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Ordinanza — n. 37379/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to lack of standing caused by invalid special litigation mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37379/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Tax Agency inadmissible because the defending lawyer lacked valid authority to represent the agency. The agency attempted to use a private attorney without a specific, motivated resolution to override the mandatory state attorney requirement for such high-level litigation. The court ruled that the absence of this specific deliberation rendered the litigation mandate null and void, stripping the agency of standing to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 43, comma 4 R.D. n. 1611/1933; Art. 4 Regolamento di amministrazione dell'ADER: The Tax Agency must rely on the State Attorney's Office for Cassation proceedings unless a specific, motivated resolution authorizes a private lawyer, and failure to obtain such resolution invalidates the litigation mandate and the agency's standing.

Parole chiave

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Tax Agency standing Special litigation mandate State Attorney requirement Invalid private counsel Cassation procedure retroattività della rendita d'invalidità durata di contribuzione decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
s.p.a., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360, primo comma n.
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
Regolamento di amministrazione dell'ADER, art. 4
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
art. 2946 c.c
3), c.p.c.) alla violazione dell'art. 2946 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 30008 del 19/11/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7946-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUJTALIA /1— SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GRECO; - ricorrente - 2022 contro 3392 POTENZA GIANLUCA; - intimato - avverso la sentenza n. 2184/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/09/2017 R.G.N. 1978/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: Gianluca Potenza propose opposizione- fondata sulla eccepita prescrizione del credito- avverso il preannuncio di fermo amministrativo della propria autovettura, notificatogli da Equitalia Sud s.p.a. in data 13.4.2011, e riferito a precedente cartella esattoriale notificata il 14.4.2001 su istanza dell'INPS in ragione di contributi previdenziali non versati; iI Tribunale di Lecce accolse l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito; la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 2184 del 2017 pubblicata l'8 settembre 2017, rigettò il gravame proposto da Equitalia Sud s.p.a. ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale; la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente causa di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. s.p.a., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3), c.p.c.) alla violazione dell'art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore;

Gianluca Potenza non ha svolto attività difensiva; Considerato che: rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l'inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato Giovanni Greco del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui "ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"; la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ADER ed Avvocatura Generale dello Stato", nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; da ciò deriva, come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che "il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro"; come peraltro confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'ADER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4, e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, nè tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla va disposto per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari