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Ordinanza — n. 38027/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the dispute and lack of interest to continue proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38027/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ended following a settlement agreement signed in January 2020 between the employee, Claudio Santonicola, and Hertz Italiana S.r.l. Although the employee had filed a single-motive appeal against a lower court ruling upholding his dismissal, the company did not defend itself, and the Public Prosecutor made no requests. The court ruled that the settlement document proved the cessation of the controversy, creating a lack of interest for the parties to proceed with the cassation appeal, and thus ordered the costs to be shared.

Regesto Legislator

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Art. 37 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: A settlement agreement signed by the parties constitutes definitive conciliation, thereby ending the subject matter of the dispute and creating a lack of interest for the parties to continue the proceedings.

Parole chiave

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settlement agreement cessation of dispute lack of interest dismissal appeal shared costs revoca disciplinare annullamento del licenziamento sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n.
Cass. n. 23175/15
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37827/2019 R.G. proposto da: SANTONICOLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI n. 23, presso lo studio dell'avvocato ENRICO IVELLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA; -ricorrente- contro HERTZ ITALIANA S.R.L. CON UNICO SOCIO; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3630/2019 depositata il 14/10/2019 R.G.N. 1814/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO che, con la sentenza n. 3630/2019, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l'impugnativa di licenziamento disciplinare intimato, a seguito di contestazione del 7.3.2017, a Claudio Santonicola dalla Hertz Italiana srl; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Claudio Santonicola con ricorso affidato ad un solo motivo; che la Hertz Italiana srl non ha svolto attività difensiva; che il PG non ha formulato richieste. CONSIDERATO che Claudio Santonicola (unitamente ad un atto di rinuncia) ha depositato il verbale di accordo transattivo intercorso con la società intervenuto in data 20 gennaio 2020; che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore e dal rappresentante della società ricorrente nonché dai loro Difensori, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta definitiva conciliazione a tutti gJi effetti di legge; che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all'avvenuta complessiva conciliazione della controversia. che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre