Court allows appeal against tax penalty, ruling retroactive sanction law inapplicable to 2002 violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially allowed the appeal against a tax penalty imposed for failing to register employees in accounting books. The lower court had applied a 2006 legislative amendment to calculate the fine based on 2002 work periods, but the Court found this retroactive application invalid. Consequently, the Court held that the new sanction rules do not apply to violations occurring before August 2006, ordering the case to be remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002; Art. 36 bis co. 7 d.l. n. 223/2006: The legislative amendment modifying the administrative penalty for unregistered employees does not apply retroactively to violations committed prior to August 2006 due to the instantaneous nature of the omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5098/2018 R.G. proposto da: CALVAGNA FRANCESCO, FERRO GAETANO, anche quali legali rappresentanti della società F.E.PAR DI CALVAGNA F. E C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell'avvocato LICCIARDELLO ORAZIO che li rappresenta e difende -ricorrenti e controricorrenti incidentali- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1342/2017 depositata il 10.07.2017, RG. n. 355/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Catania, Sez. Distaccata di Paternò, con pronuncia resa il 15.2.2011, ha accolto l'opposizione proposta da Calvagna Francesco e Ferro Gaetano, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della F.E.PAR di Calvagni F e C sas, avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa n. RJLSA300082, emesso dalla Agenzia delle Entrate, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 38.333,10, per avere impiegato personale dipendente non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione, annullando l'atto impugnato.
2. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1342/2017, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato dovuta nella misura di euro 4.500,00, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, oltre eventuali accessori, la sanzione amministrativa irrogata con l'atto sopra citato.
3. I giudici di seconde cure, premesso che il capo della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate non era stato oggetto di gravame e, quindi, era coperto da giudicato, in ordine alla quantificazione della sanzione hanno rilevato che la stessa era stata determinata senza tenere conto della effettiva durata dei rapporti di talché, relativamente alla sola posizione della lavoratrice Laradaria, il periodo da considerare era quello 1.1.2002 sino al 12.9.2002, mentre per le lavoratrici Navarria e Bottini i periodi da considerare erano rispettivamente quelli compresi tra il 6.9.2002 ed il 12.9.2002 e tra il 3.9.2002 ed il 12.9.2002.
I giudici del merito hanno, quindi, statuito che la sanzione ex art. 3 co. 3 del d.l. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, andava ridotta in modo da commisurarlo a periodi in cui si erano consumate le infrazioni sopra indicate, tenendo conto dell'importo giornaliero del costo del lavoro pari ad euro 150,00 come quantificato dall'Agenzia in seno all'atto impugnato; ne conseguiva che la sanzione andava quantificata in euro 4.500,00 (minimo edittale previsto dalla legge) maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo come sopra accertate.
4. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione Francesco Calvagna e Gaetano Ferro, in proprio e nella qualità, affidato a due motivi.5. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, cui hanno resistito con controricorso a loro volta i ricorrenti principali. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 3 del d.l. n. 12/2002, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale calcolato la sanzione ai sensi dell'art. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002, dopo la modifica operata dall'art. 36 bis co. 7 del d.l. n. 223/2006, non applicabile ratione temporis alla violazione accertata il 12.9.2002 e non avendo la suddetta modifica effetto retroattivo. I ricorrenti evidenziano, altresì, che la mancata trascrizione riguardava solo il libro matricola, all'epoca non più in uso, e non le altre scritture.
3. Con il secondo motivo si censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, in quanto nella sentenza gravata mancava ogni riferimento alla specifica del costo del lavoro che andava determinato sulla base del CCNL.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 3 d.l. 22.2.2002 n. 12 conv. in legge n. 73/2002 e dell'art. 36 bis co. 7 d.l. 4.7.2006 n. 223, conv. nella legge n. 248/2006, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale applicato retroattivamente la sanzione, come prevista dalla modifica legislativa del 2006, a condotte avvenute nel 2002.
5. Il primo motivo del ricorso principale, relativamente alla questione della retroattività dell'art. dell'art. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002, dopo la modifica operata dall'art. 36 bis co. 7 del d.l. n. 223 del 2006 conv. in legge 8.4.2006 n. 248, e l'unico motivo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono fondati.
6. In sede di legittimità (Cass. n. 35978/2021; Cass. n. 3088/2016; Cass. n. 356/2010) è stato, infatti, affermato, con un principio condiviso da questo Collegio e cui si intende dare seguito, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 3 4i, 12 del 2002, conv., con modif., dalla I. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'Il agosto 2006, anche in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del suddetto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata.
7. Nella fattispecie in esame, le violazioni sono state commesse nel 2002 per cui la sanzione andava modulata con riguardo alle disposizioni ratione temporis vigenti e non come ritenuto dai giudici di seconde cure avendo riguardo alle "sanzioni previste dall'art. 3 co. 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 quale novellato dal D.L. 223/2006" (pag. 5 della impugnata sentenza).
8. La trattazione del secondo motivo del ricorso principale così come quella delle altre censure, dipendenti dall'esame dei motivi accolti, resta assorbita.
9. La gravata sentenza deve essere, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e provvederà, altresì, alle determinazioni delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione nonché il ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle s