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Ordinanza — n. 761/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows ordinary court jurisdiction over tax refund claim despite prior tax tribunal dismissal due to tax relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 761/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court of Cassation allowed the ordinary court's jurisdiction in a dispute between a hospital and a tax collection agency regarding a withheld sum. The hospital had previously challenged a tax notice before a tax tribunal, which dismissed the matter after the tax authority granted a relief measure, yet the hospital later sued for the withheld funds in an ordinary court. The court ruled that the prior tax tribunal decision establishing the debt's non-existence due to relief effectively recognized the right to a refund, thereby removing the special tax jurisdiction requirement and validating the ordinary court's authority.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 100 L. 212/1992: When a final tax tribunal decision declares a tax debt extinguished due to relief, this constitutes an implicit recognition of the right to refund, allowing the ordinary court to hear a subsequent claim for restitution of the withheld sum.

Parole chiave

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giurisdizione ordinaria rimborso tributi sgravio impositivo conflitto negativo giudice tributario indebito di diritto comune equivalenza effetto tassa ospedaliera

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
Art. 380-ter c.p.c.
Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc.
L. 212/1992
Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069
E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente, Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069).
Cass., n. 10725 del 22.07.2002
Cass., n. 21893/09
art. 380-ter cod.proc. civ
Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069
E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente, Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069).
Cass., n. 10725 del 22.07.2002
Cass., n. 21893/09
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9612-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CONSENZA, con ordinanza n. 178/2021 depositata il 14/04/2021 nella causa tra: AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA; - ricorrente non costituita in questa fase - ()~' contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE EX EQUITALIA SUD S.P.A. TRIBUTI; - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione l'accoglimento del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del tribunale di Cosenza alla quale la causa va rimessa.

Considerato che: l'Azienda Ospedaliera di Cosenza propose ricorso, ex art.702 bis cod.proc.civ., innanzi al Tribunale di quella Città, e premesso di essere creditrice nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. di una somma di denaro, incassata dall'Ente di riscossione a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento, chiese la condanna di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. al pagamento, di detta somma, a suo dire indebitamente trattenuta, dato che la Commissione tributaria provinciale, innanzi alla quale la cartella era stata impugnata dalla stessa Azienda, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio da parte dell'Ente impositore.

Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza resa il 22.11.2017, riteneva che, in mancanza di un riconoscimento formale da parte dell'amministrazione/ente impositore dell'obbligo di rimborso, la domanda di ripetizione dell'indebito rientrasse nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario. Dichiarava, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Dopo la regolare traslatio iudicii, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con ordinanza n.178/2021 depositata il 14 aprile 2021, rilevava non fosse dubbio che, nel caso in esame, la Ric. 2021 n. 09612 sez.

SU - ud. 26-10-2021 -2- somma non fosse dovuta, come acclarato dalla sentenza irrevocabile con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore. A fronte di ciò, il giudice tributario riteneva che i motivi, spendibili a fondamento della resistenza alla domanda di ripetizione, esulavano dall'esercizio del potere impositivo, versandosi, al più in tema di eventuale eccezione di compensazione e che, pertanto, andava ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario/ per cui sollevava conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte la conseguente declaratoria.

Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; mentre, le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite. Considerato che: questa Corte, a Sezioni unite, ha reiteratamente statuito (n. 21893/09; n. 25931/11; n. 25977/16 e, di recente, Cass. n. 12150 del 07/05/2021) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.

Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la Ric. 2021 n. 09612 sez. SU - ud. 26-10-2021 -3- speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente, Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069).

Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso e la quantificazione della somma dovuta (espressamente in termini, Cass. n. 10725 del 22.07.2002; Cass. n. 21893/09, cit.). Nel caso in esame, l'Azienda Ospedaliera ha agito innanzi al giudice ordinario chiedendo la condanna di Equitalia Sud s.p.a. al versamento di somma di denaro che tale concessionario della riscossione aveva incamerato, a seguito di pignoramento presso terzi, in esecuzione di una cartella di pagamento impugnata dalla stessa Azienda innanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimenti di sgravio da parte dell'Ente impositore.

Per quel che risulta, in atti, Equitalia Sud s.p.a., nel costituirsi in quel giudizio, oltre a rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha eccepito l'esistenza di un ulteriore debito da parte dell'ASP di Cosenza e ha chiesto dichiararsene la compensazione. In applicazione dei superiori, condivisi, principi non appare revocabile in dubbio che la controversia appartenga al giudice ordinario. Invero, pur in mancanza di formale riconoscimento da parte dell'Ente impositore, nella particolare fattispecie, rileva la sentenza, passata in cosa giudicata, della Commissione tributaria provinciale la quale, nel giudizio avente ad oggetto la cartella prodromica all'atto di Ric. 2021 n. 09612 sez.

SU - ud. 26-10-2021 -4- pignoramento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimento di sgravio dell'Ente impositore. Tale circostanza, peraltro, non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'agente per la riscossione il quale, come detto, ha bloccato la restituzione delle somme in virtù di un'eccezione di compensazione. Può, allora, concordarsi con il P.M., che nel caso in specie, pur in assenza di formale riconoscimento, non costituisce oggetto di dubbio il fatto che la somma oggetto della richiesta non sia dovuta, dovendosi la sentenza, emessa a seguito dello sgravio, equipararsi quoad effectum al formale riconoscimento del diritto al rimborso.

In conclusione, l'ordinanza resa il 22.11.2017, nel giudizio iscritto al n.r.g. 324/2017 dal Tribunale di Cosenza va cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

Cassa l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, Tribunale di Cosenza, innanzi al quale rimette le parti. Così deciso, in