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Decreto — n. 37041/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 37041/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 37041/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o nella causa vertente tra: FAVALORO MATTEO+ALTRI, domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoFabrizio GIUSTOLISI, giusta delega in atti; ricorrenti contro AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA –CERVELLO”,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 213 presso lo studio dell’avvocato Giovanni LIGUORI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 1147/2017della Corte di Appello di Palermodepositata il 0 3 .0 1 .201 8 N.R.G. 79/2016.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 37041/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, per tanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Parole chiave

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doppio onere divieto della doppia presa in considerazione nozione di doppia imposizione ripetibili dell'avvocato accollo delle spese duplica
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Testo completo

o nella causa vertente tra: FAVALORO MATTEO+ALTRI, domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoFabrizio GIUSTOLISI, giusta delega in atti; ricorrenti contro AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA –CERVELLO”,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 213 presso lo studio dell’avvocato Giovanni LIGUORI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 1147/2017della Corte di Appello di Palermodepositata il 0 3 .0 1 .201 8 N.R.G. 79/2016.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, per tanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 percompensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 15 dicembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI