Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal of the lawsuit by the Consorzio di Bonifica.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the timely withdrawal of the lawsuit by the Consorzio di Bonifica. The underlying dispute involved a labor contract dispute where the appellate court had declared the fixed-term contract null and ordered the worker's reinstatement. Since the appellant voluntarily abandoned the proceedings, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the case without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The appeal is extinguished when the appellant timely renounces the lawsuit, thereby terminating the proceedings without substantive review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1058-2017 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI AURISPA N.10, presso ANDREA CORVO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO RUSTICO; - ricorrente - contro BERTOLONE MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 833/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2016 Oggetto R.G.N. 1058/2017 Cron. Rep. Ud. 17/11/2022 CC R.G.N. 619/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. ILEANA FEDELE. Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 2 ottobre 2002 tra Mario Bertolone e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento di una indennità pari a quattromensilità;
2. Mario Bertolone, operaio specializzato addetto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati inter partesdal 2002 al 201 1 ;
3. il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, affermando l’illegittimità dei contratti per generica indicazione delle ragioni di apposizione del termine e mancata prova del collegamento tra l’assunzione e le esigenze contingenti, ma escludendo la conversione del rapporto, ostandovi la normativa regionale (che aveva previsto l’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili), con condanna del Consorzio al pagamento di un’indennità commisurata ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 a quattordici mensilità;
4. per quello che ancora rileva, la Corte d’appello, ribadita la nullità del termine e dichiarato il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato, disponeva la riammissione in servizio del lavoratore; riteneva, poi, sussistente il diritto al risarcimento del danno e per la quantificazione dello stesso faceva applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;
5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in sei motivi di censura, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva;
6. il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che:
1. in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, tempestivamente depositata in data 14/11/2022, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;
2. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato;
3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso