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Ordinanza — n. 38025/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses worker's claim for full one-time payment, holding employer liable only for proportional period of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38025/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal by rejecting the worker's claim for a full one-time payment while upholding the employer's liability for the specific period of service. The court reasoned that the collective agreement explicitly required proportional payment based on months worked, and the employer could not be held liable for periods prior to their employment relationship. Consequently, the lower court's judgment was annulled regarding the accepted ground, and the case was remanded for a final decision dismissing the worker's request.

Regesto Legislator

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Art. 29 D.Igs. n. 276/2003; Art. 360, n. 2 c.p.c.: The one-time indemnity for contract renewal must be paid proportionally to the months of service rendered to the current employer, precluding liability for periods worked under previous employers absent specific collective agreement provisions.

Parole chiave

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collective agreement interpretation one-time payment indemnity proportional liability labor contract renewal contractual vacation gap solidarity liability Cassation procedure indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 D.Igs. n. 276/2003
569/2018, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, limitatamente alla condanna (in solido con Trenitalia spa) della società Gierre srl, quale datrice di lavoro e ai sensi dell'art. 29 D.Igs.
Art. 413 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360, n. 2 c.p.c.
413 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.2 c.p.c.
Art. 384, n. 2 c.p.c.
La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, n.
art. 413 c.p
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13503/2019 R.G. proposto da: GIERRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO DI BUONO e ALESSANDRA INGANGI; -ricorrente- contro TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE n. 71, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro PITARELLI LUIGI;-intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 569/2018 depositata il 13/11/2018 R.G.N. 539/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 569/2018, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, limitatamente alla condanna (in solido con Trenitalia spa) della società Gierre srl, quale datrice di lavoro e ai sensi dell'art. 29 D.Igs. n. 267/2003, in favore del lavoratore in epigrafe indicato, transitato alle dipendenze di detta società in data 1.8.2011 in forza di cessione di contratto di appalto con Trenitalia spa avente ad oggetto la pulizia di convogli ferroviari, al pagamento della differenza tra l'erogato e quanto asseritamente dovuto per l'impegno previsto dal CCNL di mobilità dell'1.9.2012 di corrispondere un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi, dall'1.1.09 al 31.8.2012, nonostante l'impegno dichiarato in un documento definito "verbale di accordo" e risalente al 29.1.2014.

2. I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria perché il lavoratore aveva dedotto di prestare servizio presso il deposito locomotive di via Mercalli in Reggo Calabria in relazione al quale la Gierre non aveva negato l'esistenza di una struttura, anche minima, di beni destinati all'attività imprenditoriale; hanno, poi, rilevato che dalla interpretazione del CCNL mobilità del 2012 l'obbligazione a corrispondere l'emolumento per l'intero fosse in capo alla società titolare del rapporto al 20.7.2012 e che analoga conclusione andava desunta dal verbale di accordo sindacale dell'1.8.2013 e che Trenitalia spa, in ordine al riconosciuto vincolo di solidarietà ex art. 29 D.Igs. n. 276/2003, non aveva interposto appello incidentale o autonomo sicché si era formato un giudicato interno.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Gierre srl affidato a due motivi cui ha aderito con controricorso Trenitalia spa; il lavoratore non ha svolto attività difensiva. 7 )ik 4. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.2 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 414, primo comma, n. 4, 416, terzo comma, c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice del gravame ritenuto la competenza territoriale del Tribunale adito, benché il lavoratore non avesse indicato gli elementi di collegamento tra detto Tribunale ed i fori sanciti dall'art. 413 c.p.c., essendosi limitato ad affermare in maniera generica, e solo nelle richieste istruttorie, di lavorare presso una struttura (i.e.: deposito locomotive) sita in Reggio Calabria, alla via Mercalli, senza dedurre alcunché circa l'esistenza di una dipendenza aziendale; si lamenta, quindi, che il predetto giudice, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società, abbia ritenuto che quest'ultima avrebbe dovuto puntualmente contestare l'allegazione del ricorrente e, pertanto, negare l'esistenza della predetta struttura, o confutarne consistenza e destinazione, omettendo di considerare che l'onere della prova della competenza grava in capo all'attore.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 e 1371 c.c., dell'allegato A CCNL Mobilità del 2012, dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall'i agosto 2011 al 31 agosto 2012), l'intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall'i agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell'allegato A di corresponsione, "ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003", dell'indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell'indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.

4. Il primo motivo è infondato.

5. Con riguardo alla generale previsione di alternatività dei fori, di cui all'art. 413, secondo comma, c.p.c. - secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto -, va preliminarmente ribadito che per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass.27/05/2019, n. 14449).

6. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene non fosse stata dal lavoratore qualificata come "dipendenza" stricto sensu la sede, in Reggio Calabria alla via Mercalli, in cui era collocato il deposito di locomotive presso il quale il lavoratore medesimo aveva dedotto di aver effettuato la prestazione lavorativa alle dipendenze di Gierre s.r.l. dall'i agosto 2011, il concetto di "dipendenza" dovesse reputarsi elastico, con la funzione di favorire, per quanto possibile, la coincidenza del luogo di trattazione della causa con quello di effettivo svolgimento della prestazione.

7. Ha, poi, evidenziato come la deduzione contenuta nel testo del ricorso andasse letta unitamente al capitolato di prova formulato alla prima udienza, fra i quali spiccavano due capi in cui si chiedeva di accertare, mediante interrogatorio formale, che Gierre s.r.l. aveva a Reggio Calabria una sede dotata di strumentazione informatica funzionalmente collegata con la sede legale ed alla quale era addetto un responsabile che comunicava con la casa madre quanto alla gestione del personale.

8. All'uopo, ha ritenuto, quindi, indifferente che tale sede avesse un indirizzo (via Calamizzi) diverso da quello ove poi veniva effettivamente espletata la prestazione (via Mercalli), trattandosi comunque di una dipendenza situata in Reggio Calabria.

9. Nella specie, quindi, la predetta Corte ha motivatamente ritenuto l'esistenza di una dipendenza (quale nucleo minimo di strumenti aziendali) nel deposito di Reggio Calabria, per lavori consistenti nella pulizia dei convogli ferroviari, reputando non sussistenti gli elementi per radicarla invece in Napoli ove si trova la sede operativa e legale della società, ovvero nella secondaria sede di Paola.

10. Il secondo motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l'indennità "una tantum" «ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"».

11. Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.

12. Alla luce delle suesposte argomentazioni, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della domanda proposta dal lavoratore.

13. La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all'integrale compensazione delle spese relative all'intero giudizio. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dal lavoratore. Compensa le spese di lite /9