Italian Court dismisses appeal against labor inspection order regarding apprenticeship contract validity and sanction imposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a company and an individual against a labor inspection order imposing sanctions for irregular employment practices. The lower courts had found that an apprenticeship contract was invalid because the worker had already performed identical duties under a fixed-term contract, rendering the training element insufficient. The Supreme Court upheld this factual assessment, ruling that the administrative body's formal compliance opinion could not override the substantive evidence of the worker's actual activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.; The Court of Cassation holds that a cassation appeal cannot surreptitiously transform into a new fact-finding trial, prohibiting the re-evaluation of evidentiary outcomes already established by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8890/2019 R.G. proposto da : IL MONILE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e da NOCCIOLI LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA FLAMINIA n. 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARIERI GIGLIOLA e ANGIOLIN I VITTORIO ; -ricorrenti- contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamen te domiciliat a in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 744/2018depositata il 13/09/2018 , R.G.N. 437/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia di rigetto dell’opposizione proposta da Il Monile s.r.l. e da Luca Noccioli avverso l’ordinanza-ingiunzione della D.T.L. di Pistoia del 28/5/2015 per violazione delle norme sulle registrazioni ed iscrizioni relative alla lavoratrice Valentina Paganelli per il periodo agosto 2008 –settembre 2010; 2.la Corte di merito ha osservato, in particolare, che, con verbale di accertamento del 9/5/2011, era stata disconosciuta la genuinitàdel contratto di apprendistato tra detta lavoratrice e la società opponente, in quanto la prima aveva già lavorato per la seconda con un contratto a termine di sei mesi, svolgendo le medesime mansioni di commessa addetta alle vendite ed alle pulizie; ha richiamato la propria precedente decisione sul medesimo rapporto di lavoro avente ad oggetto le pretese contributive sanzionatorie di INPS e INAIL in relazione all'accertamento in questione; ha escluso la preminenza della formazione nel periodo di tirocinio, e ritenuto la correttezza dell’accertamento in primo grado circa una mera attività di istruzione lavorativa sulle modalità di svolgimento del lavoro; ha escluso che il parere di conformità dell’Ente bilaterale, attinente alla regolarità formale del contratto di apprendistato, potesse certificare la legittimità sostanziale di tale contratto con riferimento alle modalità di svolgimento del rapporto; 3.contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli appellanti soccombenti, affidato a cinque motivi, illustrati con successiva memoria; l’amministrazione ha depositato atto di costituzione tardivo, quale Ispettorato Territoriale del Lavoro Prato-Pistoia, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 276/2003 (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre a omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.): si assu me che non sussiste il vizio della causa del contratto di apprendistato rilevato dai giudici di merito, in quanto il precedente contratto a termine di sei mesi non aveva esaurito le necessità formative, ed in quanto l'apprendistato professionalizzante mirava al conseguimento della qualifica professionale relativa al quarto livello del CCNL di settore mentre l'esperienza pregressa era relativa al quinto livello; 2.con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), essendo stato provato il compimento della formazione secondo il piano formativo individuale; 3.i motivi, da trattare congiuntamente in quanto relativi alla valutazione della formazione della lavoratrice, presentano profili di inammissibilità, poiché vengono sovrapposti mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., mentre non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 4.peraltro, la Corte di Firenze ha espressamente richiamato l’orientamento di questa Corte, espresso da Cass. n. 14754/2014, secondo il quale, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato; 5.nel caso in esame, nel doppio grado di merito è stata accertata la carenza formativa in concreto durante il rapporto di apprendistato; con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass n. 29404/2017), tanto più in ipotesi di cd. doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.; 6.con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.), violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio Confcommercio applicabile, anche con riferimento alle norme di cui agli artt. 47 e 85 (art. 360, n. 3, c.p.c.): si argomenta che l'apprendistato è un contratto a causa mista, che prima di procedere alla stipula il datore di lavoro aveva richiesto un parere di conformità all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Pistoia di cui alla legge n. 30 del 2003 ed all’art. 47 CCNL, e che detto Ente aveva espresso parere positivo di conformità per un periodo di 42 mesi (così considerando indirettamente i sei mesi lavorativi già svolti quale un periodo iniziale di formazione); 7.il motivo risulta non ammissibile, perché articolato nella critica della valutazione delle prove testimoniali raccolte e diretto ad una ri- valutazione delle stesse, non consentita in sede di legittimità; criticando il complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, parte ricorrente finisce per opporre inammissibilmente una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v.
Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 8.con il quarto motivo, si deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell'art. 18 legge n. 689/1981 ed eccesso di potere per mancato adempimento alla richiesta dei legali rappresentanti p.t. di essere sentiti nell'ambito del procedimento amministrativo; 9.il motivo non è fondato, atteso che, come già rilevato nella sentenza impugnata, è stato chiarito da Cass. S.U. n. 1786/2010che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (conf.
Cass. n. 21146/2019); 10.con il quinto motivo vengono dedotti violazione della legge n. 689/1981 ed eccesso di potere, sostenendo l’illegittimità della sanzione per assenza dell'elemento psicologico, stante il legittimo affidamento sul parere dell'Ente Bilaterale; 11.il motivo non è fondato, posto che, come osservato nella pronuncia impugnata, il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; nel caso di specie, non è stato censurato il parere di legittimità formale dell’Ente Bilaterale, ma è statarilevata, in fatto, l’insufficienza del dato formativo in relazione alle mansioni svolte; 12.non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante l’evidenziata posizione processuale dell’amministrazione; 13.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica