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Ordinanza — n. 38099/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by plaintiff after securing permanent government employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinct following the plaintiff's timely withdrawal, citing her subsequent permanent employment at the Ministry of Education. The plaintiff had previously challenged Ministry decrees regarding her inclusion in public school teacher graduators, arguing non-compliance with specific academic year requirements. The court dismissed the case because the withdrawal was justified by an objective circumstance that satisfied her legal interest, thereby exempting her from court costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 92 c.p.c.: A cassation appeal declared extinct due to a timely withdrawal motivated by an objective circumstance satisfying the party's interest exempts the party from paying the unified contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction timely withdrawal of appeal objective circumstance justification unified contribution exemption public employment status procedura di ricusazione cause di esclusione avanzamento di scatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato corrisposto all ’ atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez.
Art. 92 c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate ex art. 92 c.p.c., trovando la rinuncia giustificazione in una circostanza oggettiva sopravvenuta idonea a soddisfare l’interesse della ricorrente.
art. 92 c.p
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate ex art. 92 c.p.c., trovando la rinuncia giustificazione in una circostanza oggettiva sopravvenuta idonea a soddisfare l’interesse della ricorrente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12 ottobre 2018
115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato corrisposto all ’ atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12 ottobre 2018).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24108/2017R.G. proposto da Scarciello Elisa , rappresentat a e dife sa dall’Avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 9; –ricorrente – contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ope legis in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 424/2016 pubblicata il 12 aprile 2017, R.G. n. 485/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pubblico impiego Inserimento GAE Rinuncia al ricorso Tributi locali Elisa Scarciello ha convenuto il MIUR davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo l’annullamento/declaratoria di nullità e/o disapplicazione dei DD.MM. MIUR n. 42 del 2009 e n. 44 del 2011, nonché l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia e/o di nullità dei provvedimenti di approvazione della graduatoria ad esaurimento redatta dall’Ufficio scolastico ambito territoriale della Provincia di Ancona, nella parte in cui non avevano consentito la sua iscrizione a pieno titolo nella graduatoria in questione quale iscritta per l’anno accademico 2008/2009 al secondo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, nonché la dichiarazione del suo diritto all’inserimento e alla permanenza nelle GAE.

Essa ha esposto che: nell’anno accademico 2008/2009 si era iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria; il d.m. n. 42 del 2009 prevedeva che potessero presentare domanda di inserimento con riserva nella III fascia delle GAE gli iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al primo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria; la sua domanda di inserimento era stata respinta, ma era stata iscritta nelle GAE con riserva in seguito alla proposizione di ricorso al Presidente della Repubblica; aveva presentato il 26 maggio 2011 domanda di aggiornamento/permanenza nella sua posizione e di conferma della sua iscrizione con riserva per il triennio 2011-2014; aveva inoltrato un’ulteriore domanda di aggiornamento/permanenza in data 1° agosto 2013 che, però, era stata respinta.

Il Tribunale di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 337/2015, ha accolto il ricorso.Il MIUR ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 424 del 2017, ha accolto, sul presupposto che la normativa vigente avesse introdotto un termine e dei requisiti ben precisi per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e che detto termine non fosse stato rispettato dalla ricorrente, la quale non era iscritta al corso di laurea in Scienze della formazione primaria nell’anno accademico 2007/2008.

Elisa Scarciello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il MIUR si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha comunicato il 10 novembre 2022 la sua rinuncia al ricorso, motivata dalla circostanza di essere stata assunta medio tempore a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell’Istruzione. Tale rinuncia è stata tempestivamente notificata a parte controricorrente. Pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate ex art. 92 c.p.c., trovando la rinuncia giustificazione in una circostanza oggettiva sopravvenuta idonea a soddisfare l’interesse della ricorrente. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato corrisposto all ’ atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12 ottobre 2018).

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione ; -compensa le spese di lite del giudizio di legittimità . Così deciso in Roma,