Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdiction because the applicant won on the jurisdictional point in the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay costs. The applicant, an equestrian association, had lost the jurisdictional challenge in the Council of State, which confirmed administrative court jurisdiction over the contract dispute. The court ruled that a party who successfully challenges a judge's jurisdiction cannot later appeal that same decision to claim the original judge lacked authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.; E' principio consolidato che l'attore che ha incardinato la causa dinanzi a un giudice e ne è rimasto soccombente non è legittimato ad impugnare la sentenza per difetto di giurisdizione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30501-2020 proposto da: SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELLA MARTANI; - ricorrente - contro COMUNE SANTU LUSSURGIU, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO PORCU e MAURO BARBERIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1064/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/02/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile. FATTI DI CAUSA Il Comune di Santu Lussurgiu, all'esito di procedura aperta di scelta del contraente, aveva affidato alla Siete Fuentes Centro Equestre - Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), con contratto stipulato il 25 marzo 2011„ 1,2 ge5tione del centro equestre sito nella borgata di San Leonardo per dodici anni, dietro pagamento di un canone a partire dal sesto anno, con obblighi dell'ASD di effettuare lavori di manutenzione anche straordinaria e del Comune di rimborso dei relativi oneri.
L'ASD impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna i provvedimenti con i quali il Comune di Santu Lussurgiu aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della ASD e ingiunto lo sgombero della struttura equestre. Il Tribunale amministrativo regionale declinava la giurisdizione con sentenza, avverso la quale proponeva appello il Comune che chiedeva Ric. 2020 n. 30501 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre l'ASD implicitamente aderiva alla statuizione impugnata.
In accoglimento del gravame del Comune, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1064 del 2020, riformava la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale amministrativo cui rimetteva la causa, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133, lett. b-c), c.p.a. Il Consiglio riteneva che la controversia non aveva ad oggetto canoni, indennità e altri corrispettivi, ma l'inadempimento degli obblighi assunti nell'ambito di una concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o mista, nella quale era preponderante la componente del servizio pubblico; ciò sul presupposto che «l'atto di risoluzione del contratto di affidamento per grave inadempimento per cui è causa e la relativa contestazione formulata dal Comune appellante all'Associazione medesima attengono non solo al pagamento dei canoni previsti dal contratto stipulato tra le parti il 25 marzo 2011, ma anche alla mancata realizzazione di attività previste nel sottostante progetto gestionale, che afferisce a un impianto annoverabile nella categoria degli impianti sportivi».
Avverso questa sentenza l'ASD propone ricorso per cassazione, notificato al Comune di Santu Lussurgiu, che ha svolto attività difensiva e depositato memoria. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE L'ASD ricorrente denuncia, a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, violazione e falsa applicazione dei principi in tema di giurisdizione nelle concessioni di beni e/o servizi pubblici, desumibili dagli artt. 133, comma 1, lett.
b) o c), c.p.a. e 386 c.p.c. (primo motivo) e 5 c.p.c. (secondo motivo). Il Consiglio di Stato Ric. 2020 n. 30501 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- avrebbe erroneamente valutato il petitum sostanziale della causa, avendo la controversia ad oggetto la fase di esecuzione del rapporto concessorio e venendo in rilievo questioni inerenti al pagamento di indennità e altri corrispettivi e all'adempimento o inadempimento degli obblighi assunti dalle parti in posizione di parità, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è inammissibile.
E' principio consolidato quello per cui l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21260 del 2016, n. 22439 del 2018, n. 33685 del 2018, n. 31754 del 2019, n. 25042 del 2021). Tale principio è riferibile anche al caso in cui la parte non sia rimasta soccombente sul merito, come nella fattispecie in esame, in cui il Consiglio di Stato, annullando la declinatoria di giurisdizione resa dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza impugnata dalla controparte (Comune di Santu Lussurgiu), ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo che lo stesso attore (ASD) aveva adìto in primo grado e rimesso la causa al medesimo Tribunale per la decisione sul merito.
La ricorrente è quindi vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione, ciò facendo venir meno il suo interesse a proporre il ricorso in esame che risulta, quindi, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3200,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, Ric. 2020 n. 30501 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 7 dicembre 20