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Ordinanza — n. 37581/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing as only the tax authority can contest contributory debt merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37581/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by a debt collection agency inadmissible, ruling that only the social security institute possesses the exclusive right to contest the merits of contributory debts. The agency argued that irregular notification of payment orders should have interrupted the prescription period, but the court found no legal basis for their intervention. Consequently, the appeal was rejected because the agency lacked the standing to challenge the substantive debt merits, a point clarified by recent Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 24, d.lgs. n. 46/1999; Art. 39, d.lgs. n. 112/1999; The exclusive right to contest the merits of contributory debts belongs solely to the tax authority, excluding debt collection agencies from standing in such proceedings.

Parole chiave

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standing to appeal contributory debt social security institute debt collection agency prescription interruption legitimatio ad causam substantive merit credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 24, d.lgs. n. 46/1999
Art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002
46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv.
Art. 39, d.lgs. n. 112/1999
7514 del 2022); che, nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs.
Art. 81 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov
art. 81 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 7514 del 2022
Cass. S.U. n. 1912 del 2012
Cass. n. 8829 del 2007
Cass. S.U. n. 7925 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21023-2021 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già "Serit Sicilia S.p.A." - Agente del Servizio Riscossione dei Tributi per la provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELLA LATTUCA; -ricorrente - contro BRONDO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO PIZZUTO Oggetto R.G.N.21023/2021 Cron. Rep. Ud.27/10/2022 CC -controricorrente - I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 121/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 451/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 16.2.2021, la Corte d'appello di Palermo, su gravame proposto dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi previdenziali richiesti a Marco Brondo con cartella esattoriale non tempestivamente opposta; che avverso tale pronuncia Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Marco Brondo ha resistito con controricorso; che l’INPS è rimasto intimato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tre motivi di censura, la società concessionaria dei servizi di riscossione si duole variamente di violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito reputato che le intimazioni di pagamento inviate in epoca successiva alla notifica della cartella esattoriale fossero state notificate irregolarmente, con conseguente loro inidoneità ad interrompere il termine di prescrizione dei contributi iscritti a ruolo; che, al riguardo, va premesso che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha recentemente chiarito che la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione(così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventualeannullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”); che è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione); che, alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come l’odierna ricorrente difettasse di legittimazionegià ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); che all’anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.

S.U. n. 7925 del 2019); che, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, compensandosi le spese di lite in ragione dell’obiettiva controvertibilità della questione della legittimazione sostanziale del concessionario, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov