 sez. SU - ud. 14-12-2021 -5- 8.Sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità del disposto normativo relativo al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di