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Ordinanza — n. 37327/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings without ruling on merits or costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37327/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the proceedings following a formal withdrawal of the appeal by the appellant company. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding night work exemption, the appellant voluntarily abandoned the case before a final judgment on the merits. Consequently, the court declared the process terminated without addressing the substantive legal arguments or ordering any costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, precluding the application of the special contribution unificato fee for the losing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings contribution unificato Cassation appeal costs allocation compensazione ed assistenza ai passeggeri lavoro notturno autorizzazione al lavoro domenicale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Villaschi; tale rinuncia risulta accettata dalla controparte in data 7 novembre 2022, per cui, pronunciata l’estinzione del processo, non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
stante la rinuncia, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 c.p
Villaschi; tale rinuncia risulta accettata dalla controparte in data 7 novembre 2022, per cui, pronunciata l’estinzione del processo, non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18807/2020 R.G. proposto da: NEOS SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato GIANLUIGI VILLASCHI -ricorrente- contro PAPA BARBARA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati PAOLO PERUCCO, ANDREABORDONE, FERDINANDO PERONE -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 111/2020 depositata il11/02/2020, R.G. n. 840/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha accertato il diritto di Barbara Papa, dipendente di NEOS Spa con le mansioni di assistente di volo, ad essere esonerata dal lavoro notturno finoal compimento del terzo anno di età del figlio ed aveva, per l’effetto, ordinato a detta società di non adibirla al lavoro nella fascia oraria intercorrente fra le 24 e le 6 –compresi i pernottamenti fuori sede –fino al 5 giugno 2020;

2. per la cass azione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso; CONSIDERATO CHE 1.risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso in cassazione” sottoscritto digitalmente da Carlo Stradiotti, nella qualità di rappresentante legale della società ricorrente, e dal suo procuratore Avv. G. Villaschi; tale rinuncia risulta accettata dalla controparte in data 7 novembre 2022, per cui, pronunciata l’estinzione del processo, non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

2. stante la rinuncia, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così deciso in