Cassation court dismisses appeal against labor inspectorate ruling on undocumented collaborative relationship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Alpi Due S.r.l. and Bortolo Dalle Nogare against a lower court confirming an order to pay €9,324 for an undocumented collaborative relationship. The court found the appellants' arguments inadmissible because they failed to properly link the refusal of specific evidentiary means to the final decision or address the uncontested nature of the facts. Consequently, the court upheld the original judgment, ruling that the lower judge correctly evaluated the invoices and payment records to establish the continuous nature of the work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2702 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The cassation court cannot review the factual assessment of evidence unless the applicant specifically demonstrates a causal link between the exclusion of a requested evidentiary means and the erroneous outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23118-2017 proposto da: ALPI DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè DALLE NOGARE BORTOLO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO', BARBARA FUMAI, PAOLO ZUCCHINALI; - ricorrenti - 2022 contro 3560 ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SASSARI (già DIREZIONE TERRITORIALE DI SASSARI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 'pr.esso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2017 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 531/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Tempio Pausania, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla "Alpi Due srl" e da Bortolo Dalle Nogare avverso le ordinanze nn. 467 e 468 in data 29 ottobre 2010 emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, con le quali, ravvisata la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non denunziato (relativo al sig. Demis Masserini), era stato ingiunto il pagamento di C 9.324,00 per la violazione degli artt. 9 bis, comma 2, della I. n. 608 del 1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1180, della I. n. 296 del 2006, 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, come introdotto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2002, 39, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in I. n. 133 del 2008, e 3, comma 3, della I. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 36-bis, comma 7, della I. n. 296 del 2006; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso la "Alpi Due srl" e Bortolo Dalle Nogare, in proprio, affidato a tre motivi; l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari ha resistito con controricorso; la "Alpi Due srl" e Bortolo Dalle Nogare hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.
Considerato che: con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame, nell'affermare che «Dalle fatture emesse regolarmente per ogni mese di lavoro e dall'entità del compenso ricevuto emerge che la relativa prestazione - a prescindere da ogni accertamento sulle modalità attuative del rapporto (...) - è stata eseguita con costanza e continuatività presso la stessa struttura alberghiera, sicché la stessa presenta inequivocabilmente i connotati di un rapporto, non certo occasionale, ma di collaborazione coordinata e continuativa», abbia dedotto dalla regolarità del pagamento la corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra la società e il sig.
Masserini, non considerando, da un lato, che l'indagine circa la qualificazione giuridica in questione deve passare attraverso la verifica di più elementi - forniti da essi ricorrenti nel precedente grado di giudizio e sui quali era stata offerta prova testimoniale, ritenuta superflua -, tra i quali rientrano le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso, e, dall'altro, che, nel caso specifico, le parti avevano pattuito, nel documento contrattuale, un "rapporto di lavoro autonomo regolarmente fatturato"; con il secondo motivo - denunziando violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice - nel ritenere «pienamente dimostrato (...) l'impiego del lavoratore non risultante dalle scritture o documentazione obbligatoria» per effetto di «quanto risultante dal verbale di ispezione», atteso il «prevalente orientamento giurisprudenziale (...) condiviso da questa Corte» secondo cui «il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale (...)» - abbia trascurato di considerare che il verbale ispettivo fa fede fino a prova contraria della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e che, nel presente caso, la documentazione prodotta da essi ricorrenti, non presa in considerazione, era idonea a fornire la prova contraria rispetto alle dichiarazioni ricevute dai verbalizzanti; con il terzo motivo - denunziando violazione ed errata applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. in I. n. 73 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia interpretato il riferimento, contenuto nel predetto articolo, ai "rapporti di lavoro", in senso ampio, non limitato all'area della subordinazione, ed omettendo di dedurre dalla documentazione prodotta in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o, comunque, noto alla Pubblica amministrazione, con conseguente illegittimità della cd. "maxisanzione".
Ritenuto che: il primo motivo di doglianza è inammissibile, perché - lungi dal denunziare una effettiva violazione od erronea interpretazione del parametro normativo (del resto insussistente, avuto riguardo al riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla prestazione resa con «autonomia organizzativa di tempi e modi» nonché al requisito del coordinamento) - si risolve, nella sostanza, da un lato, in una inammissibile critica all'apprezzamento del materiale probatorio ad opera del giudice del gravame, e, dall'altro, in una generica censura incentrata sulla mancata ammissione di mezzi istruttori, senza peraltro alcuna indicazione delle circostanze costituenti oggetto di prova (cfr., sul punto, Cass. 4/10/2017, n. 23194, ove è affermato che «Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove»); il secondo motivo è del pari inammissibile, perché non si confronta per intero con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, nella quale le risultanze del verbale ispettivo sono state valutate ai fini della decisione, in primo luogo, perché attestanti circostanze non contestate; inoltre, il motivo in questione tende a censurare, al pari di quanto già visto, la mancata ammissione di mezzi istruttori, in difetto, anche in tal caso, di alcun riferimento al contenuto della documentazione asseritamente non presa in considerazione; il terzo motivo è da disattendere, poiché, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, "ratione temporis" applicabile, faceva riferimento all'impiego di "lavoratori", per tali dovendosi intendere anche quelli non subordinati, come anche chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro n. 8906 del 4 luglio 2007, oltre che indirettamente attestato dalla modifica normativa intervenuta con l'art. 4 della I. n. 183 del 2010, ove il legislatore ha invece usato l'espressione "impiego di lavoratori subordinati", analoga a quella contenuta (i.e.: "impiego di lavoratori dipendenti") nella previgente disciplina del 2002; peraltro, il motivo in questione, correlando determinate conseguenze (i.e.: rapporto di lavoro autonomo o "noto" all'amministrazione) alle risultanze di documentazione non valutata in giudizio, mira a contestare, inammissibilmente, la mancata acquisizione di un mezzo istruttorio e/o l'apprezzamento delle prove ad opera del giudice del gravame; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (dovendo considerarsi tempestiva la notifica del controricorso ad opera dell'Avvocatura Generale dello Stato - avente efficacia sanante della nullità della notifica del ricorso effettuata presso l'Avvocatura distrettuale -, ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.); ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1- bis, dello stess