Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38182/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38182/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments focused on the factual evaluation of testimonies rather than the correct application of law. The appellant argued that the lower court erred in finding the relationship was not subordinate due to irregular working hours, citing fixed pay and company equipment as proof. The court ruled that these arguments do not constitute a violation of legal application but rather a dispute over the assessment of evidence, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must challenge the correct application of law or the use of legal evidence, not the factual evaluation of testimonies or the assessment of subsidiary indicators of subordination.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal factual evaluation review subordination indicators legal evidence assessment labor relationship qualification lavoro sostitutivo lavoro occasionale lavoro aggiuntivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Turismo Pubblici esercizi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt.
Art. 2094 c.c.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 2094 c.c
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art.
art. 116 c.p
2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 4500 del 2007
Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n.
Cass., n. 13935 del 2006
4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n.
Cass., n. 9623 del 2002
13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass.
Cass. S.U., n. 379 del 1999
9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).
Cass., n. 9108 del 2012
Questi elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass.
Cass. S.U., n. 584 del 2008
9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass.
Cass. n. 722 del 2007
584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n.
Cass., n. 19894 del 2005
722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n.
Cass., n. 13819 del 2003
19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14601-2019 proposto da: ADBAOUI FATIMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARCHESE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SWEET COOKING DI LAURA MONFREDI impresa individuale, in persona del titolare LAURA MONFREDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato Oggetto R.G.N. 14601/2019 Cron. Rep. Ud. 02/11/2022 CC FRANCESCO PECORA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA GRIMOLDI, MAURO FRANCO BONINI; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE P REVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 856/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano ha accolto l’appello della Sweet Cooking di Laura Monfredi e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da Fatima Adbaoui, di accertamento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della citata ditta da maggio 2015 al 20.12.2016, di inefficacia del licenziamento orale intimato e di condanna di parte datoriale al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

2. La Corte territoriale ha escluso lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in ragione del carattere non univoco delle testimonianze raccolte e sul rilievo che le prestazioni rese non avessero carattere continuativo, ma fossero eseguite “unicamente a seguito di chiamata per esigenze aziendali e si svolge(ssero) secondo tempi non prestabiliti, ma rimessi alla disponibilità della lavoratrice”.

3. Avverso tale sentenza Fatina Adbaoui ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Sweet Cooking di Laura Monfredi ha resistito con controricorso. L’Inps non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 54-59, 111- 127, 157-162 del c.c.n.l. Turismo Pubblici esercizi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

5. Si sostiene che l’istruttoria svolta in primo grado abbia confermato l’esistenza di un potere direttivo in capo al datore di lavoro e la soggezione della lavoratrice alle direttive e agli ordini del medesimo; che la lavoratrice abbia quindi assolto all’onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro desumibile, tra l’altro, dall’esecuzione delle prestazioni nella struttura aziendale, con materiali e attrezzature del datore, con rispetto di un orario determinato, obbligo di giustificare le assenze, pagamento di un compenso fisso a cadenza mensile (anche tramite voucher); si osserva come la Corte di merito abbia errato nell’escludere la natura subordinata delle prestazioni perché svolte con cadenza non costante, non essendo la discontinuità dell’attività lavorativa incompatibile con la subordinazione.

6. Il motivo di ricorso è inammissibile.

7. E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).

8. Quanto allo schema normativo di cui all’art.2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).

9. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr.

Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). Questi elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).

10. Le censure mosse con il ricorso in esame non riguardano la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, ma investono unicamente la valutazione delle risultanze processuali, attraverso ampi riferimenti alle prove testimoniali e, poiché si collocano all’esterno del perimetro di cui all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. D’altra parte, gli elementi indiziari evidenziati nel motivo di ricorso non sono astrattamente incompatibili con forme di lavoro diverse da quello descritto dall’art. 2094 c.c., come il lavoro accessorio, di cui agli artt. 48 e ss. d.lgs 81 del 2015, nel testo ratione temporis applicabile.

11. Neppure vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 116 c.p.c., che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, circostanze neppure dedotte nel caso in esame.

12. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.

13. La regolazione delle spese nei confronti della parte controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inps rimasto intimato.

14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito