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Ordinanza — n. 38171/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal citations and precise factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38171/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation were too generic and lacked the required specificity under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued for a re-examination of the merits regarding labor relations and joint liability, but failed to cite specific legal provisions or detail the exact vices of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that such vague criticisms do not meet the strict formal requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The grounds for a cassation appeal must be specific and precise, identifying the exact legal provisions violated and the specific factual or logical errors in the judgment; generic criticisms lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds Article 360 c.p.c. generic criticism re-examination of merits formal requirements costs allocation lavoro non remunerato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co.3 c.p.c.
il primo motivo è addirittura privo dell’indicazione delle norme di diritto violate e il secondo denuncia un vizio motivo neppure più esistente per la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360 co. 5 c.p.c.
il primo motivo è addirittura privo dell’indicazione delle norme di diritto violate e il secondo denuncia un vizio motivo neppure più esistente per la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360 c.p.c.
il primo motivo è addirittura privo dell’indicazione delle norme di diritto violate e il secondo denuncia un vizio motivo neppure più esistente per la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
32415) e che rechino, in osservanza della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n.
Art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 maggio 2018, n. 11603
Cass. 8 novembre 2021, n. 32415
Cass. 18 agosto 2020, n. 17724
Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053
(Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053): in ogni caso neppure potendosi enucleare una ragione che attenga al sindacato di legittimità, per essere entrambi finalizzati alla sollecitazione di una rivisitazione del merito, pure generica;
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35035/2018 R.G. proposto da: SANTINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato inROMA, VIA DEI VALERIn. 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro TENUTA LA MARCHESA SOCIETA’AGRICOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato ALESSANDRO ARRIGONI; -controricorrente- nonchécontro TENUTA DI PIETRA PORZIA SOCIETA’ AGRICOLA S .

R.L . , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato ALESSANDRO ARRIGONI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2297/2018 , depositata il13/07/2018, R.G.N. 3945/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal ConsigliereDott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI . RILEVATOCHE 1. con sentenza 13 luglio 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale di Giuseppe Santini e quello incidentale delle Tenute di Pietra Porzia e La Marchesa società agricole a r.l. avverso la sentenza del Tribunale, di reiezione della domanda del primo di condanna solidale delle due società agricole al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.218.469,76 per prestazioni lavorative svolte dal 1952 al 2013;

2. per quanto interessa, la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato la mancata impugnazione dall’appellante principale della premessa logico- giuridica del giudice di primo grado di ravvisata infondatezza della responsabilità solidale delle due società agricole, sul presupposto della loro integrazione di un unico centro di interessi o di promiscua gestione delle rispettive aziende, così da configurare un rapporto di lavoro subordinato plurisoggettivo complesso nei confronti del predetto, nell’insufficienza del loro mero collegamento economico, in assenza della necessaria prova del fraudolento frazionamento di un’unica attività tra le società sotto il profilo economico – funzionale, in base ai plu rimi indici individuati dalla giurisprudenza.

Da tale decisivo rilievo essa ha tratto l’irrilevanza delle prove orali dedotte dal lavoratore e così pure dell’interrogatorio formale del legale rappresentante delle società, in difetto di specifica indicazione di elementi relativi alla sua decisività ai fini dell’accoglimento della domanda proposta, in mancanza di altri utili elementi convergenti;

3. la Corte capitolina ha stimato parimenti irrilevanti le deduzioni istruttorie dell’appellante principale in ordine alla pretesa esistenza di un distinto rapporto di lavoro dipendente con dette società, per la sua mancata impugnazione della ritenuta incompatibilità giuridica, accertata dal Tribunale, con la carica di amministratore unico nella Tenuta di Pietra Porzia (per il periodo 1988 – 2004) e per la condivisa valorizzazione dal primo giudice dell’elemento tipico della subordinazione, correttamente negata in aderenza con gli atti di causa e per insufficienza delle circostanze allegate in funzione dimostrativa degli indici sussidiari;

4. con atto notificato il 27 (30) novembre 2018, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui le società agricole a r.l. hanno resistito con distinti controricorsi.

5. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce “errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co.3 c.p.c.”, per avere i due giudici di primo e secondo grado disatteso il principio cardine di corrispondenza dei fatti al giudicato (primo motivo); “omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360 co. 5 c.p.c.”, per il rigetto della domanda del ricorrente sull’erroneo presupposto che non fosse basata su rappresentazioni concrete dei fatti (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. appare evidente la formulazione dei motivi senza i necessari caratteri di tassatività e di specificità, privi come sono di una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art.360 c.p.c., essendo inammissibile una critica generica della sentenza impugnata (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603); 3.1. essi non possono essere ricondotti in maniera immediata ed inequivocabile ad alcuno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art.360, primo comma c.p.c., essendo indispensabile, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. 8 novembre 2021, n. 32415) e che rechino, in osservanza della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui ognuno è proposto, insieme con l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17724);

4. il primo motivo è addirittura privo dell’indicazione delle norme di diritto violate e il secondo denuncia un vizio motivo neppure più esistente per la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053): in ogni caso neppure potendosi enucleare una ragione che attenga al sindacato di legittimità, per essere entrambi finalizzati alla sollecitazione di una rivisitazione del merito, pure generica;

5. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ognuna in € 200,00 per esborsi e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r