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Ordinanza — n. 37502/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding flood damage compensation and state aid eligibility for a construction company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37502/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by Edilscavi against the Court of Appeal of Turin's decision to deny additional flood damage claims. The lower court determined that relocation financing did not constitute compensable damage under the relevant statute and that the company met the EU de minimis aid criteria. The court upheld this ruling, finding the appellant's arguments regarding the nature of the funding and the scope of recoverable losses legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 90 della legge n. 350/2003; Art. 4 quinquies comma 4 bis della legge n. 228/1997: State aid for relocated businesses following natural disasters is permissible under EU de minimis rules if it does not exceed the actual damage suffered, excluding unrelated financing costs from the damage calculation.

Parole chiave

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flood damage compensation state aid eligibility de minimis regulation relocation financing labor procedure rules natural disaster relief contribution calculation calamità naturale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 90 della legge n. 350/2003
snc (di seguito per brevità Edilscavi) a titolo di contributi e premi per gli anni 1995-1996-1997, rispetto al 10% effettivamente dovuto ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350/2003, in qualità di impresa danneggiata dall'alluvione piemontese del novembre 1994.
Art. 4 quinquies comma 4 bis della legge n. 228 del 1997
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 4 quinquies comma 4 bis della legge n. 228 del 1997, in relazione all'art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
228 del 1997, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Giurisprudenza citata

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Commissione europea C (2015) n. 5549
sentenza n. 3852/17 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 29180-2020 proposto da: EDILSCAVI DI TORCHIO VINCENZO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ROMANO, che la rappresenta e difende unitaMente all'avvu' LA..› CARLO EMANUELE GALLO; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. 3409 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA', GIANDOMENICO CATALANO che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2020 R.G.N. 328/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 12.3.2020 n. 69, la Corte d'appello di Torino accoglieva in sede di rinvio, l'appello dell'Inps e dell'Inail avverso la decisione del tribunale di Asti con la quale i due istituti erano stati condannati a restituire le somme asseritamente versate in eccesso dalla società Edilscavi di Torchio Vincenzo & C. snc (di seguito per brevità Edilscavi) a titolo di contributi e premi per gli anni 1995-1996-1997, rispetto al 10% effettivamente dovuto ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350/2003, in qualità di impresa danneggiata dall'alluvione piemontese del novembre 1994.

A seguito dell'originario gravame di Inps e Inail, la Corte di appello di Torino aveva respinto gli appelli e confermato la sentenza di primo grado. Nel giudizio di legittimità proposto dall'Inps, per quanto ancora d'interesse, la Corte di cassazione ha accolto gli appelli degli istituti ricorrenti con sentenza n. 3852/17, sulla base di quanto ritenuto dalla decisione della Commissione europea C (2015) n. 5549 emessa in data 14 agosto 2015, in forza della quale gli aiuti erogati alle imprese alluvionate possono essere concessi, pur trattandosi di aiuti di Stato, nel caso in cui l'aiuto sia limitato (rientri, cioè, nei limiti del regolamento UE "de minimis") ovvero non superi l'entità del danno subito e la S.C. ha demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenza di uno dei due requisiti.

Il giudice del rinvio ha riunito gli appelli dell'Inps e dell'Inail e dopo aver assunto informazioni in merito alle diverse somme ricevute dalla società Edilscavi a titolo di agevolazioni, rimborsi o indennizzi, in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1994 ha disposto una consulenza tecnico-contabile; all'esito ha ritenuto di dover cristallizzare i danni lamentati da Edilscavi secondo quanto affermato nel ricorso in riassunzione, senza che potesse essere attribuita rilevanza a quanto dedotto dalla medesima società nel corso delle operazioni peritali, arrivando alla conclusione che gli importi percepiti dalla società Edilscavi fossero superiori ai danni subiti, considerando tra detti importi anche quelli erogati ai sensi del disposto dell'art. 4 quinquies della legge n. 228/97 (finanziamento agevolato per la rilocalizzazione delle unità produttive all'esito dell'alluvione del 1994 in Piemonte).

Avverso la sentenza della Corte d'appello in sede di rinvio, la società Edilscavi di Torchio Vincenzo & C. snc ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'istituto previdenziale e l'Istituto assicurativo hanno resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento agli artt. 394, 414, 421 e 424 c.p.c., in relazione agli artt. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto di non poter considerare le ulteriori voci di danno indicate dalla società ricorrente nel corso delle operazioni peritali.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 4 quinquies comma 4 bis della legge n. 228 del 1997, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente che fosse da conteggiare in quanto rilevante per la determinazione dei contributi percepite dalla Edilscavi, quale impresa alluvionata, il finanziamento finalizzato alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione, ai sensi dell'art. 4 quinquies cit., che, ad avviso della società ricorrente aveva una diversa finalità consistente non nel ristoro dei danni subiti dall'alluvione ma consistente nella rilocalizzazione della sede dell'impresa.

Il primo motivo è, innanzitutto, inammissibile, perché non viene impugnata la ratio decidendi autonomamente in grado di sorreggere il decisum che le norme che disciplinano il giudizio di rinvio sono quelle del rito del lavoro, sulla cui base tutti gli elementi del petitum e della causa petendi devono essere proposti con il ricorso introduttivo, senza possibilità d'integrazione in corso di causa; il motivo è, altresì, inammissibile, perché non si confronta neppure con l'ulteriore ratio che l'importo degli ulteriori danni dedotti in sede di operazioni peritali dal consulente di parte non costituisce un pregiudizio correlato all'evento calamitoso, ma è stato determinato dalla condotta dell'ente finanziatore (in riferimento al prolungamento del finanziamento agevolato, v. p. 8 della sentenza impugnata).

Inoltre, il "mandato" che la Corte di cassazione ha conferito alla Corte di appello in sede di rinvio era di accertare in fatto, alla luce della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 costituente ius superveniens, se l'azienda possedesse o meno i requisiti per accedere al beneficio e non la misura dei danni patiti, il cui importo non è stato toccato dall'intervento comunitario,-dovendo restare pertanto, secondo la corretta statuizione della Corte d'appello, quello originariamente indicato dalla stessa Edilscavi con il ricorso in riassunzione.

Il secondo motivo è, invece, infondato, perché l'art. 4 quinquies comma 4 bis della legge n. 228 del 1997 correla la possibilità di ottenere gli aiuti per la rilocalizzazione delle unità produttive anche in questo caso agli eventi calamitosi e alluvionali del 1994 in Piemonte, per cui l'interpretazione del disposto normativo censurato in rubrica espressa dalla Corte d'appello risulta corretto, né esistono ulteriori voci di danno che possano essere conteggiate a favore della società ricorrente. Il ricorso va, quindi rigettato e le spese di lite, possono essere compensate fra tutte le parti del giudizio, attesa l'assenza di orientamenti consolidati nella materia.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p